| 1. Per ottenere la carta di identità professionale di cui
all'articolo 2 è necessario essere giornalista professionista,
intendendosi con tale espressione l'avere per occupazione
principale, regolare e retribuita, l'esercizio della
professione di giornalista in una pubblicazione quotidiana o
periodica, in una emittente radiofonica o televisiva o in una
agenzia di stampa.
2. Sono inoltre considerati giornalisti professionisti e
possono richiedere la carta d'identità professionale:
a) i giornalisti liberi che, senza essere al
servizio di una data pubblicazione, emittente o agenzia,
esercitino il giornalismo come occupazione principale,
regolare e retribuita da almeno un anno, ricavandone le
principali risorse necessarie alla loro esistenza;
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b) i fotoreporter, cineoperatori e
reporter-cameramen, che operino come giornalisti
professionisti secondo i criteri di cui alla lettera a)
del presente comma e di cui al comma 1;
c) i giornalisti italiani residenti all'estero
corrispondenti regolari di pubblicazioni, emittenti o agenzie
italiane;
d) i giornalisti stranieri o apolidi domiciliati in
Italia che abbiano una occupazione giornalistica regolare.
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