| 1. La carta d'identità professionale è rilasciata dal
Garante per la radiodiffusione e l'editoria a chi possa
documentare di essere da almeno un anno nelle condizioni
previste all'articolo 3.
2. Presso l'ufficio del Garante è istituito il registro dei
giornalisti, per il deposito della documentazione necessaria
all'ottenimento della carta di identità professionale, che
viene consegnata entro un mese dalla data di presentazione
della richiesta. Qualora la documentazione sia insufficiente,
il Garante, con decisione motivata, respinge la richiesta. La
richiesta può essere rinnovata dopo tre mesi da ogni risposta
negativa.
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