| Onorevoli Colleghi! -- L'articolo 24 della legge 22
novembre 1962, n. 1646, attribuisce alle infermiere
professionali la possibilità di riscatto, ai fini del
trattamento di previdenza, degli anni di studio per il
conseguimento del diploma.
Per contro, analoga possibilità non è riconosciuta dalla
legislazione vigente ad altri operatori sanitari che si
trovano nella stessa condizione degli infermieri professionali
(caposala, vigilatrici d'infanzia, assistenti sanitari,
ostetriche, tecnici di radiologia, dirigenti di scuole per il
servizio infermieristico).
Ora, non pare dubbio che la caposala, la vigilatrice
d'infanzia, l'assistente sanitario, l'ostetrica, il tecnico di
radiologia, il dirigente di scuole per il servizio
infermieristico hanno condizioni e requisiti
analoghi a quelli previsti per le infermiere professionali.
Di conseguenza, sembra equo estendere tale possibilità anche a
tali categorie.
E' noto, poi, che l'articolo 3 della Costituzione
stabilisce che a parità di condizioni è necessario prevedere
lo stesso trattamento giuridico.
Tale principio viene violato non solo quando a parità di
condizioni, come ha avuto modo più volte di riconoscere la
giurisprudenza, norme dell'ordinamento positivo pongono in
essere una disparità di trattamento giuridico, ma anche quando
determinate condizioni, aventi rilevanza per la legge vigente,
sono valutate e riconosciute, mentre posizioni identiche, come
nel caso di specie, non vengono prese in considerazione.
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Pertanto, l'estensione della facoltà di riscatto degli anni
del corso di studio per fini previdenziali alle categorie
sopra indicate è dovuta non solo per fini di equità
sostanziale, ma anche per l'osservanza del canone
costituzionale in tema di parità di trattamento giuridico.
Non va poi, sottaciuto che l'accesso alle scuole per il
conseguimento del diploma di caposala, di assistente
sanitario,
di ostetrica, di vigilatrice d'infanzia, di tecnico di
radiologia, di dirigente scuole per il servizio
infermieristico presuppone il possesso del diploma di
infermiere professionale.
Si propone, pertanto, l'unito provvedimento normativo che è
diretto ad estendere il beneficio alle categorie professionali
non previste dalla citata legge 22 novembre 1962, n. 1646.
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