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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1797
DDL0421-0002
Progetto di legge Camera n. 421 - testo presentato - (DDL11-421)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C421. TESTIPDL
...C421.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC421 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'articolo 24 della legge 22
  novembre 1962, n. 1646, attribuisce alle infermiere
  professionali la possibilità di riscatto, ai fini del
  trattamento di previdenza, degli anni di studio per il
  conseguimento del diploma.
    Per contro, analoga possibilità non è riconosciuta dalla
  legislazione vigente ad altri operatori sanitari che si
  trovano nella stessa condizione degli infermieri professionali
  (caposala, vigilatrici d'infanzia, assistenti sanitari,
  ostetriche, tecnici di radiologia, dirigenti di scuole per il
  servizio infermieristico).
    Ora, non pare dubbio che la caposala, la vigilatrice
  d'infanzia, l'assistente sanitario, l'ostetrica, il tecnico di
  radiologia, il dirigente di scuole per il servizio
  infermieristico hanno condizioni e requisiti
  analoghi a quelli previsti per le infermiere professionali.
  Di conseguenza, sembra equo estendere tale possibilità anche a
  tali categorie.
    E' noto, poi, che l'articolo 3 della Costituzione
  stabilisce che a parità di condizioni è necessario prevedere
  lo stesso trattamento giuridico.
    Tale principio viene violato non solo quando a parità di
  condizioni, come ha avuto modo più volte di riconoscere la
  giurisprudenza, norme dell'ordinamento positivo pongono in
  essere una disparità di trattamento giuridico, ma anche quando
  determinate condizioni, aventi rilevanza per la legge vigente,
  sono valutate e riconosciute, mentre posizioni identiche, come
  nel caso di specie, non vengono prese in considerazione.
 
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    Pertanto, l'estensione della facoltà di riscatto degli anni
  del corso di studio per fini previdenziali alle categorie
  sopra indicate è dovuta non solo per fini di equità
  sostanziale, ma anche per l'osservanza del canone
  costituzionale in tema di parità di trattamento giuridico.
    Non va poi, sottaciuto che l'accesso alle scuole per il
  conseguimento del diploma di caposala, di assistente
  sanitario,
  di ostetrica, di vigilatrice d'infanzia, di tecnico di
  radiologia, di dirigente scuole per il servizio
  infermieristico presuppone il possesso del diploma di
  infermiere professionale.
    Si propone, pertanto, l'unito provvedimento normativo che è
  diretto ad estendere il beneficio alle categorie professionali
  non previste dalla citata legge 22 novembre 1962, n. 1646.
 
DATA=920427 FASCID=DDL11-421 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0421 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=012 PAGFIN=0002 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=042100 00 FASCIDC=11DDL0421 SORTNAV=0042100 000 00000 ZZDDLC421 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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