| 1. L'articolo 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, è
sostituito dal seguente:
"Art. 24. - 1. Il personale iscritto alla Cassa per
le pensioni ai dipendenti degli enti locali munito del diploma
di caposala, vigilatrice d'infanzia, assistente sanitario,
ostetrica, tecnico di radiologia, dirigente di scuola per il
servizio infermieristico può chiedere il riscatto del periodo
corrispondente al corso di studio necessario per il
conseguimento del relativo diploma, purché il predetto diploma
sia stato prescritto quale requisito necessario per
l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la
carriera".
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