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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1815
DDL0441-0002
Progetto di legge Camera n. 441 - testo presentato - (DDL11-441)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C441. TESTIPDL
...C441.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC441 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La legge 9 agosto 1954, n. 645
  (Gazzetta ufficiale  17 agosto 1954, n. 187) contenente
  fra l'altro disposizioni sugli esoneri dal pagamento delle
  tasse per gli istituti di istruzione media, classica,
  scientifica, magistrale e tecnica, dispone all'articolo 15 -
  Esoneri a favore di determinate categorie:
    "Sono esonerati dalle tasse scolastiche di cui alle annesse
  tabelle e dall'imposta di bollo gli alunni e i candidati che
  appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e
  rientrino in una delle seguenti categorie:
      a)  orfani di guerra, di caduti per la lotta della
  liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti
  per causa di servizio o di lavoro;
      b)  figli di mutilati o di invalidi di guerra o per
  la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di
  mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati
  o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
      c)  ciechi civili.
    Alla stessa condizione l'esonero è concesso a coloro che
  siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra o per la lotta
  di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di
  guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di
  lavoro.
    E' condizione per l'esonero il voto in condotta non
  inferiore ad 8 decimi.
    Il beneficio dell'esonero previsto dal presente articolo è
  sospeso per i ripetenti, tranne in casi di comprovata
  infermità".
 
                               Pag. 2
 
    Come si evince dalla disposizione legislativa su
  richiamata, la condizione per l'esonero dalle tasse
  scolastiche non è solamente quella obiettiva della
  appartenenza ad una delle categorie nel predetto articolo
  indicate, ma anche quella della appartenenza a famiglie di
  disagiata condizione economica, concetto relativo e
  discrezionale, specie in tempi di variabilità di fattori
  economici.
    Pertanto la condizione per l'esenzione è subordinata al
  riconoscimento della disagiata condizione da parte delle
  competenti autorità scolastiche e della amministrazione
  finanziaria, ciò che importa un giudizio quanto mai soggettivo
  e variabile sulla ammissibilità al beneficio.
    Questo dovrebbe invece spettare per la sola condizione
  della appartenenza alle categorie che hanno ben meritato verso
  la Nazione a prescindere da ogni altra considerazione e
  valutazione, come avviene per altri benefìci e per la stessa
  concessione dei trattamenti di pensione privilegiata.
    A distanza di molti anni dalla emanazione della legge 9
  agosto 1954, n. 645, ed in un'epoca come quella attuale in cui
  ogni provvedimento dello Stato deve tendere a favorire al
  massimo l'istruzione anche in ottemperanza ai princìpi
  affermati dalla Costituzione della Repubblica con gli articoli
  3 e 34 che assicurano parità di diritti a tutti i cittadini,
  senza distinzione di condizioni personali o sociali, la
  limitazione prevista dalla predetta legge in vigore non ha
  ragione di esistere e, pertanto, la norma dell'articolo 15 va
  modificata.  Caratterizzerà la presente proposta l'introduzione
  dei figli dei disoccupati con almeno sei mesi di tale handicap
  sociale (perché tale è la mancanza di lavoro!), del tutto
  ignorati dalla citata norma di cui si chiede modifica, sebbene
  si espliciti il riguardo alle "famiglie di disagiata
  condizione economica", senza concreti interventi di
  sostegno.
    Per le considerazioni su esposte, si ritiene doveroso
  sottoporre al vostro esame la presente proposta di legge e si
  confida che l'invocato provvedimento - il quale non comporta
  rilevante onere finanziario per il bilancio dello Stato -
  ottenga la sollecita approvazione del Parlamento.
 
DATA=920428 FASCID=DDL11-441 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0441 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0002 RIGFIN=040 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=044100 00 FASCIDC=11DDL0441 SORTNAV=0044100 000 00000 ZZDDLC441 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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