| 1. Il primo comma dell'articolo 15 della legge 9 agosto
1954, n. 645, è sostituito dal seguente:
"Sono esonerati dalle tasse scolastiche di cui alle annesse
tabelle e dall'imposta di bollo, gli alunni e i candidati che
rientrino in una delle seguenti categorie:
a) orfani di guerra, di civili caduti per fatti di
guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
b) figli di mutilati o di invalidi di guerra, di
mutilati dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili
per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di
servizio o di lavoro;
c) figli di disoccupati, con iscrizione non
inferiore a sei mesi nelle apposite liste;
d) ciechi civili".
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