| 1. Alle donne che non godono di trattamenti economici per
malattia, di trattamento di disoccupazione, sia ordinario che
speciale, di trattamento di integrazione salariale sia
ordinario che straordinario, di indennità di maternità di cui
alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e alla legge 29 dicembre
1987, n. 546, è corrisposta una indennità di maternità di lire
1.200.000 mensili annualmente rivalutabile secondo l'indice
ISTAT, per il periodo intercorrente fra i due mesi precedenti
la presunta data del parto ed i tre mesi successivi alla
nascita.
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