| A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, la Corte Costituzionale ha trasmesso:
con lettera in data 18 febbraio 1992 copia della sentenza
n. 49, con la quale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 23 della legge 26 luglio 1975, n.
354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà), nella
parte in cui stabilisce una riduzione dei
Pag. 25
tre decimi della mercede corrisposta per il lavoro dei
detenuti da versarsi alla Cassa per il soccorso e l'assistenza
alle vittime dei delitti e, dopo la sua soppressione, alle
regioni ed agli enti locali (province e comuni) (doc. VII, n.
1369);
con lettera in data 24 febbraio 1992, copia delle sentenze
nn. 62 e 63, con le quali ha dichiarato:
"l'illegittimità costituzionale degli articoli 22 e 23
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), in combinato disposto con l'articolo 122 del codice
di procedura civile, nella parte in cui non consentono ai
cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica
slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni
applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore
avente competenza su un territorio dove sia insediata la
predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua
materna nei propri atti, usufruendo per questi della
traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti
nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le
risposte della controparte;
inammissibile la questione di legittimità costituzionale
sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Pretore
di Trieste, in riferimento agli articoli 6 della Costituzione
e 3 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia (legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), nei confronti degli
articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in
combinato disposto con l'articolo 122 del codice di procedura
civile, nella parte in cui non consentono ai cittadini
italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena, nel
processo di opposizione ad ordinanzeingiunzioni applicative di
sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza
su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di
usare la propria madrelingua come lingua parificata a quella
ufficiale del suddetto processo;
inammissibile la questione di legittirnità costituzionale
sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal pretore
di Trieste, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione,
nei confronti degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre
1981, n. 689, in combinato disposto con l'articolo 122 del
codice di procedura civile, nella parte in cui prescrivono
l'uso della lingua italiana come lingua del processo civile,
con esclusione della possibilità di usare la lingua slovena da
parte di cittadini italiani appartenenti alla minoranza
linguistica slovena quando siano parti di un processo civile
instaurato davanti ad autorità giudiziaria avente competenza
di primo grado o di appello su un territorio dove sia
insediata la predetta minoranza" (doc. VII, n. 1373);
"la illegittimità costituzionale dell'articolo 3, secondo
comma, lettera b), della legge 8 marzo 1968, n. 152
(Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli
Enti locali), nella parte in cui subordina il diritto della
prole maggiorenne dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L. deceduto in
attività di servizio alla erogazione nella forma indiretta
della indennità premio di servizio alla condizione di essere
permanentemente inabile a lavoro proficuo, nullatenente e a
carico dell'iscritto alla data del decesso del medesimo; e per
le orfane all'ulteriore condizione dello stato di nubile o di
vedova" (doc. VII, n. 1374);
con lettera in data 28 febbraio 1992, copia delle sentenze
nn. 73 e 74, con le quale ha dichiarato:
"l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, secondo
comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del
sistema previdenziale forense) nella parte in cui prevede
l'incompatibilità della corresponsione della pensione di
anzianità con l'iscrizione ad albi o elenchi di lavoratori
autonomi diversi dagli albi di avvocato e di procuratore, e
con qualsiasi attività di lavoro dipendente;
non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 3, secondo comma, della legge citata nella parte
in cui subordina la corresponsione
Pag. 26
della pensione di anzianità alla cancellazione dagli albi di
avvocato e di procuratore, questione sollevata, in riferimento
agli articoli 3, 4, primo comma, 35, primo comma, e 38,
secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Napoli con
l'ordinanza indicata in epigrafe" (doc. VII, n. 1379);
"l'illegittimità costituzionale degli articoli 6, 28, 48 e
93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) nella parte in
cui non eccettuano dalla limitazione di responsabilità
dell'amministrazione delle poste per i danni derivati da
perdita totale di corrispondenze raccomandate il caso di
sottrazione dolosa del loro contenuto ad opera di dipendenti
dell'amministrazione medesima;
la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale delle norme sopra citate, nella parte in cui
limitano negli altri casi a dieci volte l'ammontare dei
diritti di raccomandazione l'indennizzo dovuto
dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni per
perdita totale di una corrispondenza raccomandata, questione
sollevata, in riferimento agli articoli 3, 43 e 113 della
Costituzione, dal tribunale di Roma con l'ordinanza indicata
in epigrafe" (doc. VII, n. 1380);
con lettera in data 9 marzo 1992, copia della sentenza nn.
87, 88, 89, 90, con le quali ha dichiarato:
"l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge
regionale siciliana 4 gennaio 1984 n. 1 (Disciplina dei
consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di
industrializzazione della Sicilia), nella parte in cui prevede
che due dei tre rappresentanti delle associazioni degli
industriali nei consigli generali dei consorzi siano designati
dalle associazioni provinciali degli industriali" (doc. VII,
n. 1389);
"l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26 della
legge 30 aprile 1969 n. 153 (revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come
modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n.
30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114 e
dall'articolo 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nella parte
in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello
del coniuge, ostativo al conseguimento della pensione sociale,
non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per
gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi;
non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850,
convertito nella legge 21 febbraio 1977, n. 29 (Norme relative
al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei
sordomuti), sollevata con riferimento agli articoli 3 e 38
della Costituzione con le ordinanze emesse in data 4 marzo e
15 maggio 1991 dai pretori di Modena e di Milano;
non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 14- septies del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, introdotto con la legge 29 febbraio 1980, n. 33
(conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il
finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga
dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in
base alla legge 1^ giugno 1977, n. 285, sulla occupazione
giovanile), sollevata con riferimento agli articoli 2, 3 e 38
della Costituzione con ordinanze emesse, rispettivamente, in
data 4 marzo, 15 maggio e 15 febbraio 1991 dai pretori di
Modena, Milano e Fermo;
non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118
(conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5
e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili) e
degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 23 novembre 1988,
n. 509 (Norme per la revisione delle categorie delle
minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefìci previ-
Pag. 27
sti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, al
sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n.
291), sollevata con riferimento agli articoli 2, 3 e 38 della
Costituzione con ordinanza in data 15 febbraio 1991 dal
pretore di Fermo;
manifestamente non fondata la questione di legittimitatà
costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21
marzo 1988, n. 93 di conversione del decreto-legge 8 febbraio
1988, n. 25 (Norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai
mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni), sollevata
con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione con
ordinanza in data 15 maggio 1991 dal pretore di Milano" (doc.
VII, n. 1390);
"la illegittimità costituzionale dell'articolo 97, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito)" (doc. VII, n. 1391);
"la illegittimità costituzionale dell'articolo 53, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità
sanitarie locali), nella parte in cui non consente al
personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite di
età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero
degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di
rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di
tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo
anno di età" (doc. VII, n. 1392);
con lettera in data 18 marzo 1992, copia delle sentenze nn.
105 e 106, con le quali ha dichiarato:
"l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, secondo
comma, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 1981, n.
283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della
Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali
relativi al personale civile dei Ministeri e
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché
concessione di miglioramenti economici al personale civile e
militare escluso dalla contrattazione), convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte
in cui non prevede - al fini dell'inquadramento ivi
contemplato - l'attribuzione dello stipendio dell'ufficiale in
servizio permanente effettivo, che segue nel ruolo, al
militare pari grado che abbia conseguito un trattamento
stipendiale inferiore" (doc. VII, n. 1400);
"l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge
21 novembre 1988, n. 508 (norme integrative in materia di
assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed
ai sordomuti), nella parte in cui non prevede l'erogazione
dell'assegno di accompagnamento fino alla data di entrata in
vigore della legge 11 ottobre 1990 n. 289" (doc. VII, n.
1401);
con lettera in data 19 marzo 1992, copia della sentenza n.
114, con la quale ha dichiarato "l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 19, secondo comma, della legge 22
luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari
coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per
i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente
l'integrazione al minimo della pensione d'invalidità erogata
dalla gestione speciale commercianti dell'I.N.P.S. in caso di
cumulo con pensione diretta a carico del Fondo pensioni del
personale addetto ai servizi di telefonia" (doc. VII, n.
1404);
con lettera del 23 marzo 1992, copia della sentenza n. 119,
con la quale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n.
167 (affidamento in prova del condannato militare), come
sostituito dall'articolo 1, numero 1, della legge 23 dicembre
1986, n. 897, nella parte in cui non prevede l'adozione del
Pag. 28
provvedimento dell'affidamento in prova indipendentemente
dall'osservazione della personalità del condannato condotta
per almeno un mese nello stabilimento militare di pena" (doc.
VII, n. 1406);
con lettera in data 25 marzo 1992, copia delle sentenze nn.
123 e 124, con le quali ha dichiarato:
"l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, sesto
comma, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge-quadro in
materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo),
nella parte in cui prevede che le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo
articolo confluiscono nel fondo per l'attuazione della legge
previsto dall'articolo 8, anziché nei bilanci delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano;
non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 3, settimo comma, della legge 14 agosto 1991, n.
281, sollevata, in riferimento all'articolo 8, n. 21 del
decreto del Presidente della Repubblica agosto 1972, n. 670
(Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalle province
autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi in epigrafe;
non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni
di legittimità costituzionale dell'articolo 5, primo, secondo
e terzo comma, della legge 14 agosto 1991, n. 281, sollevate,
in riferimento agli articoli 8, n. 21, e 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dalla
provincia di Trento, e, in riferimento agli articoli 117 e 118
della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Lombardia con i
ricorsi in epigrafe;
non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 5, quarto comma, della legge 14 agosto 1991, n.
281, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della
Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in
epigrafe;
non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli articoli 2, quinto ed ottavo comma, e 3, primo comma,
della legge 14 agosto 1991, n. 281, sollevate, in riferimento
agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione
Lombardia con il ricorso in epigrafe;
non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 3, sesto comma, della legge 14 agosto n. 281,
sollevata, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione,
dalle regioni Toscana e Lombardia con i ricorsi in epigrafe;
non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sollevata,
in riferimento all'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n.
386, e all'articolo 119 della Costituzione, dalle province di
Trento e Bolzano, e, in riferimento all'articolo 119 della
Costituzione, dalla regione Toscana con i ricorsi in epigrafe;
non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli articoli 2, primo, quinto, ottavo, decimo, undicesimo e
dodicesimo comma; 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e
sesto comma; 4 e 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281,
sollevate, in riferimento agli articoli 81, quarto comma, e
119 della Costituzione, dalla regione Lombardia con il ricorso
in epigrafe" (doc. VII, n. 1408);
"l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, secondo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza
dibattimentale del giudice per le indagini preliminari presso
la pretura che abbia respinto la richiesta di applicazione di
pena concordata per la ritenuta non concedibilità di
circostanze attenuanti;
non fondata la questione di legittimità costituzionale del
medesimo articolo 34, secondo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a
partecipare all'udienza preliminare del giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale che abbia ordinato di
formulare l'imputazione ai sensi dell'articolo 409, quinto
comma,
Pag. 29
del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento
agli articoli 76, 77, 25 e 101 della Costituzione, dal Giudice
per le indagini preliminari presso il tribunale di Padova con
ordinanza del 29 maggio 1991 (r.o. n. 604/1991);
la manifesta infondatezza della medesima questione sub
2, sollevata con la predetta ordinanza in riferimento agli
articoli 76 e 77 della Costituzione;
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dello stesso articolo 34, secondo comma, del
codice di procedura penale - già dichiarato costituzionalmente
illegittimo nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a
partecipare all'udienza dibattimentale del giudice per le
indagini preliminari presso la pretura che abbia ordinato di
formulare l'imputazione ai sensi dell'articolo 554, secondo
comma, del codice di procedura penale - sollevata in
riferimento all'articolo 76 della Costituzione dai pretori di
Cagliari (sezione distaccata di Sinnai) e di Salerno (sezione
distaccata di San Cipriano Picentino) con ordinanze del 3
maggio e 11 luglio 1991 (r.o. nn. 637 e 665/1991);
la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del citato articolo 34, secondo comma, del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che
non possa partecipare al giudizio il giudice che abbia
partecipato al riesame od all'appello avverso provvedimenti
che dispongono una misura coercitiva ai sensi degli articoli
309 e 310 dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli
articoli 76, 77, 25, 101 e 3 della Costituzione, dalla Corte
d'appello di Milano con ordinanza del 24 giugno 1991 (r.o. n.
617/1991)" (doc. VII, n. 1409);
con lettera in data 30 marzo 1992, copia della sentenza n.
140, con la quale ha dichiarato "l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 5, terzo comma, della legge 20
novembre 1982, n. 890 (notificazioni di atti a mezzo posta e
di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione
di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede la sua
applicabilità ai giudizi dinanzi ai giudici amministrativi,
ivi compresi i giudizi elettorali;
non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 83, n. 11, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo
unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle amministrazioni comunali), così come sostituito
dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147
(Modificazioni delle norme sul contenzioso elettorale
amministrativo), sollevata in riferimento all'articolo 97,
primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio
Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe" (doc. VII, n.
1417);
con lettera in data 1^ aprile 1992, copia delle sentenze
nn. 148 e 149 con le quali ha dichiarato:
"la illegittimità costituzionale dell'articolo 6, secondo
comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, (Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori) nella parte in
cui non consente l'adozione di uno o più fratelli in stato di
adottabilità, quando per uno di essi l'età degli adottanti
supera di più di quarant'anni l'età dell'adottando e dalla
separazione deriva ai minori un danno grave per il venir meno
della comunanza di vita e di educazione" (doc. VII, n. 1423);
"l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 del
decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393 (Norme in materia di
locazione di immobili ad uso non abitativo nonché di cessione
e di assegnazione di alloggi di edilizia
agevolata-convenzionata), convertito nella legge 25 novembre
1987, n. 478, nella parte in cui esonera il conduttore da
responsabilità per i danni cagionati al locatore dal ritardo
della restituzione dell'immobile senza eccettuare il caso di
comprovata insussistenza della difficoltà per il conduttore di
reperire altro immobile idoneo" (doc. VII, n. 1424);
Pag. 30
con lettera in data 2 aprile 1992, copia della sentenza n.
154, con la quale ha dichiarato "l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 25, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834
(Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in
attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge
23 settembre 1981, n. 533), nel testo di cui all'articolo 17,
primo comma, della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed
integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), nella
parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione in via
giurisdizionale anche in mancanza del preventivo ricorso
gerarchico" (doc. VII, n. 1426);
con lettera in data 8 aprile 1992, copia delle sentenze nn.
164 e 165, con le quali ha dichiarato:
"l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, secondo
comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (estensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro
familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti
pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui
non consente l'integrazione al minimo della pensione di
riversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti in
caso di cumulo con pensione diretta a carico dell'ENPALS"
(doc. VII, n. 1429);
"l'illegittimita costituzionale dell'articolo 1, secondo
comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (elevazione dei
trattamenti in materia di previdenza dei coltivatori diretti e
dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude
l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a
carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in
caso di cumulo con pensione di vecchiaia erogata dal Fondo
speciale per gli artigiani;
l'illegittimità costituzionale della norma suddetta nella
parte in cui preclude l'integrazione al minimo del medesimo
trattamento di riversibilità in caso di cumulo con pensione
erogata dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai
pubblici servizi di telefonia" (doc. VII, n. 1430);
con lettera in data 15 aprile 1992, copia delle sentenze
nn. 174, 175 e 176, con le quali ha dichiarato:
"l'illegittimità costituzionale degli articoli 406, primo
comma, e 553, secondo comma, del codice di procedura penale
nelle parti in cui prevedono che il giudice possa prorogare il
termine per le indagini preliminari solo "prima della
scadenza" del termine stesso;
visto l'articolo 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 406, secondo
comma del codice di procedura penale nella parte in cui
prevede che il giudice possa concedere ulteriori proroghe del
termine per le indagini preliminari solo "prima della
scadenza del termine prorogato"" (doc. VII, n. 1433);
"l'illegittimità costituzionale dell'articolo 566, nono
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
esclude l'applicabilità al rito pretorile dell'articolo 449,
quarto comma, dello stesso codice" (doc. VII, n. 1434);
"l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19 della
legge 6 marzo 1987 n. 74 ("Disciplina dei casi di scioglimento
del matrimonio"), in relazione agli articoli 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 635
("Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali") e 1
tariffa allegata, nella parte in cui non comprende
nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca
effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge
nel giudizio di separazione" (doc. VII, n. 1435).
La Corte Costituzionale ha altresì depositato in
Cancelleria copia delle sentenze nn. 64, 65, 66, 75, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 107, 108, 109,
120, 125, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 141, 142, 143, 144,
145, 150,
Pag. 31
155, 156, 166, 167, 177 e 178, con le quali la Corte ha
dichiarato:
"non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 61, secondo comma, della legge 11 luglio 1980,
n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale
civile e militare dello Stato), sollevata dal Tribunale di
Catania, in riferimento all'articolo 28 della Costituzione,
con l'ordinanza indicata in epigrafe" (doc. VII, n. 1375);
"inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli articoli 52, 53 e 54 del regio-decreto 13 agosto 1933,
n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i
giudizi innanzi alla Corte dei conti), in riferimento
all'articolo 24 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei
conti - Sezione seconda giurisdizionale per le materie di
contabilità pubblica, con l'ordinanza in epigrafe" (doc. VII,
n. 1376);
"non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 3, primo comma, della legge della regione
EmiliaRomagna 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni integrative
della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 "Nuove norme in
materia di enti di bonifica. Delega di funzioni
amministrative"), sollevata, con l'ordinanza indicata in
epigrafe, dal Consiglio di Stato in riferimento agli articoli
117, 97 e 18 della Costituzione" (doc. VII, n. 1377);
"non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 1- sexies aggiunto al decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312 (disposizioni urgenti per la tutela delle
zone di particolare interesse ambientale), dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, sollevata, in riferimento all'articolo 3
della Costizione dal pretore di Salerno -- sezione staccata di
Amalfi -- con ordinanza del 13 giugno 1991" (doc. VII, n.
1378);
"non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli articoli 1, secondo comma, 3, 6, 7, 10, 12, primo comma,
lettere d), e) e g), e 15 della legge 11 agosto
1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato), sollevate, con
il ricorso indicato in epigrafe, dalla provincia autonoma di
Bolzano, per violazione agli articoli 8, nn. 1, 4, 25 e 29, 9
n. 10, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione;
non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli articoli 10, secondo comma, lettere a), b), e) ed
f), 12, primo comma, e 15 della legge 11 agosto 1991, n.
266, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla
provincia autonoma di Trento, per violazione degli articoli 8,
nn. 1, 4, 25 e 29, 9, n. 10, e 16 del decereto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di
attuazione;
non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli articoli 10, secondo comma, lettere c), d, e) e
g), e 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sollevate,
con il ricorso indicato in epigrafe, dalla provincia autonoma
di Trento, per violazione dell'autonomia finanziaria
riconosciuta alla Provincia dal titolo VI dello Statuto
speciale e dell'articolo 81 della Costituzione, come attuato
dall'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e
dall'articolo 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n.
158" (doc. VII, n. 1381);
"non fondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, dalla provincia
autonoma di Trento nei confronti degli articoli 1, primo
comma, e 2, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 252
(Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente
interventi urgenti per la zootecnia), per violazione degli
articoli 8, n. 21, 9, nn. 3 e 8, e 16 dello Statuto speciale
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione nonché per
violazione dell'autonornia finanziaria della stessa provincia
di cui al titolo VI di tale Statuto e dell'articolo 136 della
Costituzione" (doc. VII, n. 1382);
Pag. 32
"inammissibile la questione di legittimità costitunale
dell'articolo 2050 del codice civile, sollevata, in
riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal
tribunale di Monza con l'ordinanza in epigrafe" (doc. VII, n.
1383);
"non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 825 del codice di procedura civile sollevata in
riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dal pretore di
Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe" (doc. VII, n. 1384);
"non fondata la questione di legittimita costituzionale
dell'articolo 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n
300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale
nei luoglii di lavoro e norme sul collocamento) nel testo
modificato dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108
(disciplina dei licenziamenti individuali), sollevata, in
riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 41 della Costituzione,
dal pretore di Varese -- sezione distaccata di Gavirate con
l'ordinanza indicata in epigrafe" (doc. VII, n. 1385);
"non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina
dei licenziamenti individuali) in riferimento agli articoli 3
e 24 della Costituzione, sollevata dal pretore di Milano con
l'ordinanza in epigrafe" (doc. VII, n. 1386);
"non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 30, primo comma, lettera a) del decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (testo
unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle amministrazioni comunali), sollevata, in
riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, dal
Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe" (doc. VII, n.
1387);
"inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli articoli 2751, 2770, 2776 del codice civile, sollevata
in riferimento agli articoli 2, 3, 29, 30, 31 della
Costituzione dal tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata
in epigrafe" (doc. VII, n. 1388);
"non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 469 del codice di procedura penale sollevata, in
riferimento agli articoli 3, 101 e 112 della Costituzione, dal
pretore di Ravenna, sezione distaccata di Lugo, con le
ordinanze in epigrafe" (doc. VII, n. 1393);
"l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli articoli 438, 439
e 440 del codice di procedura penale sollevata in riferimento
agli articoli 3 e 25 della Costituzione, dal giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di Torino con
ordinanza del 15 aprile 1991" (doc. VII, n. 1394);
"l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 560 del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede la possibilità di
sentire le parti prima di procedere alla separazione dei
processi ed alla definizione di alcuni di essi con il rito
abbreviato, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 101
della Costituzione dal giudice per le indagini preliminari
presso la pretura di Vibo Valentia con due ordinanze del 10
giugno 1991" (doc. VII, n. 1395);
"non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articoo 156, secondo comma, delle disposizioni di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271 nella parte in cui non prevede, nel procedimento
pretorile, in caso di opposizione della persona offesa alla
richiesta di archiviazione, l'audizione delle parti in camera
di consiglio, sollevata in riferimento all'articolo 3 della
Costituzione dal giudice per le indagini preliminari presso la
pretura di Termini Imerese con ordinanza del 20 maggio 1991"
(doc. VII, n. 1396);
Pag. 33
"non fondata la questione di legittimita costituzionale
dell'articolo 2, quinto comma, della legge 27 ottobre 1988, n.
482 (Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza
del personale degli enti soppressi trasferiti alle Regioni,
agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato) in
riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sollevata dal
tribunale di Ragusa e dal tribunale di Genova con le ordinanze
in epigrafe" (doc. VII, n. 1397);
"non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 103, quinto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica), sollevata, in
riferimento agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, dal
Consiglio di Stato - sezione VI giurisdizionale - con
l'ordinanza in epigrafe" (doc. VII, n. 1398);
"che spetta allo Stato disciplinare l'organizzazione della
direzione generale della difesa del suolo di cui all'articolo
7 della legge 18 marzo 1983 n. 183, mediante il decreto del
ministro dei lavori pubblici 6 ottobre 1990, n. 460" (doc.
VII, n. 1399);
"non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittinutà costituzionale dell'articolo 5, sesto comma,
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della
spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella
legge 11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni, in
riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, sollevata
dal tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe" (doc. VII,
n. 1402);
"non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 60 del codice di procedura penale, in relazione
agli articoli 405 e 197, primo comma, lettera a) dello
stesso codice, sollevata, in riferimento all'articolo 76 della
Costituzione, dal tribunale di Milano con l'ordinanza in
epigrafe" (doc. VII, n. 1403);
"non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 197 del codice di procedura penale, sollevata,
in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore
di Lanciano - sezione distaccata di Atessa - con l'ordinanza
in epigrafe" (doc VII, n. 1404);
"non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'articolo 12, secondo comma, del decreto legge 10 luglio
1982, n. 42, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme
per la repressione della evasione in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione
delle pendenze in materia tributaria) e dell'articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario),
come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739, sollevate, in
riferimento agli articoli 3, 24, 53 e 97 della Costituzione,
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce con
l'ordinanza indicata in epigrafe" (doc. VII, n. 1407);
"l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 79, primo comma, della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà), in relazione agli articoli 47, 48 e 50 della stessa
legge, sollevata, in riferimento all'articolo 3, primo comma,
della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Genova,
in funzione di tribunale di sorveglianza per i minorenni, con
ordinanza del 30 maggio 1991" (doc. VII, n. 1410);
"non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale delle norme della legge 4
febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione
antipoliomielitica) in riferimento agli articoli 32 e 34 della
Costituzione, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe,
Pag. 34
dalla sezione minorenni della Corte d'appello di
Trento" (doc. VII, n. 1411);
" a) non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 82- bis della legge 22
dicembre 1975, n. 685, come modificata dalla legge 26 giugno
1990 n. 162 (corrispondente all'articolo 90 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope), sollevata in relazione all'articolo 3
della Costituzione dal giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Campobasso con l'ordinanza in epigrafe;
b) non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli articoli 71, 72 e 72- quater della
legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificata dalla legge 26
giugno 1990 n. 162 (corrispondenti rispettivamente agli
articoli 73, 75 e 78 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope), sollevata in relazione all'articolo 27, primo e
terzo comma, della Costituzione dal tribunale di Torino con
l'ordinanza in epigrafe;
c) manifestamente infondate le questioni di
legittimità costituzionale degli articoli 71, 72 e
72- quater della legge 22 dicembre 1975 n. 685, come
modificata dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 (corrispondenti
rispettivamente agli articoli 73, 75 e 78 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope), sollevate in relazione agli articoli 3,
13 e 25 della Costituzione dal tribunale di Roma, dal giudice
per le indagini preliminari presso il tribunale di Camerino,
dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Roma, dal tribunale di Torino, dal tribunale di Sassari, dal
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Campobasso, dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Crotone con le ordinanze in epigrafe" (doc. VII,
n. 1412);
"la inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 119, lettera a) della legge
26 marzo 1958, n. 425 (Stato giuridico del personale delle
ferrovie dello Stato), in riferimento all'articolo 3 della
Costituzione, sollevata dalla Corte di cassazione con
l'ordinanza in epigrafe" (doc. VII, n. 1413);
"che spetta allo Stato adottare con decreto ministeriale le
disposizioni contenute negli articoli 1 e 4, primo comma,
nonché nell'articolo 5, primo comma limitatamente alla prima,
seconda e terza proposizione del decreto del ministro della
sanità 2 agosto 1991 (autorizzazione alla installazione ed uso
di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica);
che non spetta allo Stato adottare con decreto ministeriale
la disposizione contenuta nell'artioclo 5, primo comma, quarta
proposizione, del predetto decreto del ministro della sanità,
e, conseguentemente, annulla la disposizione
sopraindicata" (doc VII, n. 1414);
"non fondata la questione di legittimità dell'articolo 305
del codice di procedura civile, nella parte in cui anche in
caso di fallimento della parte costituita fa decorrere dalla
interruzione del processo il termine utile per la sua
riassunzione, sollevata, in riferimento all'articolo 24 della
Costituzione, dal tribunale di Genova, con l'ordinanza in
epigrafe indicata" (doc VII, n. 1415);
"la cessazione della materia del contendere in ordine al
ricorso indicato in epigrafe" (doc. VII, n. 1416);
"non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'articolo 1- bis, primo
e secondo comma, aggiunto al decreto-legge 22 dicembre 1984,
n. 901 (proroga della vigenza di taluni termini in materia di
lavori pubblici) dalla legge di conversione 1 marzo 1985, n.
42, sollevata dal tribunale amministrativo regionale per il
Lazio in riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione,
con l'ordinanza indicata in epigrafe" (doc. VII, n. 1418);
Pag. 35
"non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'articolo 431 del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 76,
24 e 97 della Costituzione, dal pretore di Brescia - sezione
distaccata di Montichiari, con l'ordinanza indicata in
epigrafe" (doc. VII, n. 1419);
"non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 2- bis del decreto-legge 15 dicembre 1982,
n. 916, convertito nella legge 12 febbraio 1983, n. 27
(ulteriore differimento dei termini previsti dal decreto legge
10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n.
516, nonché di quelli fissati al 30 novembre 1982 per il
versamento dell'acconto delle imposte sui redditi e relativa
addizionale straordinaria), sollevata in relazione
all'articolo 3 della Costituzione dalla commissione tributaria
di Taranto con l'ordinanza in epigrafe" (doc. VII, n. 1420);
" a) non fondata la questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge 30
luglio 1990, n. 217 (istituzione del patrocinio a spese dello
Stato per i non abbienti), sollevata - in riferimento agli
articoli 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, e 24 della
Costituzione - dal giudice per le indagini preliminari presso
il tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza in epigrafe;
b) non fondata la questione incidentate di
legittirnità costituzionale degli articoli 3 e 4 della legge
30 luglio 1990, n. 217 (istituzione del patrocinio a spese
dello Stato per i non abbienti), sollevata - nella parte
riguardante il presupposto reddituale del beneficio ed in
riferimento agli articoli 1 e 3 della Costituzione - dal
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Bolzano con l'ordinanza in epigrafe;
c) manifestamente inammissibile la questione
incidentale di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 4
della legge 30 luglio 1990, n. 217 (istituzione del patrocinio
a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata - nella
parte in cui non è previsto il recupero da parte dello Stato,
nel caso di successiva cessazione della situazione di "non
abbienza", delle spese di patrocinio anticipate ed in
riferimento all'articolo 3 della Costituzione - dal giudice
per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano con
l'ordinanza in epigrafe" (doc. VII, n. 1421);
"cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe" (doc. VII, n. 1422);
"non fondata la questione di legittilità costituzionale
dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 16 (programma
quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e
relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri), sollevata dal
Consiglio di Stato, con riferimento agli articoli 5, 9,
secondo comma, 117, 118 e 128 della Costituzione, con le
ordinanze di cui in epigrafe" (doc. VII, n. 1425);
"l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 409, n. 3, del codice di
procedura civile, nella parte in cui, tra i rapporti previsti,
non comprende anche quello tra socio lavoratore e cooperativa
di lavoro e di produzione, in riferimento agli articoli 3, 24
e 45 della Costituzione, sollevata dal pretore di Milano con
l'ordinanza in epigrafe" (doc. VII, n. 1427);
"cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe" (doc. VII, n. 1428);
"inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 12 secondo comma del decreto del Presidente
della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 ("riordinamento e
potenziamento della scuola superiore della pubblica
amministrazione"), sollevata con riferimento agli articoli 3 e
97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale
degli Abruzzi - sezione staccata di Pescara, col provvedimento
indicato in epigrafe" (doc. VII, n. 1431);
"non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 574 del
Pag. 36
codice civile, abrogato dall'articolo 187 della legge 19
maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia),
sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 30, terzo comma,
della Costituzione, dal tribunale di Reggio Calabria con
l'ordinanza indicata in epigrafe" (doc. VII, n. 1432);
"non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli articoli 1 e 3 del decreto legge 21 giugno 1961 n. 498
("norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da
mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari"),
convertito in legge 28 luglio 1991 n. 770, in riferimento
all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, sollevata
dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe"
(doc. VII, n. 1436);
"non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articlo 7 della legge 15 maggio 1991, n. 154 (di
conversione del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, recante
"modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito
in legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione
delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le
relative pendenze"), "nella parte in cui esclude dalla
sanatoria l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 1, comma
secondo, della legge 516/1982", in riferimento all'articolo 3
della Costituzione, sollevata dalla Corte di cassazione con
l'ordinanza in epigrafe" (doc. VII, n. 1437).
| |