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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


18201
ALA0001-0016
Allegato A n. 1 del 23 aprile 1992 (ALA11-1)
(suddiviso in 32 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.24 dello stampato)
...COMUNICAZIONI
...COMUNICAZIONI
Annunzio di sentenze della Corte Costituzionale.
ZZALA ZZRES ZZALA230492 ZZALA920423 ZZALA000492 ZZALA000092 ZZALA1 ZZ11
      A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11
  marzo 1953, n. 87, la Corte Costituzionale ha trasmesso:
    con lettera in data 18 febbraio 1992 copia della sentenza
  n. 49, con la quale ha dichiarato l'illegittimità
  costituzionale dell'articolo 23 della legge 26 luglio 1975, n.
  354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione
  delle misure privative e limitative della libertà), nella
  parte in cui stabilisce una riduzione dei
 
                              Pag. 25
 
  tre decimi della mercede corrisposta per il lavoro dei
  detenuti da versarsi alla Cassa per il soccorso e l'assistenza
  alle vittime dei delitti e, dopo la sua soppressione, alle
  regioni ed agli enti locali (province e comuni) (doc. VII, n.
  1369);
    con lettera in data 24 febbraio 1992, copia delle sentenze
  nn. 62 e 63, con le quali ha dichiarato:
    "l'illegittimità costituzionale degli articoli 22 e 23
  della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
  penale), in combinato disposto con l'articolo 122 del codice
  di procedura civile, nella parte in cui non consentono ai
  cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica
  slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni
  applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore
  avente competenza su un territorio dove sia insediata la
  predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua
  materna nei propri atti, usufruendo per questi della
  traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti
  nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le
  risposte della controparte;
    inammissibile la questione di legittimità costituzionale
  sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Pretore
  di Trieste, in riferimento agli articoli 6 della Costituzione
  e 3 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia (legge
  costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), nei confronti degli
  articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in
  combinato disposto con l'articolo 122 del codice di procedura
  civile, nella parte in cui non consentono ai cittadini
  italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena, nel
  processo di opposizione ad ordinanzeingiunzioni applicative di
  sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza
  su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di
  usare la propria madrelingua come lingua parificata a quella
  ufficiale del suddetto processo;
    inammissibile la questione di legittirnità costituzionale
  sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal pretore
  di Trieste, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione,
  nei confronti degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre
  1981, n. 689, in combinato disposto con l'articolo 122 del
  codice di procedura civile, nella parte in cui prescrivono
  l'uso della lingua italiana come lingua del processo civile,
  con esclusione della possibilità di usare la lingua slovena da
  parte di cittadini italiani appartenenti alla minoranza
  linguistica slovena quando siano parti di un processo civile
  instaurato davanti ad autorità giudiziaria avente competenza
  di primo grado o di appello su un territorio dove sia
  insediata la predetta minoranza" (doc. VII, n. 1373);
    "la illegittimità costituzionale dell'articolo 3, secondo
  comma, lettera  b),  della legge 8 marzo 1968, n. 152
  (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli
  Enti locali), nella parte in cui subordina il diritto della
  prole maggiorenne dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L. deceduto in
  attività di servizio alla erogazione nella forma indiretta
  della indennità premio di servizio alla condizione di essere
  permanentemente inabile a lavoro proficuo, nullatenente e a
  carico dell'iscritto alla data del decesso del medesimo; e per
  le orfane all'ulteriore condizione dello stato di nubile o di
  vedova" (doc. VII, n. 1374);
    con lettera in data 28 febbraio 1992, copia delle sentenze
  nn. 73 e 74, con le quale ha dichiarato:
    "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, secondo
  comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del
  sistema previdenziale forense) nella parte in cui prevede
  l'incompatibilità della corresponsione della pensione di
  anzianità con l'iscrizione ad albi o elenchi di lavoratori
  autonomi diversi dagli albi di avvocato e di procuratore, e
  con qualsiasi attività di lavoro dipendente;
    non fondata la questione di legittimità costituzionale
  dell'articolo 3, secondo comma, della legge citata nella parte
  in cui subordina la corresponsione
 
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  della pensione di anzianità alla cancellazione dagli albi di
  avvocato e di procuratore, questione sollevata, in riferimento
  agli articoli 3, 4, primo comma, 35, primo comma, e 38,
  secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Napoli con
  l'ordinanza indicata in epigrafe" (doc. VII, n. 1379);
    "l'illegittimità costituzionale degli articoli 6, 28, 48 e
  93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
  n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia
  postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) nella parte in
  cui non eccettuano dalla limitazione di responsabilità
  dell'amministrazione delle poste per i danni derivati da
  perdita totale di corrispondenze raccomandate il caso di
  sottrazione dolosa del loro contenuto ad opera di dipendenti
  dell'amministrazione medesima;
    la manifesta infondatezza della questione di legittimità
  costituzionale delle norme sopra citate, nella parte in cui
  limitano negli altri casi a dieci volte l'ammontare dei
  diritti di raccomandazione l'indennizzo dovuto
  dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni per
  perdita totale di una corrispondenza raccomandata, questione
  sollevata, in riferimento agli articoli 3, 43 e 113 della
  Costituzione, dal tribunale di Roma con l'ordinanza indicata
  in epigrafe" (doc. VII, n. 1380);
    con lettera in data 9 marzo 1992, copia della sentenza nn.
  87, 88, 89, 90, con le quali ha dichiarato:
    "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge
  regionale siciliana 4 gennaio 1984 n. 1 (Disciplina dei
  consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di
  industrializzazione della Sicilia), nella parte in cui prevede
  che due dei tre rappresentanti delle associazioni degli
  industriali nei consigli generali dei consorzi siano designati
  dalle associazioni provinciali degli industriali" (doc. VII,
  n. 1389);
    "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26 della
  legge 30 aprile 1969 n. 153 (revisione degli ordinamenti
  pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come
  modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n.
  30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114 e
  dall'articolo 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nella parte
  in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello
  del coniuge, ostativo al conseguimento della pensione sociale,
  non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per
  gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi;
    non fondata la questione di legittimità costituzionale
  dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850,
  convertito nella legge 21 febbraio 1977, n. 29 (Norme relative
  al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei
  sordomuti), sollevata con riferimento agli articoli 3 e 38
  della Costituzione con le ordinanze emesse in data 4 marzo e
  15 maggio 1991 dai pretori di Modena e di Milano;
    non fondata la questione di legittimità costituzionale
  dell'articolo 14- septies  del decreto-legge 30 dicembre
  1979, n. 663, introdotto con la legge 29 febbraio 1980, n. 33
  (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
  dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il
  finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga
  dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in
  base alla legge 1^ giugno 1977, n. 285, sulla occupazione
  giovanile), sollevata con riferimento agli articoli 2, 3 e 38
  della Costituzione con ordinanze emesse, rispettivamente, in
  data 4 marzo, 15 maggio e 15 febbraio 1991 dai pretori di
  Modena, Milano e Fermo;
    non fondata la questione di legittimità costituzionale
  dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118
  (conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5
  e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili) e
  degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 23 novembre 1988,
  n. 509 (Norme per la revisione delle categorie delle
  minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefìci previ-
 
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  sti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, al
  sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n.
  291), sollevata con riferimento agli articoli 2, 3 e 38 della
  Costituzione con ordinanza in data 15 febbraio 1991 dal
  pretore di Fermo;
    manifestamente non fondata la questione di legittimitatà
  costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21
  marzo 1988, n. 93 di conversione del decreto-legge 8 febbraio
  1988, n. 25 (Norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai
  mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni), sollevata
  con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione con
  ordinanza in data 15 maggio 1991 dal pretore di Milano" (doc.
  VII, n. 1390);
    "la illegittimità costituzionale dell'articolo 97, terzo
  comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
  settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
  imposte sul reddito)" (doc. VII, n. 1391);
    "la illegittimità costituzionale dell'articolo 53, primo
  comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
  1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità
  sanitarie locali), nella parte in cui non consente al
  personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite di
  età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero
  degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di
  rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di
  tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo
  anno di età" (doc. VII, n. 1392);
    con lettera in data 18 marzo 1992, copia delle sentenze nn.
  105 e 106, con le quali ha dichiarato:
    "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, secondo
  comma, lettera  a),  del decreto-legge 6 giugno 1981, n.
  283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della
  Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali
  relativi al personale civile dei Ministeri e
  dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché
  concessione di miglioramenti economici al personale civile e
  militare escluso dalla contrattazione), convertito, con
  modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte
  in cui non prevede - al fini dell'inquadramento ivi
  contemplato - l'attribuzione dello stipendio dell'ufficiale in
  servizio permanente effettivo, che segue nel ruolo, al
  militare pari grado che abbia conseguito un trattamento
  stipendiale inferiore" (doc. VII, n. 1400);
    "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge
  21 novembre 1988, n. 508 (norme integrative in materia di
  assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed
  ai sordomuti), nella parte in cui non prevede l'erogazione
  dell'assegno di accompagnamento fino alla data di entrata in
  vigore della legge 11 ottobre 1990 n. 289" (doc. VII, n.
  1401);
    con lettera in data 19 marzo 1992, copia della sentenza n.
  114, con la quale ha dichiarato "l'illegittimità
  costituzionale dell'articolo 19, secondo comma, della legge 22
  luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione
  obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
  agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari
  coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per
  i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente
  l'integrazione al minimo della pensione d'invalidità erogata
  dalla gestione speciale commercianti dell'I.N.P.S. in caso di
  cumulo con pensione diretta a carico del Fondo pensioni del
  personale addetto ai servizi di telefonia" (doc. VII, n.
  1404);
    con lettera del 23 marzo 1992, copia della sentenza n. 119,
  con la quale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
  dell'articolo 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n.
  167 (affidamento in prova del condannato militare), come
  sostituito dall'articolo 1, numero 1, della legge 23 dicembre
  1986, n. 897, nella parte in cui non prevede l'adozione del
 
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  provvedimento dell'affidamento in prova indipendentemente
  dall'osservazione della personalità del condannato condotta
  per almeno un mese nello stabilimento militare di pena" (doc.
  VII, n. 1406);
    con lettera in data 25 marzo 1992, copia delle sentenze nn.
  123 e 124, con le quali ha dichiarato:
    "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, sesto
  comma, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge-quadro in
  materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo),
  nella parte in cui prevede che le entrate derivanti dalle
  sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo
  articolo confluiscono nel fondo per l'attuazione della legge
  previsto dall'articolo 8, anziché nei bilanci delle regioni e
  delle province autonome di Trento e di Bolzano;
    non fondata la questione di legittimità costituzionale
  dell'articolo 3, settimo comma, della legge 14 agosto 1991, n.
  281, sollevata, in riferimento all'articolo 8, n. 21 del
  decreto del Presidente della Repubblica agosto 1972, n. 670
  (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalle province
  autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi in epigrafe;
    non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni
  di legittimità costituzionale dell'articolo 5, primo, secondo
  e terzo comma, della legge 14 agosto 1991, n. 281, sollevate,
  in riferimento agli articoli 8, n. 21, e 16 del decreto del
  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dalla
  provincia di Trento, e, in riferimento agli articoli 117 e 118
  della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Lombardia con i
  ricorsi in epigrafe;
    non fondata la questione di legittimità costituzionale
  dell'articolo 5, quarto comma, della legge 14 agosto 1991, n.
  281, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della
  Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in
  epigrafe;
    non fondate le questioni di legittimità costituzionale
  degli articoli 2, quinto ed ottavo comma, e 3, primo comma,
  della legge 14 agosto 1991, n. 281, sollevate, in riferimento
  agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione
  Lombardia con il ricorso in epigrafe;
    non fondata la questione di legittimità costituzionale
  dell'articolo 3, sesto comma, della legge 14 agosto n. 281,
  sollevata, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione,
  dalle regioni Toscana e Lombardia con i ricorsi in epigrafe;
    non fondata la questione di legittimità costituzionale
  dell'articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sollevata,
  in riferimento all'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n.
  386, e all'articolo 119 della Costituzione, dalle province di
  Trento e Bolzano, e, in riferimento all'articolo 119 della
  Costituzione, dalla regione Toscana con i ricorsi in epigrafe;
    non fondate le questioni di legittimità costituzionale
  degli articoli 2, primo, quinto, ottavo, decimo, undicesimo e
  dodicesimo comma; 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e
  sesto comma; 4 e 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281,
  sollevate, in riferimento agli articoli 81, quarto comma, e
  119 della Costituzione, dalla regione Lombardia con il ricorso
  in epigrafe" (doc. VII, n. 1408);
    "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, secondo
  comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
  prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza
  dibattimentale del giudice per le indagini preliminari presso
  la pretura che abbia respinto la richiesta di applicazione di
  pena concordata per la ritenuta non concedibilità di
  circostanze attenuanti;
    non fondata la questione di legittimità costituzionale del
  medesimo articolo 34, secondo comma, del codice di procedura
  penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a
  partecipare all'udienza preliminare del giudice per le
  indagini preliminari presso il tribunale che abbia ordinato di
  formulare l'imputazione ai sensi dell'articolo 409, quinto
  comma,
 
                              Pag. 29
 
  del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento
  agli articoli 76, 77, 25 e 101 della Costituzione, dal Giudice
  per le indagini preliminari presso il tribunale di Padova con
  ordinanza del 29 maggio 1991 (r.o. n. 604/1991);
    la manifesta infondatezza della medesima questione  sub
  2, sollevata con la predetta ordinanza in riferimento agli
  articoli 76 e 77 della Costituzione;
    la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
  costituzionale dello stesso articolo 34, secondo comma, del
  codice di procedura penale - già dichiarato costituzionalmente
  illegittimo nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a
  partecipare all'udienza dibattimentale del giudice per le
  indagini preliminari presso la pretura che abbia ordinato di
  formulare l'imputazione ai sensi dell'articolo 554, secondo
  comma, del codice di procedura penale - sollevata in
  riferimento all'articolo 76 della Costituzione dai pretori di
  Cagliari (sezione distaccata di Sinnai) e di Salerno (sezione
  distaccata di San Cipriano Picentino) con ordinanze del 3
  maggio e 11 luglio 1991 (r.o. nn. 637 e 665/1991);
    la manifesta infondatezza della questione di legittimità
  costituzionale del citato articolo 34, secondo comma, del
  codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che
  non possa partecipare al giudizio il giudice che abbia
  partecipato al riesame od all'appello avverso provvedimenti
  che dispongono una misura coercitiva ai sensi degli articoli
  309 e 310 dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli
  articoli 76, 77, 25, 101 e 3 della Costituzione, dalla Corte
  d'appello di Milano con ordinanza del 24 giugno 1991 (r.o. n.
  617/1991)" (doc. VII, n. 1409);
    con lettera in data 30 marzo 1992, copia della sentenza n.
  140, con la quale ha dichiarato "l'illegittimità
  costituzionale dell'articolo 5, terzo comma, della legge 20
  novembre 1982, n. 890 (notificazioni di atti a mezzo posta e
  di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione
  di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede la sua
  applicabilità ai giudizi dinanzi ai giudici amministrativi,
  ivi compresi i giudizi elettorali;
    non fondata la questione di legittimità costituzionale
  dell'articolo 83, n. 11, quinto comma, del decreto del
  Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo
  unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
  organi delle amministrazioni comunali), così come sostituito
  dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147
  (Modificazioni delle norme sul contenzioso elettorale
  amministrativo), sollevata in riferimento all'articolo 97,
  primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
  regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio
  Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe" (doc. VII, n.
  1417);
    con lettera in data 1^ aprile 1992, copia delle sentenze
  nn. 148 e 149 con le quali ha dichiarato:
    "la illegittimità costituzionale dell'articolo 6, secondo
  comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, (Disciplina
  dell'adozione e dell'affidamento dei minori) nella parte in
  cui non consente l'adozione di uno o più fratelli in stato di
  adottabilità, quando per uno di essi l'età degli adottanti
  supera di più di quarant'anni l'età dell'adottando e dalla
  separazione deriva ai minori un danno grave per il venir meno
  della comunanza di vita e di educazione" (doc. VII, n. 1423);
    "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 del
  decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393 (Norme in materia di
  locazione di immobili ad uso non abitativo nonché di cessione
  e di assegnazione di alloggi di edilizia
  agevolata-convenzionata), convertito nella legge 25 novembre
  1987, n. 478, nella parte in cui esonera il conduttore da
  responsabilità per i danni cagionati al locatore dal ritardo
  della restituzione dell'immobile senza eccettuare il caso di
  comprovata insussistenza della difficoltà per il conduttore di
  reperire altro immobile idoneo" (doc. VII, n. 1424);
 
                              Pag. 30
 
    con lettera in data 2 aprile 1992, copia della sentenza n.
  154, con la quale ha dichiarato "l'illegittimità
  costituzionale dell'articolo 25, primo comma, del decreto del
  Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834
  (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in
  attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge
  23 settembre 1981, n. 533), nel testo di cui all'articolo 17,
  primo comma, della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed
  integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), nella
  parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione in via
  giurisdizionale anche in mancanza del preventivo ricorso
  gerarchico" (doc. VII, n. 1426);
    con lettera in data 8 aprile 1992, copia delle sentenze nn.
   164 e 165, con le quali ha dichiarato:
    "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, secondo
  comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (estensione
  dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
  ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro
  familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti
  pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui
  non consente l'integrazione al minimo della pensione di
  riversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti in
  caso di cumulo con pensione diretta a carico dell'ENPALS"
  (doc. VII, n. 1429);
    "l'illegittimita costituzionale dell'articolo 1, secondo
  comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (elevazione dei
  trattamenti in materia di previdenza dei coltivatori diretti e
  dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude
  l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a
  carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in
  caso di cumulo con pensione di vecchiaia erogata dal Fondo
  speciale per gli artigiani;
    l'illegittimità costituzionale della norma suddetta nella
  parte in cui preclude l'integrazione al minimo del medesimo
  trattamento di riversibilità in caso di cumulo con pensione
  erogata dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai
  pubblici servizi di telefonia" (doc. VII, n. 1430);
    con lettera in data 15 aprile 1992, copia delle sentenze
  nn.  174, 175 e 176, con le quali ha dichiarato:
    "l'illegittimità costituzionale degli articoli 406, primo
  comma, e 553, secondo comma, del codice di procedura penale
  nelle parti in cui prevedono che il giudice possa prorogare il
  termine per le indagini preliminari solo  "prima della
  scadenza"  del termine stesso;
    visto l'articolo 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    l'illegittimità costituzionale dell'articolo 406, secondo
  comma del codice di procedura penale nella parte in cui
  prevede che il giudice possa concedere ulteriori proroghe del
  termine per le indagini preliminari solo  "prima della
  scadenza del termine prorogato""  (doc. VII, n. 1433);
    "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 566, nono
  comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
  esclude l'applicabilità al rito pretorile dell'articolo 449,
  quarto comma, dello stesso codice" (doc. VII, n. 1434);
    "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19 della
  legge 6 marzo 1987 n. 74 ("Disciplina dei casi di scioglimento
  del matrimonio"), in relazione agli articoli 4 del decreto del
  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 635
  ("Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali") e 1
  tariffa allegata, nella parte in cui non comprende
  nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca
  effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge
  nel giudizio di separazione" (doc. VII, n. 1435).
    La Corte Costituzionale ha altresì depositato in
  Cancelleria copia delle sentenze nn. 64, 65, 66, 75, 78, 79,
  80, 81, 82, 83, 84, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 107, 108, 109,
  120, 125, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 141, 142, 143, 144,
  145, 150,
 
                              Pag. 31
 
  155, 156, 166, 167, 177 e 178, con le quali la Corte ha
  dichiarato:
    "non fondata la questione di legittimità costituzionale
  dell'articolo 61, secondo comma, della legge 11 luglio 1980,
  n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale
  civile e militare dello Stato), sollevata dal Tribunale di
  Catania, in riferimento all'articolo 28 della Costituzione,
  con l'ordinanza indicata in epigrafe" (doc. VII, n. 1375);
    "inammissibile la questione di legittimità costituzionale
  degli articoli 52, 53 e 54 del regio-decreto 13 agosto 1933,
  n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i
  giudizi innanzi alla Corte dei conti), in riferimento
  all'articolo 24 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei
  conti - Sezione seconda giurisdizionale per le materie di
  contabilità pubblica, con l'ordinanza in epigrafe" (doc. VII,
  n. 1376);
    "non fondata la questione di legittimità costituzionale
  dell'articolo 3, primo comma, della legge della regione
  EmiliaRomagna 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni integrative
  della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 "Nuove norme in
  materia di enti di bonifica.  Delega di funzioni
  amministrative"), sollevata, con l'ordinanza indicata in
  epigrafe, dal Consiglio di Stato in riferimento agli articoli
  117, 97 e 18 della Costituzione" (doc. VII, n. 1377);
    "non fondata la questione di legittimità costituzionale
  dell'articolo 1- sexies  aggiunto al decreto-legge 27
  giugno 1985, n. 312 (disposizioni urgenti per la tutela delle
  zone di particolare interesse ambientale), dalla legge 8
  agosto 1985, n. 431, sollevata, in riferimento all'articolo 3
  della Costizione dal pretore di Salerno -- sezione staccata di
  Amalfi -- con ordinanza del 13 giugno 1991" (doc. VII, n.
  1378);
    "non fondate le questioni di legittimità costituzionale
  degli articoli 1, secondo comma, 3, 6, 7, 10, 12, primo comma,
  lettere  d), e)  e  g),  e 15 della legge 11 agosto
  1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato), sollevate, con
  il ricorso indicato in epigrafe, dalla provincia autonoma di
  Bolzano, per violazione agli articoli 8, nn. 1, 4, 25 e 29, 9
  n. 10, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31
  agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la regione
  Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione;
    non fondate le questioni di legittimità costituzionale
  degli articoli 10, secondo comma, lettere  a), b), e)  ed
  f),  12, primo comma, e 15 della legge 11 agosto 1991, n.
  266, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla
  provincia autonoma di Trento, per violazione degli articoli 8,
  nn. 1, 4, 25 e 29, 9, n. 10, e 16 del decereto del Presidente
  della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di
  attuazione;
    non fondate le questioni di legittimità costituzionale
  degli articoli 10, secondo comma, lettere  c), d, e)  e
  g),  e 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sollevate,
  con il ricorso indicato in epigrafe, dalla provincia autonoma
  di Trento, per violazione dell'autonomia finanziaria
  riconosciuta alla Provincia dal titolo VI dello Statuto
  speciale e dell'articolo 81 della Costituzione, come attuato
  dall'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e
  dall'articolo 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n.
  158" (doc. VII, n. 1381);
    "non fondata la questione di legittimità costituzionale
  sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, dalla provincia
  autonoma di Trento nei confronti degli articoli 1, primo
  comma, e 2, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 252
  (Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente
  interventi urgenti per la zootecnia), per violazione degli
  articoli 8, n. 21, 9, nn. 3 e 8, e 16 dello Statuto speciale
  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
  1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione nonché per
  violazione dell'autonornia finanziaria della stessa provincia
  di cui al titolo VI di tale Statuto e dell'articolo 136 della
  Costituzione" (doc. VII, n. 1382);
 
                              Pag. 32
 
    "inammissibile la questione di legittimità costitunale
  dell'articolo 2050 del codice civile, sollevata, in
  riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal
  tribunale di Monza con l'ordinanza in epigrafe" (doc. VII, n.
  1383);
    "non fondata la questione di legittimità costituzionale
  dell'articolo 825 del codice di procedura civile sollevata in
  riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dal pretore di
  Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe" (doc. VII, n. 1384);
    "non fondata la questione di legittimita costituzionale
  dell'articolo 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n
  300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
  lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale
  nei luoglii di lavoro e norme sul collocamento) nel testo
  modificato dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108
  (disciplina dei licenziamenti individuali), sollevata, in
  riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 41 della Costituzione,
  dal pretore di Varese -- sezione distaccata di Gavirate con
  l'ordinanza indicata in epigrafe" (doc. VII, n. 1385);
    "non fondata la questione di legittimità costituzionale
  dell'articolo 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina
  dei licenziamenti individuali) in riferimento agli articoli 3
  e 24 della Costituzione, sollevata dal pretore di Milano con
  l'ordinanza in epigrafe" (doc. VII, n. 1386);
    "non fondata la questione di legittimità costituzionale
  dell'articolo 30, primo comma, lettera  a)  del decreto
  del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (testo
  unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
  organi delle amministrazioni comunali), sollevata, in
  riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, dal
  Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe" (doc. VII, n.
  1387);
    "inammissibile la questione di legittimità costituzionale
  degli articoli 2751, 2770, 2776 del codice civile, sollevata
  in riferimento agli articoli 2, 3, 29, 30, 31 della
  Costituzione dal tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata
  in epigrafe" (doc. VII, n. 1388);
    "non fondata la questione di legittimità costituzionale
  dell'articolo 469 del codice di procedura penale sollevata, in
  riferimento agli articoli 3, 101 e 112 della Costituzione, dal
  pretore di Ravenna, sezione distaccata di Lugo, con le
  ordinanze in epigrafe" (doc. VII, n. 1393);
    "l'inammissibilità della questione di legittimità
  costituzionale del combinato disposto degli articoli 438, 439
  e 440 del codice di procedura penale sollevata in riferimento
  agli articoli 3 e 25 della Costituzione, dal giudice per le
  indagini preliminari presso il tribunale di Torino con
  ordinanza del 15 aprile 1991" (doc. VII, n. 1394);
    "l'inammissibilità della questione di legittimità
  costituzionale dell'articolo 560 del codice di procedura
  penale, nella parte in cui non prevede la possibilità di
  sentire le parti prima di procedere alla separazione dei
  processi ed alla definizione di alcuni di essi con il rito
  abbreviato, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 101
  della Costituzione dal giudice per le indagini preliminari
  presso la pretura di Vibo Valentia con due ordinanze del 10
  giugno 1991" (doc. VII, n. 1395);
    "non fondata la questione di legittimità costituzionale
  dell'articoo 156, secondo comma, delle disposizioni di
  attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
  procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
  1989, n.  271 nella parte in cui non prevede, nel procedimento
  pretorile, in caso di opposizione della persona offesa alla
  richiesta di archiviazione, l'audizione delle parti in camera
  di consiglio, sollevata in riferimento all'articolo 3 della
  Costituzione dal giudice per le indagini preliminari presso la
  pretura di Termini Imerese con ordinanza del 20 maggio 1991"
  (doc. VII, n. 1396);
 
                              Pag. 33
 
    "non fondata la questione di legittimita costituzionale
  dell'articolo 2, quinto comma, della legge 27 ottobre 1988, n.
  482 (Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza
  del personale degli enti soppressi trasferiti alle Regioni,
  agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato) in
  riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sollevata dal
  tribunale di Ragusa e dal tribunale di Genova con le ordinanze
  in epigrafe" (doc. VII, n. 1397);
    "non fondata la questione di legittimità costituzionale
  dell'articolo 103, quinto comma, del decreto del Presidente
  della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della
  docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
  sperimentazione organizzativa e didattica), sollevata, in
  riferimento agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, dal
  Consiglio di Stato - sezione VI giurisdizionale - con
  l'ordinanza in epigrafe" (doc. VII, n. 1398);
    "che spetta allo Stato disciplinare l'organizzazione della
  direzione generale della difesa del suolo di cui all'articolo
  7 della legge 18 marzo 1983 n. 183, mediante il decreto del
  ministro dei lavori pubblici 6 ottobre 1990, n. 460" (doc.
  VII, n. 1399);
    "non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
  di legittinutà costituzionale dell'articolo 5, sesto comma,
  del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in
  materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della
  spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
  amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella
  legge 11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni, in
  riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, sollevata
  dal tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe" (doc. VII,
  n. 1402);
    "non fondata la questione di legittimità costituzionale
  dell'articolo 60 del codice di procedura penale, in relazione
  agli articoli 405 e 197, primo comma, lettera  a)  dello
  stesso codice, sollevata, in riferimento all'articolo 76 della
  Costituzione, dal tribunale di Milano con l'ordinanza in
  epigrafe" (doc. VII, n. 1403);
    "non fondata la questione di legittimità costituzionale
  dell'articolo 197 del codice di procedura penale, sollevata,
  in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore
  di Lanciano - sezione distaccata di Atessa - con l'ordinanza
  in epigrafe" (doc VII, n. 1404);
    "non fondate le questioni di legittimità costituzionale
  dell'articolo 12, secondo comma, del decreto legge 10 luglio
  1982, n. 42, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme
  per la repressione della evasione in materia di imposte sui
  redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione
  delle pendenze in materia tributaria) e dell'articolo 16 del
  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
  636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario),
  come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente
  della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739, sollevate, in
  riferimento agli articoli 3, 24, 53 e 97 della Costituzione,
  dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce con
  l'ordinanza indicata in epigrafe" (doc. VII, n. 1407);
    "l'inammissibilità della questione di legittimità
  costituzionale dell'articolo 79, primo comma, della legge 26
  luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
  sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
  libertà), in relazione agli articoli 47, 48 e 50 della stessa
  legge, sollevata, in riferimento all'articolo 3, primo comma,
  della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Genova,
  in funzione di tribunale di sorveglianza per i minorenni, con
  ordinanza del 30 maggio 1991" (doc. VII, n. 1410);
    "non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
  di legittimità costituzionale delle norme della legge 4
  febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione
  antipoliomielitica) in riferimento agli articoli 32 e 34 della
  Costituzione, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe,
 
                              Pag. 34
 
  dalla sezione minorenni della Corte d'appello di
  Trento" (doc. VII, n. 1411);
    " a)  non fondata la questione di legittimità
  costituzionale dell'articolo 82- bis  della legge 22
  dicembre 1975, n. 685, come modificata dalla legge 26 giugno
  1990 n. 162 (corrispondente all'articolo 90 del decreto del
  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, testo unico
  delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
  sostanze psicotrope), sollevata in relazione all'articolo 3
  della Costituzione dal giudice per le indagini preliminari
  presso il tribunale di Campobasso con l'ordinanza in epigrafe;
      b)  non fondata la questione di legittimità
  costituzionale degli articoli 71, 72 e 72- quater  della
  legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificata dalla legge 26
  giugno 1990 n. 162 (corrispondenti rispettivamente agli
  articoli 73, 75 e 78 del decreto del Presidente della
  Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, testo unico delle leggi in
  materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
  psicotrope), sollevata in relazione all'articolo 27, primo e
  terzo comma, della Costituzione dal tribunale di Torino con
  l'ordinanza in epigrafe;
      c)  manifestamente infondate le questioni di
  legittimità costituzionale degli articoli 71, 72 e
  72- quater  della legge 22 dicembre 1975 n. 685, come
  modificata dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 (corrispondenti
  rispettivamente agli articoli 73, 75 e 78 del decreto del
  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, testo unico
  delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
  sostanze psicotrope), sollevate in relazione agli articoli 3,
  13 e 25 della Costituzione dal tribunale di Roma, dal giudice
  per le indagini preliminari presso il tribunale di Camerino,
  dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
  Roma, dal tribunale di Torino, dal tribunale di Sassari, dal
  giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
  Campobasso, dal giudice per le indagini preliminari presso il
  tribunale di Crotone con le ordinanze in epigrafe" (doc. VII,
  n. 1412);
    "la inammissibilità della questione di legittimità
  costituzionale dell'articolo 119, lettera  a)  della legge
  26 marzo 1958, n. 425 (Stato giuridico del personale delle
  ferrovie dello Stato), in riferimento all'articolo 3 della
  Costituzione, sollevata dalla Corte di cassazione con
  l'ordinanza in epigrafe" (doc. VII, n. 1413);
    "che spetta allo Stato adottare con decreto ministeriale le
  disposizioni contenute negli articoli 1 e 4, primo comma,
  nonché nell'articolo 5, primo comma limitatamente alla prima,
  seconda e terza proposizione del decreto del ministro della
  sanità 2 agosto 1991 (autorizzazione alla installazione ed uso
  di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica);
    che non spetta allo Stato adottare con decreto ministeriale
  la disposizione contenuta nell'artioclo 5, primo comma, quarta
  proposizione, del predetto decreto del ministro della sanità,
  e, conseguentemente,  annulla  la disposizione
  sopraindicata" (doc VII, n. 1414);
    "non fondata la questione di legittimità dell'articolo 305
  del codice di procedura civile, nella parte in cui anche in
  caso di fallimento della parte costituita fa decorrere dalla
  interruzione del processo il termine utile per la sua
  riassunzione, sollevata, in riferimento all'articolo 24 della
  Costituzione, dal tribunale di Genova, con l'ordinanza in
  epigrafe indicata" (doc VII, n. 1415);
    "la cessazione della materia del contendere in ordine al
  ricorso indicato in epigrafe" (doc. VII, n. 1416);
    "non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
  di legittimità costituzionale dell'articolo 1- bis,  primo
  e secondo comma, aggiunto al decreto-legge 22 dicembre 1984,
  n. 901 (proroga della vigenza di taluni termini in materia di
  lavori pubblici) dalla legge di conversione 1 marzo 1985, n.
  42, sollevata dal tribunale amministrativo regionale per il
  Lazio in riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione,
  con l'ordinanza indicata in epigrafe" (doc. VII, n. 1418);
 
                              Pag. 35
 
    "non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
  di legittimità costituzionale dell'articolo 431 del codice di
  procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 76,
  24 e 97 della Costituzione, dal pretore di Brescia - sezione
  distaccata di Montichiari, con l'ordinanza indicata in
  epigrafe" (doc. VII, n. 1419);
    "non fondata la questione di legittimità costituzionale
  dell'articolo 2- bis  del decreto-legge 15 dicembre 1982,
  n.  916, convertito nella legge 12 febbraio 1983, n. 27
  (ulteriore differimento dei termini previsti dal decreto legge
  10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n.
  516, nonché di quelli fissati al 30 novembre 1982 per il
  versamento dell'acconto delle imposte sui redditi e relativa
  addizionale straordinaria), sollevata in relazione
  all'articolo 3 della Costituzione dalla commissione tributaria
  di Taranto con l'ordinanza in epigrafe" (doc. VII, n. 1420);
    " a)  non fondata la questione incidentale di
  legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge 30
  luglio 1990, n. 217 (istituzione del patrocinio a spese dello
  Stato per i non abbienti), sollevata - in riferimento agli
  articoli 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, e 24 della
  Costituzione - dal giudice per le indagini preliminari presso
  il tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza in epigrafe;
      b)  non fondata la questione incidentate di
  legittirnità costituzionale degli articoli 3 e 4 della legge
  30 luglio 1990, n. 217 (istituzione del patrocinio a spese
  dello Stato per i non abbienti), sollevata - nella parte
  riguardante il presupposto reddituale del beneficio ed in
  riferimento agli articoli 1 e 3 della Costituzione - dal
  giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
  Bolzano con l'ordinanza in epigrafe;
      c)  manifestamente inammissibile la questione
  incidentale di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 4
  della legge 30 luglio 1990, n. 217 (istituzione del patrocinio
  a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata - nella
  parte in cui non è previsto il recupero da parte dello Stato,
  nel caso di successiva cessazione della situazione di "non
  abbienza", delle spese di patrocinio anticipate ed in
  riferimento all'articolo 3 della Costituzione - dal giudice
  per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano con
  l'ordinanza in epigrafe" (doc. VII, n. 1421);
    "cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
  indicato in epigrafe" (doc. VII, n. 1422);
    "non fondata la questione di legittilità costituzionale
  dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 16 (programma
  quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e
  relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri), sollevata dal
  Consiglio di Stato, con riferimento agli articoli 5, 9,
  secondo comma, 117, 118 e 128 della Costituzione, con le
  ordinanze di cui in epigrafe" (doc. VII, n. 1425);
    "l'inammissibilità della questione di legittimità
  costituzionale dell'articolo 409, n. 3, del codice di
  procedura civile, nella parte in cui, tra i rapporti previsti,
  non comprende anche quello tra socio lavoratore e cooperativa
  di lavoro e di produzione, in riferimento agli articoli 3, 24
  e 45 della Costituzione, sollevata dal pretore di Milano con
  l'ordinanza in epigrafe" (doc. VII, n. 1427);
    "cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
  indicato in epigrafe" (doc. VII, n. 1428);
    "inammissibile la questione di legittimità costituzionale
  dell'articolo 12 secondo comma del decreto del Presidente
  della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 ("riordinamento e
  potenziamento della scuola superiore della pubblica
  amministrazione"), sollevata con riferimento agli articoli 3 e
  97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale
  degli Abruzzi - sezione staccata di Pescara, col provvedimento
  indicato in epigrafe" (doc. VII, n. 1431);
    "non fondata la questione di legittimità costituzionale
  dell'articolo 574 del
 
                              Pag. 36
 
  codice civile, abrogato dall'articolo 187 della legge 19
  maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia),
  sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 30, terzo comma,
  della Costituzione, dal tribunale di Reggio Calabria con
  l'ordinanza indicata in epigrafe" (doc. VII, n. 1432);
    "non fondata la questione di legittimità costituzionale
  degli articoli 1 e 3 del decreto legge 21 giugno 1961 n.  498
  ("norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da
  mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari"),
  convertito in legge 28 luglio 1991 n. 770, in riferimento
  all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, sollevata
  dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe"
  (doc. VII, n. 1436);
    "non fondata la questione di legittimità costituzionale
  dell'articlo 7 della legge 15 maggio 1991, n. 154 (di
  conversione del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, recante
  "modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito
  in legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione
  delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le
  relative pendenze"), "nella parte in cui esclude dalla
  sanatoria l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 1, comma
  secondo, della legge 516/1982", in riferimento all'articolo 3
  della Costituzione, sollevata dalla Corte di cassazione con
  l'ordinanza in epigrafe" (doc. VII, n. 1437).
 
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