| 1. Al genitore, anche se separato legalmente purché sia
affidatario del figlio minore, titolare di un reddito
inferiore ai 20 milioni annui, viene corrisposto un assegno
mensile di lire 700.000 come minimo vitale per il bambino fino
al compimento del sesto anno di vita. Il minimo vitale va
comunque computato ed aggiornato sulla base del consumo
individuale medio nel Mezzogiorno.
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