| 1. L'indennità di maternità di cui all'articolo 2 è
corrisposta da parte del
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comune di residenza dell'interessato a seguito di domanda da
presentarsi a partire dal compimento del sesto mese di
gravidanza.
2. Alla domanda, in carta libera, deve essere allegato
certificato medico comprovante la data di inizio della
gravidanza e quella presunta del parto. Deve essere altresì
allegata certificazione atta ad attestare le condizioni
richieste dall'articolo 2.
3. L'indennità viene corrisposta mensilmente a partire dai
trenta giorni successivi alla data della domanda e, comunque,
dai sessanta giorni precedenti la data presunta del parto.
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