| 1. L'indennità e l'assegno, di cui agli articoli 2 e 3,
nelle medesime misure e nei termini previsti, sono corrisposti
anche per l'ingresso del bambino adottato o affidato in
preadozione e, comunque, non oltre il compimento del sesto
anno di età.
2. La domanda, in carta libera, dev'essere presentata dalla
madre o dall'avente diritto al proprio comune di residenza
entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ingresso del
bambino. Ad essa deve essere allegata certificazione atta ad
attestare le condizioni di cui all'articolo 3.
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