| 1. La legge finanziaria prevede annualmente a favore dei
comuni un contributo ordinario finalizzato al conseguimento
degli obiettivi di cui alla presente legge.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, il
contributo di cui all'articolo 2 è fissato con riferimento al
numero dei parti e delle destinatarie dei trattamenti di cui
al medesimo articolo 2 registrato nel corso del secondo anno
precedente a quello di trasferimento del contributo ordinario
dallo Stato ai comuni, di cui al comma 1 del presente
articolo.
3. Per gli anni successivi, i comuni presentano al
Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ogni anno, una
relazione anagrafica comprovante l'effettivo numero delle
nascite, delle adozioni e dei minori che rientrano nell'ambito
di applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 della presente
legge, con indicazione delle somme corrisposte.
4. Il Ministro dell'interno definisce ogni anno la misura
del contributo ordinario di cui al comma 1 sulla base dei dati
pervenuti; contestualmente, per quanto riguarda gli esercizi
precedenti, provvede altresì ai relativi conguagli.
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