| In data 3 e 18 febbraio 1992 la Corte costituzionale ha
depositato in cancelleria copia delle sentenze nn. 50, 51 e
52/92, con le quali ha rispettivamente dichiarato:
" non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli articoli 6, 28, 48 e 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni in materia postale di bancoposta e di
telecomunicazioni), sollevata, in riferimento agli articoli 3
e 113 della Costituzione, dal Pretore di Firenze con
l'ordinanza indicata in epigrafe;
inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dei medesimi articoli del testo unico citato, sollevata, in
riferimento all'articolo 28 della Costituzione, dal Pretore
sopra nominato con la stessa ordinanza" (doc. VII, n. 1370-X);
"non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'articolo 63, comma 1, seconda proposizione, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e
dell'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi), nei testi
risultanti dopo le modifiche apportate, rispettivamente,
dall'articolo 7 e dall'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463 (Disposizioni
integrative e correttive dei decreti del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni), sollevate, con l'ordinanza
indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria di primo
grado di Pordenone, in riferimento agli articoli 76 e 77,
comma 1, della Costituzione, in connessione con la norma
interposta contenuta nell'articolo 10, n. 12, della legge 9
ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della
Repubblica per la riforma tributaria)" (doc. VII, n. 1371-X);
"non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale degli articoli 13 della legge 4
maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali
relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la
produzione di plasmaderivati) e 2 della legge 13 luglio 1967,
n. 584 (Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo
dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per
trasfusione e alla corresponsione della retribuzione), in
riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, sollevata
dal Pretore di Bologna con le ordinanze in epigrafe" (doc.
VII, n. 1372-X).
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