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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


18289
ALA0003-0013
Allegato A n. 3 del 6 maggio 1992 (ALA11-3)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.65 dello stampato)
...DOCUMENTI E COMUNICAZIONI PERVENUTI PRIMA DELLA COSTITUZIONE DELLE NUOVE CAMERE
...DOCUMENTI E COMUNICAZIONI PERVENUTI PRIMA DELLA COSTITUZIONE DELLE NUOVE CAMERE
Pag. 65 Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.
ZZALA ZZRES ZZALA060592 ZZALA920506 ZZALA000592 ZZALA000092 ZZALA3 ZZ11
    In data 3 e 18 febbraio 1992 la Corte costituzionale ha
  depositato in cancelleria copia delle sentenze nn. 50, 51 e
  52/92, con le quali ha rispettivamente dichiarato:
    " non fondata la questione di legittimità costituzionale
  degli articoli 6, 28, 48 e 93 del decreto del Presidente della
  Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico
  delle disposizioni in materia postale di bancoposta e di
  telecomunicazioni), sollevata, in riferimento agli articoli 3
  e 113 della Costituzione, dal Pretore di Firenze con
  l'ordinanza indicata in epigrafe;
    inammissibile la questione di legittimità costituzionale
  dei medesimi articoli del testo unico citato, sollevata, in
  riferimento all'articolo 28 della Costituzione, dal Pretore
  sopra nominato con la stessa ordinanza" (doc. VII, n. 1370-X);
    "non fondate le questioni di legittimità costituzionale
  dell'articolo 63, comma 1, seconda proposizione, del decreto
  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
  (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e
  dell'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della
  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in
  materia di accertamento delle imposte sui redditi), nei testi
  risultanti dopo le modifiche apportate, rispettivamente,
  dall'articolo 7 e dall'articolo 2 del decreto del Presidente
  della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463 (Disposizioni
  integrative e correttive dei decreti del Presidente della
  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, n.
  600, e successive modificazioni), sollevate, con l'ordinanza
  indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria di primo
  grado di Pordenone, in riferimento agli articoli 76 e 77,
  comma 1, della Costituzione, in connessione con la norma
  interposta contenuta nell'articolo 10, n. 12, della legge 9
  ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della
  Repubblica per la riforma tributaria)" (doc. VII, n. 1371-X);
    "non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
  di legittimità costituzionale degli articoli 13 della legge 4
  maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali
  relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la
  produzione di plasmaderivati) e 2 della legge 13 luglio 1967,
  n. 584 (Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo
  dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per
  trasfusione e alla corresponsione della retribuzione), in
  riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, sollevata
  dal Pretore di Bologna con le ordinanze in epigrafe" (doc.
  VII, n. 1372-X).
 
DATA=920506 FASCID=ALA11-3 TIPOSTA=ALA LEGISL=11 NCOMM= SEDE= NSTA=0003 TOTPAG=0013 TOTDOC=0013 NDOC=0013 TIPDOC=C DOCTIT=0000 COMM= PAGINIZ=0013 RIGINIZ=001 PAGFIN=0013 RIGFIN=047 UPAG=SI PAGEIN=65 PAGEFIN=65 SORTRES=9205065 SORTDDL= FASCIDC=11ALA 00003 SORTNAV=59205062 00003 300000 ZZALA3 NDOC0013 TIPDOCC DOCTIT0013 NDOC0013



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