| Onorevoli Colleghi! -- I cittadini si attendono - dal
momento nel quale il tema della questione morale è divenuto
per essi di particolare attenzione e preoccupazione - che i
legislatori provvedano a rimuovere le cause dell'abbassamento
del livello del costume e quindi ad eliminare anacronistici od
assurdi privilegi dei parlamentari che fra le cause rientrano
senza dubbio perché consentono maggiore spregiudicatezza
nell'agire da parte di uomini di potere.
I cittadini pensano giustamente che la eliminazione delle
immunità gioverebbe e non poco al ristabilimento di un costume
politico essenziale, garantirebbe i cittadini
dagli abusi dei parlamentari e restituirebbe ad essi la reale
possibilità di ottenere tutela giudiziaria.
Oggi si pensa, cioè, che sono da abolire talune prerogative
parlamentari.
Cenni storici sull'istituto.
Le prerogative parlamentari cominciarono ad affermarsi,
come è noto, in Inghilterra, e subirono un'evoluzione
contemporanea al superamento del regime assolutistico,
soppiantato da quello parlamentare: per tutelare i membri del
Parlamento appartenenti a gruppi contrari, portatori di
Pag. 2
interessi contrastanti con la corona, li si sottraeva al
sindacato delle opinioni espresse e dei voti dati; essi erano
anche sottratti alla giurisdizione ordinaria (insindacabilità
ed inviolabilità).
In Francia, soprattutto, si verificò un'affermazione di
tali princìpi a partire dalla rivoluzione del 1789 e, con
l'affermarsi dei princìpi della rivoluzione francese nel mondo
europeo, essi furono trasfusi nelle norme di molte
Costituzioni.
Il fondamento attuale delle immunità.
Oggi - dice il Traversa nell' Enciclopedia del diritto
(volume XX) - "il fondamento delle immunità parlamentari
viene generalmente ricondotto al concetto di indipendenza
dell'organo parlamentare", e si afferma la loro necessità per
assicurare un "libero esercizio della funzione parlamentare".
L'immunità si ritiene dettata più a tutela dell'indipendenza
delle Camere che a tutela del singolo parlamentare; dal che
poi si fa anche discendere la irrinunziabilità dell'immunità
stessa. Altri autori ritengono che l'immunità sia legata al
concetto di rappresentanza nazionale o alla necessità della
integrità e continuità della funzione dell'Assemblea.
E' però evidente che, con il mutare in senso più garantista
delle Costituzioni, delle opinioni dei cittadini e dei
governanti, con l'indipendenza della magistratura, la funzione
dell'immunità parlamentare non è più quella di un tempo, con
la conseguenza che spesso, oggi, l'uso dell'immunità e
soprattutto l'abuso del diniego dell'autorizzazione a
procedere e vengono visti dai cittadini e dall'autorità
giudiziaria come una sorta di strumento per sottrarsi al corso
necessario della giustizia.
Se è vero che l'articolo 68 della Costituzione ancora dà
luogo a discussioni dottrinarie per quanto riguarda la natura
giuridica dell'immunità, l'interesse protetto e la titolarità
del diritto, sembra giusto ai nostri fini che venga esaminato
per le due disposizioni che contiene, quella del primo comma,
che configura quella che viene definita esattamente
"insindacabilità" e quella del secondo comma, che configura la
"inviolabilità".
Insindacabilità ed inviolabilità.
Per quanto riguarda il primo comma, cioè l'insindacabilità,
è noto che la più autorevole dottrina la interpreta nel senso
che, nei casi eccezionali in cui la Costituzione consente che
siano previste per legge punizioni o divieti di manifestazione
del pensiero in deroga all'articolo 21, siffatte punizioni non
siano ammissibili per i parlamentari. Esattamente, quindi, la
dottrina dominante esclude ogni forma di responsabilità
penale, civile e amministrativa dei parlamentari a causa delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni (vedansi il Mortati, il Manzella, il Romano, il
Biscaretti di Ruffia, il Virga, il Traversa).
Il godimento di un potere di critica qualificata che il
primo comma stabilisce a favore dei parlamentari appare giusto
e necessario, soprattutto a tutela dei diritti di critica
delle opposizioni, ma anche a tutela del diritto di critica
dei singoli parlamentari. Pertanto, non si pone l'esigenza di
una modifica della norma; anzi si può chiedere all'interprete
che non ci si limiti a garantire che tale potere venga
esercitato nell'ambito dell'attività propria del parlamentare,
e cioè che venga riferito all'esercizio della propria funzione
parlamentare, la quale - si badi - non può essere soltanto
quella che si svolge nell'aula, come stabiliva a suo tempo lo
Statuto albertino.
Il discorso è invece del tutto diverso per quanto attiene
alla prerogativa dell'inviolabilità, sia sotto il profilo
della sottoposizione a processo penale, sia sotto il profilo
dei provvedimenti di coercizione personale e domiciliare.
Tale prerogativa è stabilita dai commi secondo e terzo
dell'articolo 68 della Costituzione.
Le preoccupazioni di molti parlamentari riguardano
quest'ultima prerogativa e non la prima. Si tratta di
preoccupazioni
Pag. 3
in parte fondate sul fatto che lo strapotere di alcuni
magistrati dal mandato di cattura e dall'imputazione "facili",
di magistrati politicizzati al servizio delle ideologie,
impone alcune cautele. Tali ultime non possono, però,
riguardare soltanto i parlamentari, ma anche tutti gli altri
cittadini. Per reagire a questa sostanziale illegittimità del
procedere di alcuni magistrati, si deve operare
sull'amministrazione della giustizia in genere e non solo
sulla immunità parlamentare.
Se l'amministrazione della giustizia è in crisi - e non può
non esserlo in uno Stato che versa in una crisi generale - non
si pensi di rafforzare o di mantenere immunità assurde, ma si
pensi a por mano alla riforma generale delle istituzioni. La
prerogativa della inviolabilità non riguarda l'attività
strettamente funzionale. La sua eliminazione, su un piano di
princìpi, non crea, quindi, lesione né ai diritti del
Parlamento né a quelli del singolo nel suo status di
parlamentare.
La sua eliminazione rimuove l'assurdo della inviolabilità
anche per reati precedenti l'elezione parlamentare pure
gravissimi (il caso Toni Negri insegna). Può ledere il diritto
del singolo e la stessa funzione parlamentare soltanto ove
riguardi reati politici in quanto questi ultimi possono avere
connessione con l'attività parlamentare o collegarsi con le
idee politiche professate dal parlamentare e condivise da una
certa quantità di elettori, da quelli, cioè, che hanno
espresso favore al parlamentare medesimo.
Il reato politico.
Ci è sembrato, in passato, essenziale limitare la garanzia
dell'inviolabilità al reato politico. Però nel nostro
ordinamento la definizione di reato politico non esiste a
livello di norme costituzionali e tutte le volte che si è
dovuto fare riferimento al contenuto di tale reato - come nel
caso della norma sull'estradizione, che è uno dei casi più
concreti di applicazione - ci si è trovati di fronte a
difficoltà molto rilevanti.
A parte alcune considerazioni sulla legislazione attuale,
occorre dire che tutta la materia del delitto politico ha
bisogno di una definizione in sede costituzionale, per
giungere alla quale si può anche partire da un esame
sistematico dei contenuti dell'articolo 8 del codice penale,
che fissa due categorie. La prima ricomprende tra i delitti
politici (che è categoria limitata rispetto ai reati politici)
quelli che offendono un interesse politico dello Stato, ovvero
un diritto politico del cittadino; la seconda i delitti
determinati in tutto o in parte da motivi politici. Si tratta
di due categorie amplissime, considerate dal codice al fine di
una possibilità di repressione, nel caso fosse stata ritenuta
opportuna da parte del Ministro di grazia e giustizia.
Queste definizioni potrebbero infatti essere accettate come
base di discussione, e dovrebbero valere per limitare le
immunità ai reati politici (non poi tanti), cioè per limitare
la garanzia dell'inviolabilità del parlamentare al solo caso
del reato politico.
Discussione peraltro impossibile in questa sede e che
abbiamo iniziato per dire che sarebbe accettabile dai
cittadini soltanto una "inviolabilità" per i delitti
politici.
Quell'alone di idealità che, all'inizio del diciannovesimo
secolo, circondava i delinquenti politici e l'indulgenza che
veniva ad essi riservata è peraltro cosa molto vecchia, alla
quale certamente noi non ci richiamiamo. Vorremmo chiedere che
vengano garantiti i parlamentari accusati di reati politici e
non quelli accusati di reati comuni. Si tratta di azioni di
natura assolutamente diversa: mentre per il delitto politico
si tratta, in sostanza, di garantire la insindacabilità, per
il delitto comune si tratta di ben altro, che non ha nulla a
che vedere con l'autonomia o con le garanzie riservate al
Parlamento né con le garanzie concernenti il singolo
parlamentare la cui osservanza è assicurata, sufficientemente,
dalla cosiddetta insindacabilità o irresponsabilità.
Pag. 4
Superare le assurdità.
Però occorre soprattutto far cessare gli abusi. Non
debbono più esservi discriminazioni, quelle discriminazioni
che hanno visto i parlamentari appartenenti a partiti maggiori
coperti dalla immunità per reati comuni e parlamentari
appartenenti a partiti minori rinviati a giudizio per reati
politici e, in particolare, per reati di opinione. Queste sono
le verità che traspaiono dall'uso distorto dell'immunità,
dovute all'esistenza di una norma che consente queste
discriminazioni e prevaricazioni da parte della
maggioranza.
Ed allora anche l'importante differenza fra reato politico
e reato comune può essere superata dalla esigenza di porre
fine a privilegi assurdi.
Si ha timore di modificare sostanzialmente l'istituto
dell'immunità perché cadrebbero molti scudi. Noi consideriamo
la modifica che proponiamo ancor oggi come fonte di
moralizzazione della vita pubblica. La elezione alle Camere
non può servire per coprire malefatte né per essere
autorizzati a commetterle. E' inutile se
non ridicolo mutare soltanto le regole della procedura per la
concessione dell'autorizzazione a procedere sia perché
esisterebbero poche garanzie di rispetto della procedura sia
perché le ingiustizie derivanti dagli anacronismi di un
istituto si eliminano soltanto abolendo l'istituto.
Crediamo quindi che occorra agire in profondità. Di fronte
alla crisi delle istituzioni la peggiore soluzione alla quale
si potrebbe giungere sarebbe quella di non decidere alcunché
di veramente innovativo.
Il parlamentare sia giudicato dal giudice ordinario come
ogni altro cittadino.
Questa proposta tende appunto ad affrontare sul piano più
serio il tema della eguaglianza dei cittadini di fronte alla
legge ed a combattere i privilegi che sono scudi impenetrabili
di chi, con le complicità di un largo numero di parlamentari,
si può sottrarre alla giustizia.
La società italiana è cambiata dai tempi della Costituzione
e chiede al legislatore di assecondare il suo sentire.
Confidiamo pertanto nell'approvazione di questa proposta di
legge costituzionale.
| |