| A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo
1953, n. 87, la Corte Costituzionale ha trasmesso:
con lettera in data 22 aprile 1992, copia delle seguenti
sentenze:
n. 185 (doc. VII, n. 1) con la quale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884,
84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità
dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), nella
parte in cui fa riferimento alla "autorizzazione prescritta
dall'articolo 13" anziché alla "autorizzazione prescritta
dall'articolo 15";
n. 188 del 13 aprile 1992 (doc. VII, n. 2), con la quale ha
dichiarato:
1. l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, secondo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini
preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione
di pena concordata di cui all'articolo 444 dello stesso
codice, a partecipare al giudizio;
2. non fondata la questione di legittimità costituzionale
del medesimo articolo 34, secondo comma, sollevata, in
riferimento agli articoli 76, 77 e 25 della Costituzione dal
Tribunale di Bari con ordinanza del 10 ottobre 1991;
3. non fondata la questione di legittimità costituzionale
dello stesso articolo 34, secondo comma, sollevata, in
riferimento agli articoli 76, 77 e 25 della Costituzione, dal
Pretore di Urbino con ordinanza del 3 ottobre 1991;
con lettera in data 28 aprile 1992, copia delle seguenti
sentenze:
n. 194 del 15 aprile 1992 (doc. VII, n. 9), con la quale ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11,
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (approvazione del
testo di legge sul gratuito patrocinio) nella parte in cui non
prevede, tra gli effetti dell'ammissione al gratuito
patrocinio, l'anticipazione a carico dello Stato delle spese
per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione
di quella compiuta;
n. 195 del 15 aprile 1992 (doc. VII, n. 10), con la quale
ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 7,
secondo comma, della legge Regione Marche 21 maggio 1980, n.
35 (Prime disposizioni per l'attuazione dell'articolo 23,
settimo comma, decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616), limitatamente alle parole "o
statutarie";
con lettera in data 29 aprile 1992, copia della sentenza n.
204 del 15 aprile 1992 (doc. VII, n. 19), con la quale ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 17,
primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria) e 15 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del
servizio sanitario nazionale nonché proroga dei
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contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base
alla legge 1^ giugno 1977, n. 285, sulla occupazione
giovanile), convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33,
nella parte in cui non determinano la misura della
retribuzione, oltre la quale diventano operanti l'esclusione e
il congelamento dell'indennità integrativa speciale.
La Corte costituzionale ha altresì depositato in
cancelleria copia delle seguenti sentenze:
n. 187 del 13 aprile 1992 (doc. VII, n. 3), con la quale ha
dichiarato:
1. la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli articoli 452, secondo comma,
del codice di procedura penale e 247 delle disposizioni di
attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo
codice, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 25 della
Costituzione dal Tribunale di Roma con ordinanza del 18 marzo
1991;
2. l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 452, secondo comma, del codice di
procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e
25 della Costituzione dal Tribunale di Roma con ordinanza
dell'8 gennaio 1991;
3. l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli articoli 449 e 452, secondo comma, del
codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli
articoli 3 e 101 della Costituzione dal Tribunale di Milano
con ordinanza del 5 dicembre 1990;
n. 188 del 13 aprile 1992 (doc. VII, n. 4) con la quale ha
dichiarato:
1. non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'articolo 1, primo comma, della legge 25 agosto 1991 n.
284 (liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e
interventi di sostegno alle imprese turistiche), sollevate,
con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Umbria, in
riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, come
attuati dagli articoli 56 e 52, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; dalla
Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'articolo 4,
n. 10, dello Statuto speciale di autonomia (legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), come attuato dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n.
1116 e dagli articoli 6 e 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469; dalla Provincia autonoma
di Bolzano, in riferimento agli articoli 8, n. 20, 9, n. 7, e
16 dello Statuto speciale di autonomia per la Regione
TrentinoAlto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670), come attuati dal decreto del Presidente
della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686, dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 marzo 1974, n. 278 e dal
decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n.
526; dalla Regione Toscana, in riferimento agli articoli 117 e
118 della Costituzione, come attuati dagli articoli 56 e 60
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, nonché all'articolo 97 della Costituzione; dalla Regione
Lombardia, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;
2. non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 1, secondo comma, della legge 25 agosto 1991, n.
284, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla
Regione Umbria, in riferimento agli articoli 117 e 118 della
Costituzione, come attuati dall'articolo 56 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; dalla
Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'articolo 4,
n. 10, dello Statuto speciale di autonomia e relative norme di
attuazione; dalla Provincia autonoma di Bolzano, in
riferimento agli articoli 8, n. 20, 9, n. 7, e 16 dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme
di attuazione; dalla Regione Toscana, in riferimento agli
articoli 117 e 118 della Costituzione, e dalla Provincia
autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 8, n. 20, 9,
n. 7, e 16 dello Statuto speciale di autonomia e relative
norme di attuazione;
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3. non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le
questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, terzo
e quarto comma, della legge 25 agosto 1991, n. 284, sollevate,
con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Umbria e
Toscana, in riferimento agli articoli 117 e 118 della
Costituzione; dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in
riferimento all'articolo 4, n. 10, dello Statuto speciale di
autonomia e relative norme di attuazione; dalle Province
autonome di Bolzano e di Trento, in riferimento agli articoli
8, n. 20, 9, n. 7, e 18 dello Statuto speciale di autonomia,
in connessione con le norme di attuazione, e, limitatamente
alla sola Provincia autonoma di Bolzano, in connessione con
l'articolo 17, primo comma, lettera c) (rectius:
lettera b), e terzo comma, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
4. non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'articolo 1, quinto comma, della legge 25 agosto 1991, n.
284, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle
Regioni Umbria e Toscana, in riferimento agli articoli 117 e
118 della Costituzione; dalla Regione FriuliVenezia Giulia, in
riferimento all'articolo 4, n. 10, dello Statuto speciale di
autonomia e relative norme di attuazione; dalla Regione
Lombardia, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;
5. non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'articolo 1, sesto comma, della legge 25 agosto 1991, n.
284, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle
Regioni Umbria e Toscana, in riferimento agli articoli 117 e
118 della Costituzione, come attuati dagli articoli 56 e 59
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616; dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento
all'articolo 4, n. 10, dello Statuto speciale di autonomia e
relative norme di attuazione; dalla Regione Lombardia, in
riferimento all'articolo 117 della Costituzione; dalla
Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 8,
n. 20, 9, n. 7, 16 e 68 dello Statuto speciale di autonomia e
relative norme di attuazione;
6. non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'articolo 2, quinto e sesto comma, della legge 25 agosto
1991, n. 284, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe
dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli
articoli 8, n. 20, 9, n. 7, e 16 dello Statuto speciale di
autonomia e relative norme di attuazione, nonché all'intero
titolo V dello stesso Statuto, come attuato dalla legge 30
novembre 1989, n. 386;
7. non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 2, sesto comma, della legge 25 agosto 1991, n.
284, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla
Regione Lombardia, in riferimento all'articolo 117 della
Costituzione.
n. 189 del 13 aprile 1992 (doc. VII, n. 5) con la quale ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 4 della legge 12 aprile 1990, n.
74 (modifica alle norme sul sistema elettorale e sul
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), in
riferimento agli articoli 3, 24 e 125, secondo comma, della
Costituzione ed all'articolo 23, primo comma, dello Statuto
della Regione Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455) in rapporto al decreto legislativo 6 maggio
1948, n. 654, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale
della Sicilia con l'ordinanza in epigrafe;
n. 190 del 13 aprile 1992 (doc. VII, n. 6) con la quale ha
dichiarato non fondate le questioni di legittimità
costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 340 (ordinamento del personale e
organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile
dell'Interno) e della legge di delega 1^ aprile 1981, n. 121
(Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza) sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per
il Lazio con l'ordinanza in epigrafe riportata;
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n. 191 del 13 aprile 1992 (doc. VII, n. 7) con la quale ha
dichiarato:
1. in relazione al periodo anteriore al 5 febbraio 1988,
non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale degli articoli 1, quarto e quinto
comma, e 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di
intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro
e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti
di opere e di servizi), sollevata, in riferimento agli
articoli 3, 4 e 81 della Costituzione, dal Pretore di Firenze
con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2. non fondata la medesima questione in relazione al
periodo successivo al 5 febbraio 1988;
3. inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli articoli 1, quarto e quinto comma, e 8 della legge sopra
citata, sollevata, in riferimento all'articolo 97 delle
Costituzione, dal nominato Pretore con la medesima ordinanza;
n. 192 del 13 aprile 1992 (doc. VII, n. 8) con la quale ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 7, secondo comma, decreto-legge
16 marzo 1991 n. 83, convertito in legge 15 maggio 1991, n.
154 (Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n.
516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e
disposizioni per definire le relative pendenze), in
riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, sollevata
dal Tribunale di Pesaro con l'ordinanza in epigrafe;
n. 196 del 15 aprile 1992 (doc. VII, n. 11) con la quale ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 59, comma sesto, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916
(Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24
marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e
disposizioni transitorie) come modificato dall'articolo 12,
legge 3 gennaio 1981, n. 1 (modificazioni alla legge 24 marzo
1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento
del Consiglio superiore della magistratura), sollevata, in
riferimento agli articoli 3, 24, 101, comma secondo, e 104,
comma primo, della Costituzione, dalla Sezione disciplinare
del Consiglio superiore della magistratura con ordinanza del
12 aprile 1991;
n. 197 del 15 aprile 1992 (doc. VII, n. 12) con la quale ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 2 della legge regionale 25
ottobre 1985, n. 39 (sistemazione in ruolo del personale
risultato idoneo agli esami di cui alla legge regionale 2
dicembre 1980, n. 125, e successive modifiche ed integrazioni
nonché del personale di cui all'articolo 5 della legge
regionale 30 gennaio 1981, n. 8) con riferimento agli articoli
97 e 3 della Costituzione, sullevata dal Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia - sezione staccata di
Catania con ordinanza dell'8 marzo 1988;
n. 198 del 15 aprile 1992 (doc. VII, n. 13) con la quale ha
dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al
conflitto di attribuzione proposto dalla Regione siciliana,
con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti del decreto
del ministro dei trasporti del 4 ottobre 1990, recante
"Modificazioni alle condizioni e tariffe per il trasporto
delle persone sulle Ferrovie dello Stato";
n. 199 del 15 aprile 1992 (doc. VII, n. 14) con la quale ha
dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le
questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 66,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 698 (Modifiche
al sistema penale) sollevate, in riferimento agli articoli 13
e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di
sorveglianza di Ancona con l'ordinanza in epigrafe;
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n. 200 del 15 aprile 1992 (doc. VII, n. 15) con la quale ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 669, nono comma, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3
della Costituzione, dal Pretore di Catania - Sezione staccata
di Acireale con l'ordinanza in epigrafe;
n. 201 del 15 aprile 1992 (doc. VII, n. 16) con la quale ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 5, primo comma, della legge
regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in
materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive), nella
parte in cui prevede che "l'autorizzazione del sindaco
sostituisce la concessione...per la costruzione di recinzioni,
con esclusione di quelle di cui ai fondi rustici di cui
all'articolo 6", in riferimento agli articoli 25, secondo
comma e 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Modica,
sezione distaccata di Scicli, con ordinanza del 5 luglio 1991;
n. 202 del 15 aprile 1992 (doc. VII, n. 17) con la quale ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 9, terzo comma, della legge 8
novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali),
sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla regione
Puglia, in riferimento agli articoli 117, 118, 119 e 81,
ultimo comma, della Costituzione;
n. 203 del 15 aprile 1992 (doc. VII, n. 18) con la quale ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 493 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 77
della Costituzione, dal pretore di Verona - sezione distaccata
di Caprino Veronese - con l'ordinanza in epigrafe;
n. 205 del 15 aprile 1992 (doc. VII, n. 20) con la quale ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (disciplina del fallimento del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa) "nella parte in cui non
prevede la legittimazione del fallito alla impugnazione dei
crediti ammessi, anche quando l'accertamento è pregiudiziale
al giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento
proposto dallo stesso fallito", in riferimento all'articolo 24
della Costituzione, sollevata dal tribunale di Roma con
l'ordinanza in epigrafe.
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