| 1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici
istituiti ai sensi della presente legge, gli affari civili e
penali pendenti davanti la corte di appello di Bari ed ora
appartenenti per ragioni di territorio alla competenza della
sezione distaccata di corte di appello di Foggia, della corte
di assise di appello di Foggia o del tribunale per i minorenni
sono devoluti d'ufficio alla cognizione degli anzidetti
uffici.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle
cause civili già rimesse al collegio, ai procedimenti penali
nei quali sia stato notificato il decreto di citazione e agli
affari di volontaria giurisdizione in corso alla data
predetta.
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