| La Commissione inizia l'esame delle abbinate proposte di
legge costituzionale.
Il deputato Antonio TESTA (gruppo PSI), che non ha potuto
partecipare alla riunione dell'Ufficio di Presidenza tenutasi
nella scorsa settimana, non avendo avuto conoscenza della
relativa convocazione, chiede di conoscere quale programma di
lavoro è stato fissato per la Commissione.
Il Presidente Ciso GITTI ricorda che l'Ufficio di
Presidenza è stato regolarmente convocato al termine della
seduta nella quale è stata costituita la Commissione.
L'Ufficio di Presidenza ha fissato per la prima settimana di
giugno il termine dell'esame preliminare delle proposte di
legge e ha stabilito di riservare le successive due settimane
di lavoro ad approfondire specificatamente la nuova
formulazione dell'articolo 68. Propone alla Commissione di
fissare le successive sedute della Commissione per martedì e
mercoledì della prossima settimana.
La Commissione consente.
Il Presidente Ciso GITTI avverte che il ministro per le
riforme istituzionali Martinazzoli, che aveva assicurato la
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sua presenza, è impegnato in Consiglio dei Ministri;
interverrà pertanto alla seduta il sottosegretario Francesco
D'Onofrio.
Il Presidente Ciso GITTI dichiara aperto l'esame
preliminare.
Il relatore Carlo CASINI (gruppo DC), illustrando nel
dettaglio le proposte di legge costituzionale, rileva che il
vigente articolo 68 della Costituzione prevede al primo comma
l'istituto della insindacabilità, che configura l'esclusione
del carattere penale del fatto compiuto dal parlamentare anche
successivamente la cessazione dalla carica. Tale prerogativa è
estesa anche agli atti di sindacato ispettivo; a quelli
compiuti nelle Commissioni parlamentari d'inchiesta (anche se
su tale questione la Corte di cassazione, con la sentenza
delle sezioni unite penali del 12 marzo 1983, si è espressa di
avviso contrario); e alle attività dei parlamentari svolte al
di fuori delle sedi parlamentari. Su tale ultima questione
dinanzi la Corte costituzionale è stato sollevato un conflitto
di attribuzione tra Parlamento e magistratura che la Corte
stessa ha risolto con sentenza n. 1150 del 1988.
La Costituzione prevede inoltre l'istituto
dell'inviolabilità, cioè la necessità di richiedere alla
Camera di appartenenza l'autorizzazione a procedere sia per
l'avvio dei procedimenti penali, sia per l'adozione di misure
restrittive della libertà. Non si tratta quindi di un istituto
di natura sostanziale, ma di carattere temporaneo, presupposto
essenziale di procedibilità dell'azione penale. Del resto
l'articolo 343 del nuovo codice di procedura penale fa
espresso riferimento a tale natura di condizione di
procedibilità che, senza la previa autorizzazione della Camera
di appartenenza, impedisce l'avvio degli adempimenti
istruttori nei confronti di parlamentari. Inoltre l'autorità
giudiziaria competente non può effettuare alcun atto
processuale salvo l'interrogatorio qualora vi sia espressa
richiesta dell'interessato.
Nel caso di arresto in flagranza di reato,
l'autorizzazione deve essere richiesta prima dell'udienza di
convalida. Il vigente articolo 68 della Costituzione prevede
inoltre che l'arresto di parlamentari in flagranza sia
consentito solo nei casi in cui il reato preveda l'emissione
obbligatoria del mandato o dell'ordine di cattura. Tale norma
deve essere però coordinata con il nuovo codice di procedura
penale che non prevede il mandato di cattura.
Per quanto riguarda le misure restrittive sia di natura
cautelare, sia in esecuzione di sentenza anche non definitiva,
la disciplina in vigore prevede un'espressa autorizzazione
all'arresto o al mantenimento in detenzione anche nel caso in
cui il cittadino venga eletto deputato successivamente. In
questo senso i regolamenti parlamentari prevedono un termine
di trenta giorni prorogabile anche più volte per la
deliberazione sulla richiesta di autorizzazione.
La disciplina della tutela delle prerogative dei
parlamentari deve inoltre essere posta in relazione alla legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, recante modifiche alla
disciplina dei procedimenti di accusa nei confronti di
ministri per la parte che concerne anche i parlamentari
concorrenti nel reato ministeriale. In questo caso è previsto
un organo della magistratura ordinaria tenuto a chiedere alla
Camera di appartenenza entro novanta giorni l'autorizzazione a
procedere.
Ricorda inoltre che gli istituti dell'insindacabilità e
dell'immunità hanno origine nella storia parlamentare inglese,
allorquando sorse la necessità di prevedere una disciplina
legislativa a protezione dei membri del corpo legislativo nei
confronti del monarca, il quale, in quell'ordinamento,
esercitava anche il potere giurisdizionale.
L'opinione pubblica attualmente è molto ostile alle
immunità parlamentari anche per il fatto che, diversamente da
quanto avviene presso il Parlamento europeo, nel nostro paese
il numero delle autorizzazioni a procedere concesse è stato
sempre molto basso anche a causa di valutazioni che non sempre
hanno tenuto presente la necessità che le Camere debbono
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avere quale unico ed esclusivo parametro giuridico l'esistenza
o meno del fumus persecutionis.
Entrando nel merito delle proposte di legge costituzionale
all'esame, osserva che esse, salvo quella preannunciata dal
deputato Paissan, prevedono il mantenimento dell'istituto
dell'insindacabilità di cui al primo comma dell'articolo 68
della Costituzione.
Per quanto riguarda invece l'istituto dell'inviolabilità
previsto al secondo e terzo comma, osserva che le proposte di
legge possono sostanzialmente dividersi in tre categorie.
Alla prima appartengono le proposte Violante ed altri n.
36, Fini ed altri n. 445 e Pappalardo n. 529, le quali
prevedono l'abrogazione dei commi secondo e terzo, il che
porrebbe però la necessità di un eventuale coordinamento
normativo con la recente legge costituzionale n. 1 del
1989.
Una seconda categoria è quella cui appartengono le
proposte di legge Castagnetti Pierluigi ed altri n. 620 -
identica alla proposta di legge d'iniziativa dei senatori
Buzzetti ed altri n. 177 - e Galasso Alfredo ed altri n. 806.
Con esse non si prevede l'autorizzazione a procedere nel caso:
di procedimento penale nei confronti di un membro del
Parlamento, nel caso che il parlamentare sia colto nell'atto
di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio ovvero nel caso in cui si debba dare esecuzione
di una sentenza irrevocabile di condanna. La proposta di legge
Galasso, inoltre, nel caso in cui il candidato fosse eletto
membro del Parlamento le misure di restrizione della libertà
personale disposte precedentemente alla candidatura, non
perdono efficacia né sono sottoposte ad autorizzazione. Infine
la proposta di legge Castagnetti prevede che, qualora la
Camera non si pronunciasse entro sessanta giorni dalla
ricezione della domanda di autorizzazione, questa si
intenderebbe concessa.
Una terza categoria di proposte di legge ricomprende le
proposte Battistuzzi ed altri n. 534 e quella preannunziata
dai deputati del gruppo dei verdi, le quali si collocherebbero
in una posizione intermedia rispetto alle precedenti. In
particolare la proposta liberale non prevede l'abrogazione
dell'autorizzazione a procedere per il procedimento penale in
modo tale che esso possa essere avviato al fine di acquisire
utilmente e tempestivamente tutti gli elementi necessari per
giungere alla verità; tale procedimento però può essere
sospeso nel caso in cui la Camera di appartenenza del
parlamentare lo motivi espressamente con una deliberazione
adottata entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte
dell'autorità giudiziaria, a maggioranza assoluta dei
componenti, con voto palese. Si tratta quindi di una
disciplina normativa che configurerebbe una condizione di
proseguibilità del procedimento penale e non di procedibilità.
Si prevede che l'elezione del cittadino detenuto non ne
interrompa lo stato di detenzione.
Inoltre, è stabilito che senza l'autorizzazione della
Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può
essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale,
salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il
quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a tre anni o superiore nel massimo a cinque anni,
ovvero si debba dare esecuzione a una sentenza irrevocabile di
condanna.
Infine rileva che la preannunciata proposta di legge
Paissan ed altri, diversamente da tutte le altre sinora
presentate, prevede anche la modifica dell'istituto
dell'insindacabilità di cui al primo comma dell'articolo 68
della Costituzione introducendo, in contrasto con la secolare
storia dell'istituto, una norma che prevede che l'interessato,
qualora sottoposto a procedimento per fatti che ritenga
coperti da tale prerogativa, possa chiedere alla Camera a cui
appartiene che sia fatta valere tale condizione.
Ricorda che nel corso della IX legislatura la Camera ha
approvato, in prima deliberazione, un testo relativo alla
modifica dell'articolo 68 della Costituzione. Esso, prevedeva,
con riferimento alla insindacabilità attualmente contemplata
dal primo comma dell'articolo 68, un'estensione della relativa
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garanzia anche agli atti compiuti nell'esclusivo esercizio
delle funzioni parlamentari.
Con riferimento all'immunità attualmente prevista dal
secondo e terzo comma dell'articolo 68, il testo manteneva la
necessità della preventiva autorizzazione delle Camere per la
sottoposizione dei parlamentari a misure restrittive della
libertà personale, comprese le ispezioni e le perquisizioni
personali e domiciliari, con la sola esclusione dei casi di
arresto nella flagranza di delitto nel quale fosse
obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura. Inoltre
prevedeva, con riferimento al mantenimento di misure di
restrizione della libertà personale disposte prima
dell'acquisizione della qualità parlamentare che tali misure
dovessero essere autorizzate con deliberazione delle Camere
entro quindici giorni dalla prima riunione, mentre per il
mantenimento di misure restrittive della libertà personale
disposte in esecuzione di sentenza anche irrevocabile,
stabiliva che le Camere si sarebbero dovute pronunciare entro
quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza. Quanto
alla sottoposizione dei parlamentari a procedimento penale, si
prevedeva l'obbligo dell'autorità giudiziaria di darne
comunicazione, entro trenta giorni dal primo atto del
procedimento, alla Camera di appartenenza, che si sarebbe
dovuta pronunciare entro 120 giorni dalla data di ricevimento
della richiesta di autorizzazione a procedere.
Questo testo licenziato dalla Camera fu esaminato dalla
competente Commissione del Senato la quale pervenne
all'approvazione di un testo che conteneva alcune modifiche
rispetto a quello originario.
In particolare fu eliminata l'estensione
dell'insindacabilità agli atti compiuti nell'esclusivo
esercizio delle funzioni parlamentari.
Inoltre fu introdotto il principio del silenzio-assenso
per quanto riguarda le decisioni delle Camere in tema di
rilascio dell'autorizzazione a procedere.
Questo testo, licenziato dalla Commissione, non fu mai
esaminato dal Senato per il sopravvenuto scioglimento
anticipato delle Camere.
Nel corso della X legislatura sono state presentate altre
proposte di revisione dell'articolo 68. In particolare ricorda
le proposte di legge presentate presso la Camera dei deputati
dai deputati Almirante, Labriola, Del Pennino e Battistuzzi,
nonché le proposte di legge presentate al Senato dai senatori
Mancino e Casoli.
La modifica dell'articolo 68 pone alcune problematiche.
In primo luogo quella relativa all'estensione
dell'insindacabilità prevista al primo comma. Infatti ci si
può chiedere se sia opportuno o meno pervenire ad un
allargamento della relativa previsione. Può dirsi, in
proposito, che nelle circostanze attuali un'estensione
dell'ambito di applicazione di questa norma potrebbe sembrare
impopolare.
In secondo luogo va osservato che alcuni atti disposti dal
magistrato possono esplicare validamente i loro effetti
soltanto in quanto siano tempestivi ed imprevedibili. In
particolare ciò è evidente per le intercettazioni telefoniche
e le perquisizioni: in relazione ad essi sarebbe meglio andare
verso un'interpretazione restrittiva dell'attuale disposto
dell'articolo 68.
Un terzo ordine di problemi attiene alle maggioranze che
possono stabilirsi per il diniego o per la concessione
dell'autorizzazione a procedere. Infatti si pone in termini
problematici la scelta di una eventuale maggioranza
qualificata per il diniego dell'autorizzazione a procedere. Né
è da tralasciare la questione relativa alla scelta delle
modalità di voto sulla richiesta di autorizzazione a
procedere: palese o segreto. Infatti la previsione del voto
palese favorirebbe una certa responsabilizzazione delle Camere
nei confronti dell'opinione pubblica.
Inoltre non può non ricordarsi che taluno sostiene che nel
caso in cui lo status di parlamentare venga acquisito
successivamente alla emanazione di una sentenza di condanna
definitiva venga meno la stessa ratio dell'istituto
dell'immunità parlamentare: in questo caso, dovrebbe
verificarsi una situazione di vera e propria
ineleggibilità.
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Infine deve ricordarsi che, poiché il nuovo codice di
procedura penale non consente più alcun riferimento a mandati
di cattura obbligatori, e agli ordini di cattura si pongono
problemi di coordinamento tra il codice e il testo
dell'articolo 68, comma 2.
A tutte queste problematiche si aggiungono ulteriori
interrogativi; in particolare in relazione alla necessità o
meno che i provvedimenti di diniego di autorizzazione a
procedere siano motivati, alla eventuale rinunciabilità da
parte del singolo parlamentare della garanzia
costituzionalmente disposta ed alla configurazione delle
immunità come condizione di procedibilità o di proseguibilità
del procedimento penale. Quanto a quest'ultimo punto ritiene
che l'autorizzazione a procedere dovrebbe configurarsi come
una condizione di proseguibilità del processo penale; infatti
una tale configurazione risulta corrispondente sia
all'interesse pubblico allo svolgimento delle indagini per
l'accertamento della verità, sia all'interesse dello stesso
inquisito ad un tempestivo accertamento del reale svolgimento
dei fatti, sia, infine, alla soluzione prescelta dalla legge
n. 1 del 1989 in tema di reati ministeriali.
Se si dovesse porre una scelta in termini secchi tra
l'abolizione o il mantenimento dell'istituto
dell'autorizzazione a procedere, riterrebbe preferibile la
soppressione dell'istituto. Ma è indubbio che si deve tener
conto dei problemi e delle esigenze che circondano l'immunità
parlamentare, nonché della ratio dell'istituto, delle
sue radici storiche e della disciplina disposta negli altri
paesi, nonché degli attuali orientamenti dell'opinione
pubblica. Nell'interesse di tutti i cittadini ad un rapido
accertamento della verità e, in particolare, per ovviare alla
lentezza dei procedimenti penali, sarebbe oppportuno
configurare l'autorizzazione a procedere come una condizione
di proseguibilità del processo, o di sospensione del medesimo,
che consenta, pertanto, lo svolgimento delle indagini, ma alla
quale sia aggiunto un correttivo che impedisca che l'immagine
del parlamentare e, conseguentemente, del Parlamento stesso,
sia offuscata dalle accuse che quotidianamente possano venire
formulate tramite i mezzi di comunicazione o attraverso la
stessa opinione pubblica. E' indubbio infatti che spesso
provocano più danno tali accuse che sentenze di condanna
emanate a seguito di un approfondito esame dei fatti. Comunque
non può escludersi che anche nella magistratura possa talora
formarsi una volontà persecutoria, o che la stessa
magistratura sia eterodiretta in funzione persecutoria o,
infine, emergano in alcuni magistrati, sia pur
involontariamente, spinte di protagonismo. Queste eventualità,
sia pur rare, sono indubbiamente pericolose: basti pensare
alle conseguenze che possono derivare da una informazione di
garanzia inviata nel corso della campagna elettorale. Nelle
passate legislature vi sono state lunghe discussioni ispirate
dall'esigenza di garantire realmente la segretezza della
informazione di garanzia, che garantirebbe tutti i cittadini:
risolto tale problema sarebbe forse più agevole lo
smantellamento dello stesso articolo 68. Pertanto una riforma
incisiva di questa disposizione non può non accompagnarsi ad
una riforma della legge ordinaria in merito all'informazione
di garanzia, definendo anche un sistema sanzionatorio per chi
ne violi la riservatezza. La legge ordinaria dovrebbe anche
garantire la speditezza del processo, problema che purtroppo
non è stato risolto dal nuovo codice di procedura penale.
Restano infatti dei tempi morti tra la conclusione delle
indagini preliminari e l'inizio del dibattimento; in proposito
si potrebbe forse immaginare la possibilità di creare una
corsia preferenziale, al fine di accelerare lo svolgimento del
processo penale, per quei procedimenti per i quali sia
necessario richiedere l'autorizzazione a procedere.
Conclusivamente può affermarsi che costituisce un dato certo
l'esigenza di modificare l'attuale articolo 68 della
Costituzione.
Il sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e
gli affari regionali, Francesco D'ONOFRIO, si riserva di
intervenire in sede di replica.
Il Presidente Ciso GITTI avverte che gli onorevoli
Mastrantuono, Bossi, Paissan e Tassi hanno preannunziato la
presentazione di proposte di legge costituzionale di modifica
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dell'articolo 68 che saranno poste all'ordine del giorno della
Commissione non appena assegnate.
Il deputato Filippo BERSELLI (gruppo MSI-destra
nazionale), dopo aver ringraziato il relatore Casini per la
completa ed aperta relazione, deve rilevare con grande
preoccupazione che alcune proposte di legge in esame
configurano una sorta di legislazione di emergenza che già in
altre occasioni ha notevolmente nuociuto all'organicità
dell'ordinamento e ai diritti dei cittadini. E' noto come le
inchieste avviate recentemente per i casi di corruzione a
Milano abbiano portato il Presidente della Camera a proporre
la costituzione di una Commissione speciale per l'esame delle
proposte di riforma dell'immunità parlamentare, dalla quale la
gente comune attende una risposta chiara per il ristabilimento
della parità tra i diritti-doveri dei parlamentari e quelli
dei cittadini comuni. Si sofferma inoltre sull'attuale
applicazione distorta della disciplina della notifica delle
informazioni di garanzia. L'istituto della autorizzazione a
procedere, a suo avviso, danneggia il parlamentare onesto e
avvantaggia il parlamentare disonesto che viene a beneficiare
del rinvio della sentenza definitiva. Tale convinzione è
confortata dalle considerazioni del relatore in ordine alle
statistiche relative alle autorizzazioni a procedere concesse
dal Parlamento italiano, che con un diverso orientamento
rispetto a quello europeo, nella X legislatura, su 256
richieste, ha concesso soltanto 31 autorizzazioni a procedere.
Dopo aver rilevato che nel corso della IX legislatura presso
la Commissione Affari costituzionali della Camera si è svolto
un ampio dibattito in ordine alla riforma delle immunità
parlamentari, deve rilevare che altrettanto non è avvenuto nel
corso della X legislatura come del resto non avvenne neppure
nel 1946-1947 presso l'Assemblea costituente dove, a fronte
dell'esperienza nella vigenza del regime precedente, si tenne
un modesto dibattito e venne approvata rapidamente l'attuale
norma della Costituzione. Oggi però le condizioni politiche e
giuridiche sono decisamente diverse; è garantita
l'indipendenza della magistratura e si impone quindi una
riflessione per giungere quanto prima alla riforma delle
prerogative parlamentari.
Soffermandosi poi sulla disciplina delle immunità negli
ordinamenti statunitense e britannico, rileva che essi
prevedono esclusivamente l'istituto dell'insindacabilità e non
già quello dell'inviolabilità. Tra i privilegi riconosciuti ai
membri del Parlamento britannico vi è quello relativo alla
libertà di parola ai sensi del quale i parlamentari non
possono essere perseguiti per gli atti compiuti nel corso
della loro attività. In genere comunque non è coperta
dall'istituto dell'insindacabilità la riproduzione al di fuori
della sede parlamentare del contenuto di atti e discorsi
parlamentari. Non è inoltre prevista una specifica forma di
immunità in relazione a procedimenti penali o provvedimenti di
restrizione della libertà personale disposti per fatti non
attinenti le attività di parlamentare. Le Camere debbono in
ogni caso essere informate dalla magistratura di tutti i
provvedimenti assunti nei confronti dei loro membri
prevedendo, in linea teorica e qualora si ravvisi un intento
persecutorio, la promozione di un'azione penale per oltraggio
al Parlamento nei confronti del giudice responsabile.
Normalmente però si verifica il caso inverso: l'irrogazione da
parte della Camera di appartenenza della sanzione aggiuntiva
della perdita dello status di parlamentare. Infine
nell'ordinamento britannico, analogamente a quello
statunitense, i parlamentari godono in ogni caso dell'immunità
da particolari misure di restrizione della libertà personale
quale l'arresto, previsto dal diritto inglese nel corso di
procedimenti civili.
Per tutte queste ragioni il gruppo del MSI-destra
nazionale è giunto alla determinazione di presentare una
proposta di legge che preveda il mantenimento dell'istituto
dell'insindacabilità, di cui al primo comma dell'articolo 68,
mentre auspica l'espressa abrogazione dell'istituto
dell'inviolabilità di cui al secondo e terzo comma, in quanto
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oggi non è in alcun modo posta in discussione l'effettiva
autonomia della magistratura.
Il deputato Luciano CAVERI (gruppo misto), osserva che la
questione morale, che ha lungamente stimolato la discussione
sulla riforma dell'articolo 68 della Costituzione nel corso
delle passate legislature, oggi ha assunto un carattere sempre
più urgente. La modifica dovrebbe coinvolgere anche gli
attuali regolamenti parlamentari che sono stati oggetto, per
lunghi anni, di forzature interpretative. Tutto ciò infatti ha
contribuito alla formazione di una percezione negativa, da
parte dell'opinione pubblica, dell'istituto
dell'autorizzazione a procedere. Comunque, sia
l'insindacabilità prevista dal primo comma dell'articolo 68,
sia l'immunità prevista dai commi successivi, debbono essere
mantenute, ma opportunamente riviste, da un lato al fine di
evitare l'uso distorto che fin qui se ne è fatto, dall'altro
al fine di garantire la libera esplicazione della funzione
parlamentare. Ritiene interessante la previsione contenuta nel
testo licenziato dalla Camera nel corso della IX legislatura e
relativa alla estensione della insindacabilità, oltre alle
opinioni espresse ed ai voti dati, anche agli atti compiuti
nell'esclusivo esercizione delle funzioni parlamentari.
Un altro punto che dovrebbe essere disciplinato in sede di
revisione dell'articolo 68 è quello relativo agli atti
parlamentari che vengono ripresi dalla stampa: già nella
legislazione francese si prevede che, laddove l'atto
parlamentare venga ripreso dalla stampa, le espressioni in
esso contenute non costituiscono reato; un'analoga previsione
dovrebbe pertanto essere introdotta nel nostro ordinamento. Un
altro problema meritevole di esser affrontato è costituito
dalla previsione contenuta nell'articolo 122 della
Costituzione: infatti esso estende l'insidacabilità per le
opinioni espresse ed i voti dati anche ai membri dei consigli
regionali, ma l'ambito di efficacia di tale insindacabilità,
per quanto riguarda i membri delle regioni, è stata
praticamente smantellata da alcune decisioni della Corte
costituzionale che l'hanno circoscritto ai casi in cui la
volontà consiliare si manifesti attraverso il procedimento
legislativo; secondo la Corte costituzionale la garanzia della
insindacabilità non ricorre nei casi in cui la volontà
consiliare si manifesta attraverso lo strumento della
delibera. Occorre pertanto rimuovere questa evidente disparità
esistente non solo tra i parlamentari ed i consiglieri
regionali delle regioni ordinarie, ma anche tra questi ultimi
ed i consiglieri delle regioni a statuto speciale.
Il deputato Giovanni CORRENTI (gruppo PDS) fa presente che
l'affermazione relativa ad una percezione negativa da parte
dell'opionione pubblica dell'istituto dell'autorizzazione a
procedere deve essere verificata. Infatti l'opinione pubblica
non è senz'altro contro l'istituto dell'immunità parlamentare,
ma, piuttosto, è contro l'uso che ne viene fatto e che emerge
da una lunga giurisprudenza parlamentare. La maggioranza dei
cittadini ritiene infatti che debba essere garantita la libera
esplicazione del mandato parlamentare da eventuali interventi
di magistrati requirenti che siano mossi da interessi di
parte. Ma questa esigenza di tutela della funzione
parlamentare è ben diversa dalle disfunzioni nell'applicazione
dell'articolo 68 che fin qui si sono verificate.
Quanto a quest'ultimo va nettamente distinta la previsione
contenuta nel prino comma, relativa all'insindacabilità delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio della
funzione parlamentare, da quelle contenute nei commi
successivi. L'insindacabilità infatti costituisce un istituto
di diritto sostanziale e, pertanto, non vi è alcuna ragione
per mutarne la disciplina. Le previsioni dei commi secondo e
terzo dell'articolo 68 attengono, invece, a condizioni di
procedibilità e su di esse potrebbe intervenirsi per una
opportuna revisione. In materia si potrebbe utilmente far
riferimento al concetto di condizione di procedibilità in
negativo, che non costituisce un istituto nuovo per il nostro
ordinamento e che potrebbe evitare quell'uso distorto e quella
patologia che ha finora circondato l'applicazione
dell'articolo 68.
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Nessuna delle proposte di legge presentate sembra
totalmente convincente, tanto che lo stesso relatore si è
mostrato disponibile a ricercare altre soluzioni più
opportune. In ogni caso l'istituto dell'immunità parlamentare
non deve essere demonizzato, piuttosto ci si deve adoperare
per individuare alcune soluzioni che, interrompendo l'uso
patologico che fin qui se ne è fatto, risultino chiare e
ragionevoli di fronte all'opinione pubblica. Vale a dire che,
anche per il personale politico dovrebbe essere adottato il
regime ordinario di perseguibilità, con la limitazione
relativa agli illeciti penali che si riferiscano a reati di
opinione. Una soluzione di questo tipo costituirebbe una
scelta senz'altro comprensibile da parte dell'opinione
pubblica e mostrerebbe il parlamentare come cittadino non
diverso da tutti gli altri. Probabilmente, al fine di
garantire i parlamentari sul fronte dei cosiddetti reati di
opinione, categoria fra l'altro abbastanza vasta, bisognerebbe
pervenire ad una estensione del principio dell'immunità
previsto dal secondo e terzo comma dall'attuale articolo
68.
Il deputato Marcello Luigi LAZZATI (gruppo lega nord),
riservandosi di intervenire successivamente, conferma che la
proposta di legge costituzionale del suo gruppo sarà
presentata nella giornata odierna alla Presidenza della
Camera.
Il deputato Antonio TESTA (gruppo PSI) chiede alla
Presidenza che, data la rilevanza della materia trattata,
delle sedute della Commissione venga redatto anche un
resoconto stenografico.
Il Presidente Ciso GITTI, assicurando che farà presente al
Presidente della Camera tale richiesta, osserva che la
Commissione è chiamata ad esaminare le proposte di legge
costituzionale in sede referente, sede per la quale il
regolamento non prevede alcuna resocontazione stenografica.
Avverte quindi che la Commissione è convocata per martedì
2 giugno prossimo alle 16.
La seduta termina alle 11,45
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