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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


18386
SMC0006-0002
Bollettino Giunte e Commissioni n. 6 del 26 maggio 1992 - edizione definitiva - (SMC11-6)
(suddiviso in 2 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.3 dello stampato)
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                     COMMISSIONE SPECIALE
       per l'esame delle proposte di legge concernenti
            la riforma dell'immunità parlamentare
 
IN SEDE REFERENTE
C86, C445, C529, C534, C620, C806. LAVCOMM
C86, C445, C529, C534, C620, C806.
Proposte di legge costituzionale: VIOLANTE ed altri: Abrogazione dei commi secondo e terzo dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari (86). FINI ed altri: Abrogazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione (445). PAPPALARDO: Abrogazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione (529). BATTISTUZZI ed altri: Modifiche all'articolo 68 della Costituzione concernente l'immunità parlamentare (534). CASTAGNETTI PIERLUIGI ed altri: Modificazioni dell'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (620). GALASSO ALFREDO ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione relativo al principio dell'immunità parlamentare (806).
(Esame e rinvio).
Martedì 26 maggio 1992, ore 10,10. - Presidenza del Presidente Ciso GITTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali, Francesco D'Onofrio.
ZZSMC ZZRES ZZSMC260592 ZZSMC920526 ZZSMC000592 ZZSMC000092 ZZSMC6 ZZ11 ZZD ZZC19 ZZRE ZZHH ZZII ZZFF
     La Commissione inizia l'esame delle abbinate proposte di
  legge costituzionale.
     Il deputato Antonio TESTA (gruppo PSI), che non ha potuto
  partecipare alla riunione dell'Ufficio di Presidenza tenutasi
  nella scorsa settimana, non avendo avuto conoscenza della
  relativa convocazione, chiede di conoscere quale programma di
  lavoro è stato fissato per la Commissione.
     Il Presidente Ciso GITTI ricorda che l'Ufficio di
  Presidenza è stato regolarmente convocato al termine della
  seduta nella quale è stata costituita la Commissione.
  L'Ufficio di Presidenza ha fissato per la prima settimana di
  giugno il termine dell'esame preliminare delle proposte di
  legge e ha stabilito di riservare le successive due settimane
  di lavoro ad approfondire specificatamente la nuova
  formulazione dell'articolo 68.  Propone alla Commissione di
  fissare le successive sedute della Commissione per martedì e
  mercoledì della prossima settimana.
     La Commissione consente.
     Il Presidente Ciso GITTI avverte che il ministro per le
  riforme istituzionali Martinazzoli, che aveva assicurato la
 
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  sua presenza, è impegnato in Consiglio dei Ministri;
  interverrà pertanto alla seduta il sottosegretario Francesco
  D'Onofrio.
     Il Presidente Ciso GITTI dichiara aperto l'esame
  preliminare.
     Il relatore Carlo CASINI (gruppo DC), illustrando nel
  dettaglio le proposte di legge costituzionale, rileva che il
  vigente articolo 68 della Costituzione prevede al primo comma
  l'istituto della insindacabilità, che configura l'esclusione
  del carattere penale del fatto compiuto dal parlamentare anche
  successivamente la cessazione dalla carica.  Tale prerogativa è
  estesa anche agli atti di sindacato ispettivo; a quelli
  compiuti nelle Commissioni parlamentari d'inchiesta (anche se
  su tale questione la Corte di cassazione, con la sentenza
  delle sezioni unite penali del 12 marzo 1983, si è espressa di
  avviso contrario); e alle attività dei parlamentari svolte al
  di fuori delle sedi parlamentari.  Su tale ultima questione
  dinanzi la Corte costituzionale è stato sollevato un conflitto
  di attribuzione tra Parlamento e magistratura che la Corte
  stessa ha risolto con sentenza n. 1150 del 1988.
     La Costituzione prevede inoltre l'istituto
  dell'inviolabilità, cioè la necessità di richiedere alla
  Camera di appartenenza l'autorizzazione a procedere sia per
  l'avvio dei procedimenti penali, sia per l'adozione di misure
  restrittive della libertà.  Non si tratta quindi di un istituto
  di natura sostanziale, ma di carattere temporaneo, presupposto
  essenziale di procedibilità dell'azione penale.  Del resto
  l'articolo 343 del nuovo codice di procedura penale fa
  espresso riferimento a tale natura di condizione di
  procedibilità che, senza la previa autorizzazione della Camera
  di appartenenza, impedisce l'avvio degli adempimenti
  istruttori nei confronti di parlamentari.  Inoltre l'autorità
  giudiziaria competente non può effettuare alcun atto
  processuale salvo l'interrogatorio qualora vi sia espressa
  richiesta dell'interessato.
     Nel caso di arresto in flagranza di reato,
  l'autorizzazione deve essere richiesta prima dell'udienza di
  convalida.  Il vigente articolo 68 della Costituzione prevede
  inoltre che l'arresto di parlamentari in flagranza sia
  consentito solo nei casi in cui il reato preveda l'emissione
  obbligatoria del mandato o dell'ordine di cattura.  Tale norma
  deve essere però coordinata con il nuovo codice di procedura
  penale che non prevede il mandato di cattura.
     Per quanto riguarda le misure restrittive sia di natura
  cautelare, sia in esecuzione di sentenza anche non definitiva,
  la disciplina in vigore prevede un'espressa autorizzazione
  all'arresto o al mantenimento in detenzione anche nel caso in
  cui il cittadino venga eletto deputato successivamente.  In
  questo senso i regolamenti parlamentari prevedono un termine
  di trenta giorni prorogabile anche più volte per la
  deliberazione sulla richiesta di autorizzazione.
     La disciplina della tutela delle prerogative dei
  parlamentari deve inoltre essere posta in relazione alla legge
  costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, recante modifiche alla
  disciplina dei procedimenti di accusa nei confronti di
  ministri per la parte che concerne anche i parlamentari
  concorrenti nel reato ministeriale.  In questo caso è previsto
  un organo della magistratura ordinaria tenuto a chiedere alla
  Camera di appartenenza entro novanta giorni l'autorizzazione a
  procedere.
     Ricorda inoltre che gli istituti dell'insindacabilità e
  dell'immunità hanno origine nella storia parlamentare inglese,
  allorquando sorse la necessità di prevedere una disciplina
  legislativa a protezione dei membri del corpo legislativo nei
  confronti del monarca, il quale, in quell'ordinamento,
  esercitava anche il potere giurisdizionale.
     L'opinione pubblica attualmente è molto ostile alle
  immunità parlamentari anche per il fatto che, diversamente da
  quanto avviene presso il Parlamento europeo, nel nostro paese
  il numero delle autorizzazioni a procedere concesse è stato
  sempre molto basso anche a causa di valutazioni che non sempre
  hanno tenuto presente la necessità che le Camere debbono
 
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  avere quale unico ed esclusivo parametro giuridico l'esistenza
  o meno del  fumus persecutionis.
     Entrando nel merito delle proposte di legge costituzionale
  all'esame, osserva che esse, salvo quella preannunciata dal
  deputato Paissan, prevedono il mantenimento dell'istituto
  dell'insindacabilità di cui al primo comma dell'articolo 68
  della Costituzione.
     Per quanto riguarda invece l'istituto dell'inviolabilità
  previsto al secondo e terzo comma, osserva che le proposte di
  legge possono sostanzialmente dividersi in tre categorie.
     Alla prima appartengono le proposte Violante ed altri n.
  36, Fini ed altri n. 445 e Pappalardo n. 529, le quali
  prevedono l'abrogazione dei commi secondo e terzo, il che
  porrebbe però la necessità di un eventuale coordinamento
  normativo con la recente legge costituzionale n. 1 del
  1989.
     Una seconda categoria è quella cui appartengono le
  proposte di legge Castagnetti Pierluigi ed altri n. 620 -
  identica alla proposta di legge d'iniziativa dei senatori
  Buzzetti ed altri n. 177 - e Galasso Alfredo ed altri n. 806.
  Con esse non si prevede l'autorizzazione a procedere nel caso:
  di procedimento penale nei confronti di un membro del
  Parlamento, nel caso che il parlamentare sia colto nell'atto
  di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto
  obbligatorio ovvero nel caso in cui si debba dare esecuzione
  di una sentenza irrevocabile di condanna.  La proposta di legge
  Galasso, inoltre, nel caso in cui il candidato fosse eletto
  membro del Parlamento le misure di restrizione della libertà
  personale disposte precedentemente alla candidatura, non
  perdono efficacia né sono sottoposte ad autorizzazione.  Infine
  la proposta di legge Castagnetti prevede che, qualora la
  Camera non si pronunciasse entro sessanta giorni dalla
  ricezione della domanda di autorizzazione, questa si
  intenderebbe concessa.
     Una terza categoria di proposte di legge ricomprende le
  proposte Battistuzzi ed altri n. 534 e quella preannunziata
  dai deputati del gruppo dei verdi, le quali si collocherebbero
  in una posizione intermedia rispetto alle precedenti.  In
  particolare la proposta liberale non prevede l'abrogazione
  dell'autorizzazione a procedere per il procedimento penale in
  modo tale che esso possa essere avviato al fine di acquisire
  utilmente e tempestivamente tutti gli elementi necessari per
  giungere alla verità; tale procedimento però può essere
  sospeso nel caso in cui la Camera di appartenenza del
  parlamentare lo motivi espressamente con una deliberazione
  adottata entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte
  dell'autorità giudiziaria, a maggioranza assoluta dei
  componenti, con voto palese.  Si tratta quindi di una
  disciplina normativa che configurerebbe una condizione di
  proseguibilità del procedimento penale e non di procedibilità.
  Si prevede che l'elezione del cittadino detenuto non ne
  interrompa lo stato di detenzione.
     Inoltre, è stabilito che senza l'autorizzazione della
  Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può
  essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale,
  salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il
  quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore
  nel minimo a tre anni o superiore nel massimo a cinque anni,
  ovvero si debba dare esecuzione a una sentenza irrevocabile di
  condanna.
     Infine rileva che la preannunciata proposta di legge
  Paissan ed altri, diversamente da tutte le altre sinora
  presentate, prevede anche la modifica dell'istituto
  dell'insindacabilità di cui al primo comma dell'articolo 68
  della Costituzione introducendo, in contrasto con la secolare
  storia dell'istituto, una norma che prevede che l'interessato,
  qualora sottoposto a procedimento per fatti che ritenga
  coperti da tale prerogativa, possa chiedere alla Camera a cui
  appartiene che sia fatta valere tale condizione.
     Ricorda che nel corso della IX legislatura la Camera ha
  approvato, in prima deliberazione, un testo relativo alla
  modifica dell'articolo 68 della Costituzione.  Esso, prevedeva,
  con riferimento alla insindacabilità attualmente contemplata
  dal primo comma dell'articolo 68, un'estensione della relativa
 
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  garanzia anche agli atti compiuti nell'esclusivo esercizio
  delle funzioni parlamentari.
     Con riferimento all'immunità attualmente prevista dal
  secondo e terzo comma dell'articolo 68, il testo manteneva la
  necessità della preventiva autorizzazione delle Camere per la
  sottoposizione dei parlamentari a misure restrittive della
  libertà personale, comprese le ispezioni e le perquisizioni
  personali e domiciliari, con la sola esclusione dei casi di
  arresto nella flagranza di delitto nel quale fosse
  obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.  Inoltre
  prevedeva, con riferimento al mantenimento di misure di
  restrizione della libertà personale disposte prima
  dell'acquisizione della qualità parlamentare che tali misure
  dovessero essere autorizzate con deliberazione delle Camere
  entro quindici giorni dalla prima riunione, mentre per il
  mantenimento di misure restrittive della libertà personale
  disposte in esecuzione di sentenza anche irrevocabile,
  stabiliva che le Camere si sarebbero dovute pronunciare entro
  quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza.  Quanto
  alla sottoposizione dei parlamentari a procedimento penale, si
  prevedeva l'obbligo dell'autorità giudiziaria di darne
  comunicazione, entro trenta giorni dal primo atto del
  procedimento, alla Camera di appartenenza, che si sarebbe
  dovuta pronunciare entro 120 giorni dalla data di ricevimento
  della richiesta di autorizzazione a procedere.
     Questo testo licenziato dalla Camera fu esaminato dalla
  competente Commissione del Senato la quale pervenne
  all'approvazione di un testo che conteneva alcune modifiche
  rispetto a quello originario.
     In particolare fu eliminata l'estensione
  dell'insindacabilità agli atti compiuti nell'esclusivo
  esercizio delle funzioni parlamentari.
     Inoltre fu introdotto il principio del silenzio-assenso
  per quanto riguarda le decisioni delle Camere in tema di
  rilascio dell'autorizzazione a procedere.
     Questo testo, licenziato dalla Commissione, non fu mai
  esaminato dal Senato per il sopravvenuto scioglimento
  anticipato delle Camere.
     Nel corso della X legislatura sono state presentate altre
  proposte di revisione dell'articolo 68.  In particolare ricorda
  le proposte di legge presentate presso la Camera dei deputati
  dai deputati Almirante, Labriola, Del Pennino e Battistuzzi,
  nonché le proposte di legge presentate al Senato dai senatori
  Mancino e Casoli.
     La modifica dell'articolo 68 pone alcune problematiche.
     In primo luogo quella relativa all'estensione
  dell'insindacabilità prevista al primo comma.  Infatti ci si
  può chiedere se sia opportuno o meno pervenire ad un
  allargamento della relativa previsione.  Può dirsi, in
  proposito, che nelle circostanze attuali un'estensione
  dell'ambito di applicazione di questa norma potrebbe sembrare
  impopolare.
     In secondo luogo va osservato che alcuni atti disposti dal
  magistrato possono esplicare validamente i loro effetti
  soltanto in quanto siano tempestivi ed imprevedibili.  In
  particolare ciò è evidente per le intercettazioni telefoniche
  e le perquisizioni: in relazione ad essi sarebbe meglio andare
  verso un'interpretazione restrittiva dell'attuale disposto
  dell'articolo 68.
     Un terzo ordine di problemi attiene alle maggioranze che
  possono stabilirsi per il diniego o per la concessione
  dell'autorizzazione a procedere.  Infatti si pone in termini
  problematici la scelta di una eventuale maggioranza
  qualificata per il diniego dell'autorizzazione a procedere. Né
  è da tralasciare la questione relativa alla scelta delle
  modalità di voto sulla richiesta di autorizzazione a
  procedere: palese o segreto.  Infatti la previsione del voto
  palese favorirebbe una certa responsabilizzazione delle Camere
  nei confronti dell'opinione pubblica.
     Inoltre non può non ricordarsi che taluno sostiene che nel
  caso in cui lo  status  di parlamentare venga acquisito
  successivamente alla emanazione di una sentenza di condanna
  definitiva venga meno la stessa  ratio  dell'istituto
  dell'immunità parlamentare: in questo caso, dovrebbe
  verificarsi una situazione di vera e propria
  ineleggibilità.
 
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     Infine deve ricordarsi che, poiché il nuovo codice di
  procedura penale non consente più alcun riferimento a mandati
  di cattura obbligatori, e agli ordini di cattura si pongono
  problemi di coordinamento tra il codice e il testo
  dell'articolo 68, comma 2.
     A tutte queste problematiche si aggiungono ulteriori
  interrogativi; in particolare in relazione alla necessità o
  meno che i provvedimenti di diniego di autorizzazione a
  procedere siano motivati, alla eventuale rinunciabilità da
  parte del singolo parlamentare della garanzia
  costituzionalmente disposta ed alla configurazione delle
  immunità come condizione di procedibilità o di proseguibilità
  del procedimento penale.  Quanto a quest'ultimo punto ritiene
  che l'autorizzazione a procedere dovrebbe configurarsi come
  una condizione di proseguibilità del processo penale; infatti
  una tale configurazione risulta corrispondente sia
  all'interesse pubblico allo svolgimento delle indagini per
  l'accertamento della verità, sia all'interesse dello stesso
  inquisito ad un tempestivo accertamento del reale svolgimento
  dei fatti, sia, infine, alla soluzione prescelta dalla legge
  n. 1 del 1989 in tema di reati ministeriali.
     Se si dovesse porre una scelta in termini secchi tra
  l'abolizione o il mantenimento dell'istituto
  dell'autorizzazione a procedere, riterrebbe preferibile la
  soppressione dell'istituto.  Ma è indubbio che si deve tener
  conto dei problemi e delle esigenze che circondano l'immunità
  parlamentare, nonché della  ratio  dell'istituto, delle
  sue radici storiche e della disciplina disposta negli altri
  paesi, nonché degli attuali orientamenti dell'opinione
  pubblica.  Nell'interesse di tutti i cittadini ad un rapido
  accertamento della verità e, in particolare, per ovviare alla
  lentezza dei procedimenti penali, sarebbe oppportuno
  configurare l'autorizzazione a procedere come una condizione
  di proseguibilità del processo, o di sospensione del medesimo,
  che consenta, pertanto, lo svolgimento delle indagini, ma alla
  quale sia aggiunto un correttivo che impedisca che l'immagine
  del parlamentare e, conseguentemente, del Parlamento stesso,
  sia offuscata dalle accuse che quotidianamente possano venire
  formulate tramite i mezzi di comunicazione o attraverso la
  stessa opinione pubblica.  E' indubbio infatti che spesso
  provocano più danno tali accuse che sentenze di condanna
  emanate a seguito di un approfondito esame dei fatti.  Comunque
  non può escludersi che anche nella magistratura possa talora
  formarsi una volontà persecutoria, o che la stessa
  magistratura sia eterodiretta in funzione persecutoria o,
  infine, emergano in alcuni magistrati, sia pur
  involontariamente, spinte di protagonismo.  Queste eventualità,
  sia pur rare, sono indubbiamente pericolose: basti pensare
  alle conseguenze che possono derivare da una informazione di
  garanzia inviata nel corso della campagna elettorale.  Nelle
  passate legislature vi sono state lunghe discussioni ispirate
  dall'esigenza di garantire realmente la segretezza della
  informazione di garanzia, che garantirebbe tutti i cittadini:
  risolto tale problema sarebbe forse più agevole lo
  smantellamento dello stesso articolo 68.  Pertanto una riforma
  incisiva di questa disposizione non può non accompagnarsi ad
  una riforma della legge ordinaria in merito all'informazione
  di garanzia, definendo anche un sistema sanzionatorio per chi
  ne violi la riservatezza.  La legge ordinaria dovrebbe anche
  garantire la speditezza del processo, problema che purtroppo
  non è stato risolto dal nuovo codice di procedura penale.
  Restano infatti dei tempi morti tra la conclusione delle
  indagini preliminari e l'inizio del dibattimento; in proposito
  si potrebbe forse immaginare la possibilità di creare una
  corsia preferenziale, al fine di accelerare lo svolgimento del
  processo penale, per quei procedimenti per i quali sia
  necessario richiedere l'autorizzazione a procedere.
  Conclusivamente può affermarsi che costituisce un dato certo
  l'esigenza di modificare l'attuale articolo 68 della
  Costituzione.
     Il sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e
  gli affari regionali, Francesco D'ONOFRIO, si riserva di
  intervenire in sede di replica.
     Il Presidente Ciso GITTI avverte che gli onorevoli
  Mastrantuono, Bossi, Paissan e Tassi hanno preannunziato la
  presentazione di proposte di legge costituzionale di modifica
 
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  dell'articolo 68 che saranno poste all'ordine del giorno della
  Commissione non appena assegnate.
     Il deputato Filippo BERSELLI (gruppo MSI-destra
  nazionale), dopo aver ringraziato il relatore Casini per la
  completa ed aperta relazione, deve rilevare con grande
  preoccupazione che alcune proposte di legge in esame
  configurano una sorta di legislazione di emergenza che già in
  altre occasioni ha notevolmente nuociuto all'organicità
  dell'ordinamento e ai diritti dei cittadini.  E' noto come le
  inchieste avviate recentemente per i casi di corruzione a
  Milano abbiano portato il Presidente della Camera a proporre
  la costituzione di una Commissione speciale per l'esame delle
  proposte di riforma dell'immunità parlamentare, dalla quale la
  gente comune attende una risposta chiara per il ristabilimento
  della parità tra i diritti-doveri dei parlamentari e quelli
  dei cittadini comuni.  Si sofferma inoltre sull'attuale
  applicazione distorta della disciplina della notifica delle
  informazioni di garanzia.  L'istituto della autorizzazione a
  procedere, a suo avviso, danneggia il parlamentare onesto e
  avvantaggia il parlamentare disonesto che viene a beneficiare
  del rinvio della sentenza definitiva.  Tale convinzione è
  confortata dalle considerazioni del relatore in ordine alle
  statistiche relative alle autorizzazioni a procedere concesse
  dal Parlamento italiano, che con un diverso orientamento
  rispetto a quello europeo, nella X legislatura, su 256
  richieste, ha concesso soltanto 31 autorizzazioni a procedere.
  Dopo aver rilevato che nel corso della IX legislatura presso
  la Commissione Affari costituzionali della Camera si è svolto
  un ampio dibattito in ordine alla riforma delle immunità
  parlamentari, deve rilevare che altrettanto non è avvenuto nel
  corso della X legislatura come del resto non avvenne neppure
  nel 1946-1947 presso l'Assemblea costituente dove, a fronte
  dell'esperienza nella vigenza del regime precedente, si tenne
  un modesto dibattito e venne approvata rapidamente l'attuale
  norma della Costituzione.  Oggi però le condizioni politiche e
  giuridiche sono decisamente diverse; è garantita
  l'indipendenza della magistratura e si impone quindi una
  riflessione per giungere quanto prima alla riforma delle
  prerogative parlamentari.
     Soffermandosi poi sulla disciplina delle immunità negli
  ordinamenti statunitense e britannico, rileva che essi
  prevedono esclusivamente l'istituto dell'insindacabilità e non
  già quello dell'inviolabilità.  Tra i privilegi riconosciuti ai
  membri del Parlamento britannico vi è quello relativo alla
  libertà di parola ai sensi del quale i parlamentari non
  possono essere perseguiti per gli atti compiuti nel corso
  della loro attività.  In genere comunque non è coperta
  dall'istituto dell'insindacabilità la riproduzione al di fuori
  della sede parlamentare del contenuto di atti e discorsi
  parlamentari.  Non è inoltre prevista una specifica forma di
  immunità in relazione a procedimenti penali o provvedimenti di
  restrizione della libertà personale disposti per fatti non
  attinenti le attività di parlamentare.  Le Camere debbono in
  ogni caso essere informate dalla magistratura di tutti i
  provvedimenti assunti nei confronti dei loro membri
  prevedendo, in linea teorica e qualora si ravvisi un intento
  persecutorio, la promozione di un'azione penale per oltraggio
  al Parlamento nei confronti del giudice responsabile.
  Normalmente però si verifica il caso inverso: l'irrogazione da
  parte della Camera di appartenenza della sanzione aggiuntiva
  della perdita dello  status  di parlamentare.  Infine
  nell'ordinamento britannico, analogamente a quello
  statunitense, i parlamentari godono in ogni caso dell'immunità
  da particolari misure di restrizione della libertà personale
  quale l'arresto, previsto dal diritto inglese nel corso di
  procedimenti civili.
     Per tutte queste ragioni il gruppo del MSI-destra
  nazionale è giunto alla determinazione di presentare una
  proposta di legge che preveda il mantenimento dell'istituto
  dell'insindacabilità, di cui al primo comma dell'articolo 68,
  mentre auspica l'espressa abrogazione dell'istituto
  dell'inviolabilità di cui al secondo e terzo comma, in quanto
 
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  oggi non è in alcun modo posta in discussione l'effettiva
  autonomia della magistratura.
     Il deputato Luciano CAVERI (gruppo misto), osserva che la
  questione morale, che ha lungamente stimolato la discussione
  sulla riforma dell'articolo 68 della Costituzione nel corso
  delle passate legislature, oggi ha assunto un carattere sempre
  più urgente.  La modifica dovrebbe coinvolgere anche gli
  attuali regolamenti parlamentari che sono stati oggetto, per
  lunghi anni, di forzature interpretative.  Tutto ciò infatti ha
  contribuito alla formazione di una percezione negativa, da
  parte dell'opinione pubblica, dell'istituto
  dell'autorizzazione a procedere.  Comunque, sia
  l'insindacabilità prevista dal primo comma dell'articolo 68,
  sia l'immunità prevista dai commi successivi, debbono essere
  mantenute, ma opportunamente riviste, da un lato al fine di
  evitare l'uso distorto che fin qui se ne è fatto, dall'altro
  al fine di garantire la libera esplicazione della funzione
  parlamentare.  Ritiene interessante la previsione contenuta nel
  testo licenziato dalla Camera nel corso della IX legislatura e
  relativa alla estensione della insindacabilità, oltre alle
  opinioni espresse ed ai voti dati, anche agli atti compiuti
  nell'esclusivo esercizione delle funzioni parlamentari.
     Un altro punto che dovrebbe essere disciplinato in sede di
  revisione dell'articolo 68 è quello relativo agli atti
  parlamentari che vengono ripresi dalla stampa: già nella
  legislazione francese si prevede che, laddove l'atto
  parlamentare venga ripreso dalla stampa, le espressioni in
  esso contenute non costituiscono reato; un'analoga previsione
  dovrebbe pertanto essere introdotta nel nostro ordinamento.  Un
  altro problema meritevole di esser affrontato è costituito
  dalla previsione contenuta nell'articolo 122 della
  Costituzione: infatti esso estende l'insidacabilità per le
  opinioni espresse ed i voti dati anche ai membri dei consigli
  regionali, ma l'ambito di efficacia di tale insindacabilità,
  per quanto riguarda i membri delle regioni, è stata
  praticamente smantellata da alcune decisioni della Corte
  costituzionale che l'hanno circoscritto ai casi in cui la
  volontà consiliare si manifesti attraverso il procedimento
  legislativo; secondo la Corte costituzionale la garanzia della
  insindacabilità non ricorre nei casi in cui la volontà
  consiliare si manifesta attraverso lo strumento della
  delibera.  Occorre pertanto rimuovere questa evidente disparità
  esistente non solo tra i parlamentari ed i consiglieri
  regionali delle regioni ordinarie, ma anche tra questi ultimi
  ed i consiglieri delle regioni a statuto speciale.
     Il deputato Giovanni CORRENTI (gruppo PDS) fa presente che
  l'affermazione relativa ad una percezione negativa da parte
  dell'opionione pubblica dell'istituto dell'autorizzazione a
  procedere deve essere verificata.  Infatti l'opinione pubblica
  non è senz'altro contro l'istituto dell'immunità parlamentare,
  ma, piuttosto, è contro l'uso che ne viene fatto e che emerge
  da una lunga giurisprudenza parlamentare.  La maggioranza dei
  cittadini ritiene infatti che debba essere garantita la libera
  esplicazione del mandato parlamentare da eventuali interventi
  di magistrati requirenti che siano mossi da interessi di
  parte.  Ma questa esigenza di tutela della funzione
  parlamentare è ben diversa dalle disfunzioni nell'applicazione
  dell'articolo 68 che fin qui si sono verificate.
     Quanto a quest'ultimo va nettamente distinta la previsione
  contenuta nel prino comma, relativa all'insindacabilità delle
  opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio della
  funzione parlamentare, da quelle contenute nei commi
  successivi.  L'insindacabilità infatti costituisce un istituto
  di diritto sostanziale e, pertanto, non vi è alcuna ragione
  per mutarne la disciplina.  Le previsioni dei commi secondo e
  terzo dell'articolo 68 attengono, invece, a condizioni di
  procedibilità e su di esse potrebbe intervenirsi per una
  opportuna revisione.  In materia si potrebbe utilmente far
  riferimento al concetto di condizione di procedibilità in
  negativo, che non costituisce un istituto nuovo per il nostro
  ordinamento e che potrebbe evitare quell'uso distorto e quella
  patologia che ha finora circondato l'applicazione
  dell'articolo 68.
 
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     Nessuna delle proposte di legge presentate sembra
  totalmente convincente, tanto che lo stesso relatore si è
  mostrato disponibile a ricercare altre soluzioni più
  opportune.  In ogni caso l'istituto dell'immunità parlamentare
  non deve essere demonizzato, piuttosto ci si deve adoperare
  per individuare alcune soluzioni che, interrompendo l'uso
  patologico che fin qui se ne è fatto, risultino chiare e
  ragionevoli di fronte all'opinione pubblica.  Vale a dire che,
  anche per il personale politico dovrebbe essere adottato il
  regime ordinario di perseguibilità, con la limitazione
  relativa agli illeciti penali che si riferiscano a reati di
  opinione.  Una soluzione di questo tipo costituirebbe una
  scelta senz'altro comprensibile da parte dell'opinione
  pubblica e mostrerebbe il parlamentare come cittadino non
  diverso da tutti gli altri.  Probabilmente, al fine di
  garantire i parlamentari sul fronte dei cosiddetti reati di
  opinione, categoria fra l'altro abbastanza vasta, bisognerebbe
  pervenire ad una estensione del principio dell'immunità
  previsto dal secondo e terzo comma dall'attuale articolo
  68.
     Il deputato Marcello Luigi LAZZATI (gruppo lega nord),
  riservandosi di intervenire successivamente, conferma che la
  proposta di legge costituzionale del suo gruppo sarà
  presentata nella giornata odierna alla Presidenza della
  Camera.
     Il deputato Antonio TESTA (gruppo PSI) chiede alla
  Presidenza che, data la rilevanza della materia trattata,
  delle sedute della Commissione venga redatto anche un
  resoconto stenografico.
     Il Presidente Ciso GITTI, assicurando che farà presente al
  Presidente della Camera tale richiesta, osserva che la
  Commissione è chiamata ad esaminare le proposte di legge
  costituzionale in sede referente, sede per la quale il
  regolamento non prevede alcuna resocontazione stenografica.
     Avverte quindi che la Commissione è convocata per martedì
  2 giugno prossimo alle 16.
 
     La seduta termina alle 11,45
 
DATA=920526 FASCID=SMC11-6 TIPOSTA=SMC LEGISL=11 NCOMM=19 SEDE=RE NSTA=0006 TOTPAG=0010 TOTDOC=0002 NDOC=0002 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C19D PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0010 RIGFIN=038 UPAG=SI PAGEIN=3 PAGEFIN=10 SORTRES=9205263 SORTDDL= FASCIDC=11SMC 00006 SORTNAV=59205260 00006 b00000 ZZSMC6 NDOC0002 TIPDOCB DOCTIT0002 NDOC0002



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