| 1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo
1 il comune di Lecce, d'intesa con il Ministero per i beni
culturali ed ambientali e con la consulenza del comitato
tecnico-scientifico di cui al comma 2, definisce programmi di
intervento pluriennali.
2. Il comitato tecnico-scientifico si compone di:
a) tre personalità esperte della cultura leccese,
indicate dall'amministrazione provinciale;
b) il rettore dell'università di Lecce o un suo
delegato;
c) il soprintendente ai beni artistici,
architettonici e storici;
d) il soprintendente ai beni archeologici;
e) un rappresentante designato dal Ministro dei
lavori pubblici;
f) un rappresentante della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
3. Il comitato tecnico-scientifico definisce in via tecnica
il programma, determinando, fra l'altro, priorità, fasi
attuative, modalità di esecuzione, costi presunti, nonché gli
ambiti della sperimentazione tecnologica, organizzativa e
gestionale.
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4. I programmi pluriennali di cui al comma 1,
contengono:
a) l'individuazione delle aree e degli immobili,
pubblici e privati, sui quali saranno effettuati gli
interventi di restauro conservativo e di recupero urbanistico
ed edilizio ai sensi della presente legge;
b) l'individuazione delle aree e degli immobili di
proprietà demaniale da acquisire, e le aree e gli immobili di
proprietà privata la cui acquisizione è indispensabile per
assicurare l'organica attuazione degli interventi previsti nei
programmi;
c) l'indicazione, per ciascuno degli immobili,
delle categorie degli interventi ammissibili in relazione
all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché le
destinazioni d'uso ammissibili;
d) le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, ivi comprese quelle da realizzare all'interno del
comprensorio interessato dal programma, finalizzate
all'apprestamento di sedi sostitutive, temporanee o
definitive, necessarie per il trasferimento delle residenze o
attività presenti negli immobili oggetto degli interventi;
e) la previsione delle spese necessarie per gli
interventi previsti e dei relativi finanziamenti.
5. I programmi sono adottati dalla commissione di cui al
comma 6, con le modalità e le procedure indicate al comma
7.
6. E' costituita una commissione presieduta dal Presidente
del Consiglio dei ministri e composta dai Ministri per i beni
culturali ed ambientali, della pubblica istruzione, dei lavori
pubblici, dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, dal sindaco del comune di Lecce, o da un suo
delegato.
7. La commissione di cui al comma 6 esamina il programma
pluriennale, introducendo gli adeguamenti e le integrazioni
ritenuti necessari ai fini di cui alla presente legge, e ne
trasmette lo schema al consiglio della regione Puglia ed al
consiglio comunale di Lecce, affinché essi si
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pronuncino nei sessanta giorni successivi. Decorso tale
termine, la commissione adotta il programma che è approvato
con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
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