| 1. Il sindaco del comune di Lecce convoca entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
una conferenza cui partecipano tutti i rappresentanti delle
associazioni, dei consorzi e dei comitati istituzionalmente
interessati al barocco leccese e i rappresentanti delle
amministrazioni dello Stato e degli enti, comunque tenuti ad
adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri,
autorizzazioni, approvazioni, nulla-osta previsti da leggi
statali e regionali.
2. La conferenza di cui al comma 1, anche nelle more
dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte
dei competenti organi, valuta i progetti esecutivi, nel
rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici,
ambientali, storici, artistici e territoriali, e si esprime su
di essi, entro quindici giorni dalla convocazione, apportando,
ove occorrano, le opportune modifiche, senza che ciò comporti
la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne
gli interventi dell'ente locale.
3. La conferenza di cui al comma 1 verifica, altresì, il
rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle
barriere architettoniche.
4. L'approvazione resa ai sensi del comma 2 sostituisce ad
ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni,
le approvazioni, i nulla-osta previsti da leggi statali e
regionali.
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