| 1. L'università di Lecce, anche attraverso apposite
convenzioni con consulenti scientifici e con altri istituti
universitari e di ricerca, procede a studi, attività di
ricerca, e promuove l'istituzione di corsi di formazione e
aggiornamento, nonché di laboratori sperimentali, finalizzati
agli interventi di tutela e di restauro di cui alla presente
legge.
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