| 1. Gli interventi previsti nei programmi di cui
all'articolo 2 sono attuati:
a) dal comune di Lecce;
b) dal Ministero per i beni culturali ed
ambientali, per il patrimonio di proprietà statale;
c) dai proprietari singoli o associati;
d) da imprese, cooperative e loro consorzi.
Pag. 9
2. Per gli interventi di cui alla lettera a) del
comma 1 del presente articolo, si applicano le procedure
previste all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457; il
comune di Lecce provvede alla acquisizione degli immobili di
cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della
presente legge.
3. Il comune di Lecce può affidare in concessione ad
imprese, cooperative e loro consorzi la realizzazione di una
quota parte degli interventi di cui al comma 2, nonché le
connesse urbanizzazioni, previa stipula di apposita
convenzione che deve, comunque, prevedere l'approvazione da
parte del comune dei progetti e delle eventuali varianti agli
stessi, nonché i più ampi poteri direttivi, ispettivi e di
controllo da parte dell'amministrazione concedente in ogni
fase dei lavori.
4. L'entità della quota degli interventi da affidare in
concessione è individuata ed indicata nel programma di
attuazione.
5. Per gli interventi di cui alle lettere c) e
d) del comma 1, il comune di Lecce concede contributi in
conto capitale in misura variabile dal 40 al 70 per cento
della spesa ritenuta ammissibile e riguardante le seguenti
categorie di opere:
a) le murature portanti, le volte, le scale ed i
solai di copertura, le strutture di fondazione;
b) le facciate esterne, gli elementi architettonici
e gli apparati decorativi, gli intonaci esterni;
c) le opere di difesa dall'umidità risalente dal
sottosuolo, le impermeabilizzazioni dei terrazzi, i manti di
copertura nonché le sottostanti strutture se degradate e le
sovrastrutture.
6. Il consiglio comunale di Lecce stabilisce i criteri e le
percentuali dei contributi assegnabili in relazione alle
categorie di opere, all'entità delle spese ed alle categorie
dei soggetti destinatari.
7. La concessione dei contributi di cui al presente
articolo è subordinata alla stipula di una convenzione ovvero
alla sottoscrizione di un atto unilaterale con cui i
proprietari si obbligano:
a) a rispettare le prescrizioni relative alle
caratteristiche dell'intervento;
Pag. 10
b) ad adibire o ad utilizzare direttamente gli
immobili interessati per un periodo non inferiore a dieci anni
a partire dalla data di ultimazione degli interventi, ovvero a
concederli in locazione per lo stesso periodo alle condizioni
concordate con il comune, che tengano conto del reddito
dell'immobile prima del restauro o del risanamento e delle
spese sostenute, ridotte del contributo ricevuto;
c) ad assicurare la manutenzione continua degli
immobili.
8. Gli obblighi ed i vincoli di cui al comma 7, qualora il
proprietario intenda trasferire a qualsiasi titolo l'immobile
entro dieci anni dall'esecuzione degli interventi di restauro
o risanamento, sono trasferiti all'acquirente per il periodo
residuo.
9. Qualora il proprietario non rispetti o non intenda
rispettare gli obblighi assunti, deve restituire al comune, in
un'unica soluzione, il contributo ricevuto, maggiorato degli
interessi sino ad allora maturati valutati al tasso ufficiale
di sconto.
10. Ogni patto contrario agli obblighi di cui al presente
articolo è nullo.
11. Il comune di Lecce utilizza le somme acquisite
destinandole ai fini di cui al comma 5.
12. Ove i proprietari costituenti la maggioranza, espressa
in millesimi, di una unità edilizia presentino richiesta di
contributi per gli interventi di cui al comma 5, il comune ha
facoltà di invitare i restanti proprietari a concordare la
realizzazione delle opere previste fissando loro un termine,
decorso il quale il comune procede all'esecuzione d'ufficio
delle opere, sostituendosi ai proprietari dissenzienti e
ponendo la relativa spesa a carico dei medesimi, detratto il
contributo loro concedibile.
13. I contributi di cui al comma 5 sono concessi anche a
chi esegua gli interventi in concessione, in quanto titolare
del diritto di uso di immobili di proprietà del comune o di
altri enti pubblici.
14. I soggetti beneficiari non possono cumulare contributi
statali e comunali.
| |