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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1846
DDL0448-0008
Progetto di legge Camera n. 448 - testo presentato - (DDL11-448)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C448. TESTIPDL
...C448.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC448 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  Gli interventi previsti nei programmi di cui
  all'articolo 2 sono attuati:
        a)  dal comune di Lecce;
        b)  dal Ministero per i beni culturali ed
  ambientali, per il patrimonio di proprietà statale;
        c)  dai proprietari singoli o associati;
        d)  da imprese, cooperative e loro consorzi.
 
                               Pag. 9
 
    2.  Per gli interventi di cui alla lettera  a)  del
  comma 1 del presente articolo, si applicano le procedure
  previste all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457; il
  comune di Lecce provvede alla acquisizione degli immobili di
  cui alla lettera  b)  del comma 4 dell'articolo 2 della
  presente legge.
    3.  Il comune di Lecce può affidare in concessione ad
  imprese, cooperative e loro consorzi la realizzazione di una
  quota parte degli interventi di cui al comma 2, nonché le
  connesse urbanizzazioni, previa stipula di apposita
  convenzione che deve, comunque, prevedere l'approvazione da
  parte del comune dei progetti e delle eventuali varianti agli
  stessi, nonché i più ampi poteri direttivi, ispettivi e di
  controllo da parte dell'amministrazione concedente in ogni
  fase dei lavori.
    4.  L'entità della quota degli interventi da affidare in
  concessione è individuata ed indicata nel programma di
  attuazione.
    5.  Per gli interventi di cui alle lettere  c)  e
  d)  del comma 1, il comune di Lecce concede contributi in
  conto capitale in misura variabile dal 40 al 70 per cento
  della spesa ritenuta ammissibile e riguardante le seguenti
  categorie di opere:
        a)  le murature portanti, le volte, le scale ed i
  solai di copertura, le strutture di fondazione;
        b)  le facciate esterne, gli elementi architettonici
  e gli apparati decorativi, gli intonaci esterni;
        c)  le opere di difesa dall'umidità risalente dal
  sottosuolo, le impermeabilizzazioni dei terrazzi, i manti di
  copertura nonché le sottostanti strutture se degradate e le
  sovrastrutture.
    6.  Il consiglio comunale di Lecce stabilisce i criteri e le
  percentuali dei contributi assegnabili in relazione alle
  categorie di opere, all'entità delle spese ed alle categorie
  dei soggetti destinatari.
    7.  La concessione dei contributi di cui al presente
  articolo è subordinata alla stipula di una convenzione ovvero
  alla sottoscrizione di un atto unilaterale con cui i
  proprietari si obbligano:
        a)  a rispettare le prescrizioni relative alle
  caratteristiche dell'intervento;
 
                              Pag. 10
 
        b)  ad adibire o ad utilizzare direttamente gli
  immobili interessati per un periodo non inferiore a dieci anni
  a partire dalla data di ultimazione degli interventi, ovvero a
  concederli in locazione per lo stesso periodo alle condizioni
  concordate con il comune, che tengano conto del reddito
  dell'immobile prima del restauro o del risanamento e delle
  spese sostenute, ridotte del contributo ricevuto;
        c)  ad assicurare la manutenzione continua degli
  immobili.
    8.  Gli obblighi ed i vincoli di cui al comma 7, qualora il
  proprietario intenda trasferire a qualsiasi titolo l'immobile
  entro dieci anni dall'esecuzione degli interventi di restauro
  o risanamento, sono trasferiti all'acquirente per il periodo
  residuo.
    9.  Qualora il proprietario non rispetti o non intenda
  rispettare gli obblighi assunti, deve restituire al comune, in
  un'unica soluzione, il contributo ricevuto, maggiorato degli
  interessi sino ad allora maturati valutati al tasso ufficiale
  di sconto.
    10.  Ogni patto contrario agli obblighi di cui al presente
  articolo è nullo.
    11.  Il comune di Lecce utilizza le somme acquisite
  destinandole ai fini di cui al comma 5.
    12.  Ove i proprietari costituenti la maggioranza, espressa
  in millesimi, di una unità edilizia presentino richiesta di
  contributi per gli interventi di cui al comma 5, il comune ha
  facoltà di invitare i restanti proprietari a concordare la
  realizzazione delle opere previste fissando loro un termine,
  decorso il quale il comune procede all'esecuzione d'ufficio
  delle opere, sostituendosi ai proprietari dissenzienti e
  ponendo la relativa spesa a carico dei medesimi, detratto il
  contributo loro concedibile.
    13.  I contributi di cui al comma 5 sono concessi anche a
  chi esegua gli interventi in concessione, in quanto titolare
  del diritto di uso di immobili di proprietà del comune o di
  altri enti pubblici.
    14.  I soggetti beneficiari non possono cumulare contributi
  statali e comunali.
 
DATA=920428 FASCID=DDL11-448 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0448 TOTPAG=0013 TOTDOC=0014 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=025 PAGFIN=0010 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=044800 00 FASCIDC=11DDL0448 SORTNAV=0044800 000 00000 ZZDDLC448 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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