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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


18472
SMC0009-0002
Bollettino Giunte e Commissioni n. 9 del 2 giugno 1992 - edizione definitiva - (SMC11-9)
(suddiviso in 2 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.3 dello stampato)
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                     COMMISSIONE SPECIALE
       per l'esame delle proposte di legge concernenti
            la riforma dell'immunità parlamentare
 
IN SEDE REFERENTE
C86, C445, C529, C534, C620, C806, C854. LAVCOMM
C86, C445, C529, C534, C620, C806, C854.
Proposte di legge costituzionale: VIOLANTE ed altri: Abrogazione dei commi secondo e terzo dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari (86). FINI ed altri: Abrogazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione (445). PAPPALARDO: Abrogazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione (529). BATTISTUZZI ed altri: Modifiche all'articolo 68 della Costituzione concernente l'immunità parlamentare (534). CASTAGNETTI PIERLUIGI ed altri: Modificazioni dell'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (620). GALASSO ALFREDO ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione relativo al principio dell'immunità parlamentare (806). BINETTI ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (854).
(Seguito dell'esame e rinvio).
Martedì 2 giugno 1992, ore 10. - Presidenza del Presidente Ciso GITTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali, Francesco D'Onofrio.
ZZSMC ZZRES ZZSMC020692 ZZSMC920602 ZZSMC000692 ZZSMC000092 ZZSMC9 ZZ11 ZZD ZZC19 ZZRE ZZHH ZZII ZZFF
       La Commissione prosegue l'esame delle abbinate proposte
  di legge costituzionale.
     Il Presidente Ciso GITTI comunica che è stata assegnata
  alla Commissione la proposta di legge costituzionale Binetti
  ed altri: "Modifica dell'articolo 68 della Costituzione" n.
  854 che pertanto sarà esaminata congiuntamente alle altre
  all'ordine del giorno.
     Il deputato Severino GALANTE (gruppo rifondazione
  comunista) esprime perplessità in ordine alla rilevanza che è
  stata data dal relatore e dai colleghi intervenuti alla
  necessità che, per quanto riguarda le immunità parlamentari,
  l'ordinamento costituzionale italiano si adegui a quello di
  altri paesi.  E' un problema scientificamente corretto
  comparare infatti la disciplina vigente nei diversi paesi
  democratici, se si evita però che tale comparazione non si
 
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  traduca in un tentativo surrettizio di "normalizzare" realtà
  diverse, negando le differenze che esistono tra i vari paesi
  in quanto la Costituzione italiana è il frutto della più
  generale storia d'Europa e, soprattutto, della specificità di
  quella italiana dalla quale emerge che la libertà e la
  democrazia sono state sempre sottoposte al rischio di
  involuzioni autoritarie a causa della loro fragilità.  A suo
  avviso, infatti, tale considerazione non tiene
  sufficientemente conto della specificità del sistema italiano
  in rapporto a quelli degli altri paesi democratici; sarebbe
  quindi un grave e tragico errore piegarsi alla spinta emotiva
  suscitata dall'opinione pubblica, la quale in realtà non è
  ostile agli istituti di cui all'articolo 68 della
  Costituzione, quanto alla loro concreta applicazione sulla
  quale invece ritiene opportuno intervenire legislativamente.
  Condivide, quindi, le preoccupazioni e le cautele di quei
  colleghi che avvertono di stare attenti ai rischi dei
  cosiddetti periodi bui nei quali possono crearsi climi
  antidemocratici.  Del resto anche il relatore ha sostenuto che,
  se fosse posto di fronte all'alternativa tra abrogazione o
  modifica dell'articolo 68, dato il clima, egli propenderebbe
  per la prima soluzione, non risolvendo però il paradosso in
  base al quale se dapprima si sostiene che non solo
  l'insindacabilità, ma anche l'inviolabilità dei parlamentari
  sia da considerare un principio giusto - dichiarando nel
  contempo che vi è stata una loro scorretta applicazione -
  subito dopo si conclude in modo contraddittorio - almeno in
  apparenza - auspicando anziché una modifica della disciplina
  dell'applicazione dell'autorizzazione a procedere, una
  espressa abrogazione dell'immunità.  A suo avviso invece prima
  di provvedere a tale abrogazione sarebbe necessario dimostrare
  che effettivamente, ai sensi della vigente normativa, non è
  possibile adottare misure politiche e regolamentari idonee a
  rovesciare la forbice tra richieste e concessioni di
  autorizzazioni a procedere, evitando in questo modo un
  sostanziale privilegio che a suo avviso deriva da complicità
  politica e non corrisponde al dettato costituzionale.
     Per queste ragioni non ritiene opportuno abrogare i commi
  2 e 3 dell'articolo 68, condividendo quindi lo spirito delle
  proposte di legge di iniziativa dei colleghi Battistuzzi,
  Castagnetti, Galasso e Paissan, le quali, proponendo una
  ridefinizione di questa parte della disciplina intesa appunto
  come modifica migliorativa e non come rettifica limitativa,
  possono essere utilmente assunte come base di discussione.
  Ritiene però che vi sia la necessità di dare un forte segnale
  politico all'opinione pubblica al fine di andare incontro alle
  esigenze da varie parti sollevate, e l'opportunità di limitare
  quanto possibile le spinte di natura antiparlamentare.
     Ritiene infine che in concreto il criterio migliorativo
  sul quale propone una riflessione si articoli nel seguente
  modo: modificare la procedura delle autorizzazioni a procedere
  in modo tale che sia il Parlamento ad attivarsi in difesa di
  un suo membro qualora ne reputi una lesione dei diritti
  fondamentali; prevedere che nel corso dell' iter
  giudiziario vi sia la possibilità dell'intervento di un
  pronunciamento parlamentare sull'esistenza o meno del  fumus
  persecutionis  senza che tale pronunciamento sospenda
  l'azione penale; prevedere l'obbligo della conferma di misure
  limitative della libertà personale diverse dall'arresto, con
  procedura d'urgenza; prevedere comunque la richiesta di
  autorizzazione all'arresto.
     Il deputato Raffaele VALENSISE (gruppo MSI-destra
  nazionale) sottolinea l'importanza di una approfondita
  riflessione: in primo luogo sul notevole cambiamento del
  contesto storico e politico nel quale è sorto l'istituto
  dell'autorizzazione a procedere, rispetto alle circostanze
  attuali.  Tale profonda modificazione attiene non soltanto al
  fatto che oggi è rilevabile una generalizzata spinta da parte
  dell'opinione pubblica nei confronti di una abolizione o di
  una revisione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere,
  ma, altresì, e soprattutto, al fatto che si sono verificate
  rilevanti mutazioni nel nostro ordinamento giuridico.  In primo
  luogo, nel periodo storico in cui si è affermata la garanzia
 
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  dell'autorizzazione a procedere operanvano le procure del re,
  con una loro ben precisa disciplina, molto diversa da quella
  propria degli attuali magistrati requirenti.  In particolare,
  oggi, per la magistratura esistono disposizioni ben precise a
  livello costituzionale: l'autonomia del relativo corpo è
  oggetto di una specifica garanzia che lo stesso Consiglio
  superiore della magistratura rivendica anche nei confronti di
  altri poteri dello Stato.  Una seconda modificazione del nostro
  ordinamento giuridico che ritiene necessario sottolineare è
  relativa ai princìpi contenuti nel nuovo codice di procedura
  penale; in particolare va posto in evidenza il nuovo modo di
  formazione della prova: non più in modo inquisitorio, ma nel
  contraddittorio delle parti.
     Queste due innovazioni intervenute nel nostro ordinamento
  giuridico rispetto al contesto storico-ordinamentale in cui è
  sorto l'istituto dell'autorizzazione a procedere pongono il
  dubbio della necessità del permanere delle disposizioni
  attualmente contenute nell'articolo 68 comma secondo della
  Costituzione.  La necessità del mantenimento della garanzia
  dell'inviolabilità in favore dei parlamentari risulta oggi,
  infatti, notevolmente affievolita dal nuovo tessuto normativo
  che configura un modo di agire della magistratura molto più
  garantista rispetto al passato.  E' vero che prima
  dell'instaurazione del processo penale è prevista una fase di
  indagini preliminari, ma questa è ben diversa dal procedimento
  sommario disciplinato dal precedente codice di procedura
  penale e in essa sono stabilite garanzie formali e sostanziali
  per l'inquisito.
     La proposta di legge presentata dal suo gruppo tiene conto
  di tutte le modificazioni intervenute nell'ordinamento
  giuridico e si colloca nella prospettiva di adeguare
  l'istituto dell'autorizzazione a procedere a tali cambiamenti
  attraverso una vera riforma e sulla base del presupposto che
  il nuovo assetto strutturale e funzionale della magistratura e
  il nuovo codice di procedura penale rendono, almeno in teoria,
  inutile la garanzia contenuta nell'articolo 68, comma secondo.
  Resta comunque l'esigenza di garantire il parlamentare nei
  confronti dei provvedimenti che attengono a limitazioni della
  libertà personale: infatti tali provvedimenti si riflettono
  direttamente sulla composizione delle assemblee.  Si potrebbe
  quindi affidare un più vasto respiro al primo comma
  dell'articolo 68 attinente alla garanzia della
  insindacabilità, che riguarda direttamente la libera
  esplicazione dei mandato parlamentare, ponendo contestualmente
  una limitazione al campo di applicazione della garanzia
  contenuta nella seconda parte dell'articolo 68, pervenendo, in
  tal modo, ad una applicazione più ampia di quella contenuta
  nel primo comma del medesimo articolo.  In conclusione una
  riforma dell'articolo 68 non coerente e coordinata con le
  esposte modifiche intervenute nel nostro ordinamento giuridico
  sarebbe semplicemente inutile e forse anche insidiosa.  Si deve
  in ogni caso ricordare che la sola garanzia
  dell'insidacabilità costituisce una valida tutela per
  l'esercizio delle funzioni parlamentari.
     Il deputato Mauro PAISSAN (gruppo dei verdi) osserva
  preliminarmente che egli non è né avvocato, né magistrato, ma
  svolge da ormai venti anni la professione di giornalista.
  L'informazione, a suo avviso, è sempre stata interessata alle
  immunità parlamentari soprattutto per quanto attiene al loro
  uso distorto dal quale la stampa trae beneficio e spunto per
  campagne generalizzate nei confronti dei parlamentari.  Ritiene
  quindi che i  mass media  bene fanno a dare ampia
  comunicazione dell'avviso di garanzia inviato al parlamentare
  in quanto sicuramente esso resterà l'unica forma di
  giudizio.
     In qualità di deputato continua a ritenere opportuno non
  accogliere le sollecitazioni di coloro che ritengono giusto
  mantenere quella sorta di "impunità" parlamentare che porta le
  Camere spesso a non concedere le autorizzazioni a
  procedere.
     Illustrando la sua proposta di legge rileva che l'istituto
  ha fondate motivazioni storiche e politiche avendo
  rappresentato in passato un positivo strumento di tutela
  soprattutto a beneficio delle opposizioni e delle minoranze.
  Ma l'uso arbitrario che ne è stato fatto, particolarmente in
  epoca recente, ha finito col travolgere l'ispirazione e la
 
                               Pag. 6
 
  finalità originarie.  L'autorizzazione a procedere si è così
  trasformata da garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza del
  parlamentare, ad occasione di autotutela corporativa che -
  come giustamente ha rilevato il collega Casini - si è potuta
  sviluppare per mezzo della contrattazione politica.  In questo
  senso condivide l'opinione del relatore secondo il quale
  sarebbe più dannoso il dubbio della colpevolezza della vera e
  propria condanna.  Tale autotutela corporativa si configura
  quindi come una concreta sottrazione alle esigenze di
  giustizia, di affermazione di inviolabilità assoluta, di
  definizione di uno  status  di incomprensibile privilegio,
  di copertura di reati della più diversa natura che quasi mai
  hanno a che vedere con le funzioni parlamentari.
     Ritiene quindi che una drastica revisione dell'articolo 68
  della Costituzione è dunque in questo momento urgente.  A ciò
  la Commissione è chiamata non tanto da un'opinione pubblica
  giustamente scandalizzata, ma dalla necessità di
  un'affermazione della dignità personale e della funzione di
  ciascun parlamentare.  E' motivo di discredito il solo dubbio
  sul fatto che chi viene eletto possa agire impunemente al di
  sopra e al di fuori delle leggi.
     La proposta di legge del gruppo dei verdi, quindi, prevede
  l'abolizione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere,
  tranne che per l'arresto, e il mantenimento - anzi il
  rafforzamento - della prerogativa dell'insindacabilità di cui
  al primo comma dell'articolo 68, anche se vi sono tesi -
  alcune delle quali emerse nel corso dei lavori della
  Commissione d'inchiesta sulla loggia massonica P2 - in base
  alle quali talune figure di reato potrebbero essere escluse
  dalla prerogativa di tale istituto.  La tutela
  dell'insindacabilità infatti verrebbe estesa anche alle
  materie civile ed amministrativa e agli atti compiuti vista la
  recente tendenza ad agire in sede civile contro le opinioni
  espresse dai parlamentari.  Per tale ragione la proposta di
  legge di cui è primo firmatario propone una formulazione del
  primo comma che dovrebbe consentire, o quanto meno facilitare,
  l'interpretazione delle fattispecie cui è applicabile
  l'istituto dell'insindacablità.
     Nel caso in cui l'ipotesi di reato dovesse apparire di
  dubbia definizione, il gruppo dei verdi propone che il
  parlamentare interessato chieda al riguardo un pronunciamento
  dell'Assemblea di appartenenza cui è affidata la competenza di
  deliberare o meno l'archiviazione del procedimento qualora
  dovesse trattarsi effettivamente di fatti coperti dalla
  prerogativa inerente all'esercizio delle funzioni
  parlamentari.  Tale archiviazione si deve intendere negata per
  silenzio-assenso qualora l'Assemblea non dovesse pronunciarsi
  entro sessanta giorni dall'istanza del parlamentare.
     L'autorizzazione a procedere verrebbe invece mantenuta per
  quanto riguarda l'arresto, in quanto non dovrebbe essere
  consentito al magistrato adottare provvedimenti limitativi
  della libertà personale che dovessero modificare la
  composizione delle Assemblee parlamentari.  Prima di procedere
  a una modifica della Costituzione occorre infatti considerare
  anche l'ipotesi che in un futuro vi possa essere un pericolo
  per la democrazia e la libertà proveniente da una distorta
  interferenza della magistratura nelle attività e nelle
  prerogative delle Assemblee legislative.  La proposta di legge
  prevede infatti che l'autorizzazione all'arresto sia sempre
  necessaria salvo il caso di flagranza di grave delitto e la
  sentenza irrevocabile di condanna.
     In conclusione, confermando l'impegno del proprio gruppo
  nei lavori della Commissione speciale, auspica che essa
  completi il proprio lavoro in tempi brevissimi senza ricorrere
  ad alcuna proroga, in quanto non vorrebbe che la dichiarata
  disponibilità da parte di quasi tutti i gruppi a modificare
  l'articolo 68 della Costituzione si traduca poi in un
  ulteriore raggiro dell'opinione pubblica.
     Il deputato Enzo BALOCCHI (gruppo DC) osserva che, se si
  dovesse porre l'alternativa secca tra il mantenimento e
  l'abolizione dell'articolo 68, sarebbe favorevole al
  mantenimento di tale disposizione; infatti, in primo luogo,
  l'esigenza di modificazione dell'articolo 68 sembra
 
                               Pag. 7
 
  attribuibile, in gran parte, alla spinta emotiva suscitata da
  fatti recentemente avvenuti; in secondo luogo alla vigilia di
  un complesso lavoro di riforma della Costituzione, non sembra
  opportuno procedere preliminarmente e sulla base di
  preoccupazioni contingenti alla modifica di questo articolo
  della Costituzione.  Infatti la disposizione in esame non mira
  alla tutela esclusiva dello  status  del singolo
  parlamentare, ma, anche, alla garanzia del funzionamento del
  Parlamento e alla tutela della sua integrità numerica.  Inoltre
  l'autorità giudiziaria che è indipendente, sulla base di
  garanzie costituzionalmente disposte, nei confronti degli
  altri poteri dello Stato, si pone oggi spesso in rapporto
  conflittuale nei confronti di questi ultimi: pertanto la
  ratio  che ispirò, al momento della nascita, l'istituto
  dell'autorizzazione a procedere, consistente nella necessità
  di tutelare il Parlamento nei confronti di interventi
  arbitrari degli altri poteri dello Stato, sussiste tuttora.  In
  definitiva l'articolo 68 è una delle disposizioni tra le più
  importanti della nostra Costituzione, poiché è in grado di
  conferire serenità ai singoli parlamentari nelle funzioni del
  loro mandato.  E grave sarebbe la sua eliminazione.  Quindi non
  si comprende l'urgenza di una rapida conclusione dei lavori di
  questa Commissione: infatti l'apposizione di un termine dà
  l'impressione dell'incombenza di un pericolo in realtà
  inesistente.  La verità è che l'applicazione dell'articolo 68 è
  avvenuta in modo non fisiologico: in particolare il Parlamento
  non ha mostrato la dovuta sensibilità nell'esame delle
  richieste di autorizzazione a procedere fin qui pervenute.
  Pertanto, da tutte le proposte di legge presentate sembra
  potersi desumere un elemento che deve essere senz'altro
  approfondito, quello attinente alla necessità di stabilire un
  impegno del Parlamento di esaminare tutte le richieste inviate
  dall'autorità giudiziaria.  In questa prospettiva una eventuale
  riforma potrebbe limitarsi a prevedere un termine, di trenta o
  di sessanta giorni, entro il quale il Parlamento sia tenuto a
  pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione a procedere: in
  mancanza di una esplicita pronuncia entro tale termine si
  dovrebbe formare il silenzio-assenso.  Questa procedura
  permetterebbe così al Parlamento di assumere una precisa
  responsabilità in ordine a ciascuna richiesta di
  autorizzazione a procedere.
     Il Presidente Ciso GITTI, quanto all'applicazione del
  principio del silenzio-assenso in materia di richieste di
  autorizzazione a procedere invita ad una approfondita
  riflessione.  Infatti su tale principio si è discusso a lungo
  nelle scorse legislature; si tratta ora di valutarne la
  compatibilità con le peculiarità che caratterizzano il
  funzionamento delle Camere, basti pensare ai casi in cui la
  volontà espressa della Camera non può formarsi per mancanza
  del numero legale.
     Il deputato Vincenzo BINETTI (gruppo DC), illustrando nel
  dettaglio la proposta di legge costituzionale di cui è primo
  firmatario, rileva che a suo avviso non vi è ragione di
  abrogare l'istituto dell'inviolabilità dei parlamentari solo
  per il fatto che di esso si sia fatto abuso; esistono infatti
  anche richieste di autorizzazione a procedere basate su
  motivazioni avventate, impudenti ed a volte persecutorie dalle
  quali il Parlamento si deve difendere.  Per evitare comunque
  abusi delle prerogative, con la sua proposta di legge si
  prevede che nel caso di reati commessi da pubblici
  amministratori divenuti parlamentari, al magistrato sia
  consentito svolgere le indagini preliminari; in questo modo si
  tutelerebbe da una parte un rapido accertamento dei fatti,
  dall'altra si otterrebbe una maggiore garanzia per il
  parlamentare di giungere quanto prima alla verità, evitando di
  lasciare nell'opinione pubblica il dubbio della colpevolezza.
  Ritiene inoltre che un siffatto meccanismo potrebbe essere
  previsto anche per ulteriori fattispecie di reato.
     In secondo luogo rileva come a suo avviso vi sia ampia
  convergenza sull'opportunità di prevedere un meccanismo che
  penalizzi le omissioni o le neghittosità da parte della Camera
  di appartenenza del parlamentare nell'esaminare
  l'autorizzazione a procedere.
 
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     Inoltre con la proposta di legge si auspica la definizione
  della procedura di elevazione di eventuale conflitto di
  competenza tra magistratura e Parlamento dinnanzi la Corte
  costituzionale nel caso in cui la Camera dovesse negare
  un'autorizzazione a procedere ed il magistrato inquirente,
  concorde il pubblico ministero, non ne condividesse la
  motivazione; si tratterebbe in definitiva di una remora
  affinché alla Corte non vengano sottoposte questioni
  manifestamente infondate.
     Il Presidente Ciso GITTI invita ad una approfondita
  riflessione sull'eventuale introduzione del principio della
  possibilità di ricorso alla Corte costituzionale per conflitto
  di attribuzioni da parte della autorità giudiziaria: infatti
  se da un lato l'ipotesi appare suggestiva, dall'altro essa
  introduce una profonda innovazione nel nostro ordinamento.
     Quanto all'ordine dei lavori della Commissione fa presente
  che la concomitanza delle sedute della Commissione con quelle
  dell'Assemblea riunita ora per l'elezione del Presidente della
  Camera e nei giorni scorsi per l'elezione del Presidente della
  Repubblica, ha reso e può rendere necessario qualche
  spostamento negli orari di seduta della Commissione.  Invita
  pertanto i singoli deputati a rendersi parte attiva per
  conoscere eventuali variazioni rispetto alle convocazioni
  della Commissione.
     Il deputato Alfredo BIANCHINI (gruppo repubblicano) chiede
  che comunque per quanto possibile siano evitati anticipi di
  convocazione come è avvenuto la settimana scorsa e, da ultimo,
  questa mattina.
     Il Presidente Ciso GITTI ribadisce che l'Assemblea è
  chiamata in questi giorni alla difficile e delicata elezione
  del suo Presidente e che, pertanto, gli orari delle sedute
  della Commissione devono necessariamente subire delle
  modifiche, che comunque sono sempre tempestivamente comunicate
  ai gruppi parlamentari, al fine del rispetto dei tempi nei
  quali la Commissione deve concludere i propri lavori.
     Per quanto riguarda la seduta odierna, osserva infine che
  l'anticipo dell'orario alle 10 si è reso necessario per
  evitare le concomitanti votazioni in Assemblea.  Di tale
  anticipo comunque è stata data notizia nella giornata di
  ieri.
     Propone quindi che i lavori della Commissione, che devono
  ora essere sospesi nell'imminenza della seduta dell'Assemblea,
  proseguano alle 19.
     La Commissione consente.
       (La seduta sospesa alle 11, è ripresaalle 19).
       Il deputato Antonio TESTA (gruppo PSI),
  preliminarmente, ritiene opportuno che si proceda ad una
  definizione dei prossimi lavori della Commissione, che vada
  oltre la programmazione  ad horas,  affinché ciascun
  deputato possa organizzare la sua presenza in Commissione in
  modo compiuto.
     La modifica dell'articolo 68 della Costituzione
  costituisce una questione sulla quale ha a lungo riflettuto,
  essendo essa anche oggetto di ripetute richieste di abolizione
  da parte dell'opinione pubblica, che la considera ormai come
  un iniquo privilegio.  Le ragioni in base alle quali è sorto
  l'istituto dell'autorizzazione a procedere risultano ormai
  storicamente superate, essendo strettamente connesse
  all'esigenza di evitare ogni ingerenza del potere esecutivo,
  tramite il potere giudiziario, sul libero esercizio delle
  funzioni parlamentari.  La vasta opinione popolare contraria al
  mantenimento dell'immunità parlamentare si fonda, in
  particolare, sull'uso sbagliato che delle disposizioni
  esistenti in materia è stato sin qui fatto.  Ad esempio,
  l'autorizzazione a procedere è stata negata per reati colposi
  e, statisticamente, può rilevarsi che, comunque, essa è stata
  negata nell'80 per cento dei casi.
     Con riferimento al primo comma dell'articolo 68, che
  stabilisce la garanzia dell'insindacabilità in favore dei
  parlamentari, sarebbe auspicabile un ampliamento diretto a
  comprendere il riferimento agli atti compiuti in esplicazione
  della funzione parlamentare, coerentemente con una consolidata
 
                               Pag. 9
 
  giurisprudenza sul punto.  In tal modo si offrirebbe una
  garanzia completa per il libero esercizio della funzione
  parlamentare dentro e fuori il Parlamento.
     Quanto alle disposizioni contenute nel terzo comma
  dell'articolo 68 sarebbe forse opportuna l'audizione di alcuni
  costituzionalisti le cui osservazioni potrebbero chiarire
  alcuni dubbi; in particolare suscita perplessità la
  disposizione relativa alla necessità dell'autorizzazione a
  procedere ai fini della detenzione disposta in esecuzione di
  un provvedimento ormai definitivo: infatti nell'ipotesi in cui
  l'autorizzazione a procedere sia concessa e il condannato sia
  sottoposto all'esecuzione della sentenza di condanna, non
  dovrebbe risultare ammissibile che il medesimo soggetto, dopo
  tale esecuzione, possa di nuovo tornare a far parte delle
  Camere.  In tal caso, infatti, si dovrebbe verificare una sorta
  di decadenza dalla funzione parlamentare, alla quale dovrebbe
  far seguito la sostituzione del parlamentare stesso: così si
  garantirebbe, altresì, l'integrità numerica dell'Assemblea.
     Quanto al secondo comma dell'articolo 68 sono necessarie
  due osservazioni: la prima relativa alla necessità di
  mantenere l'autorizzazione a procedere per le limitazioni alla
  libertà personale e domiciliare del parlamentare salvo i casi
  di flagranza nel reato.  La seconda è relativa all'apertura del
  processo penale per la quale è prevista l'autorizzazione a
  procedere: tale questione colpisce particolarmente l'opinione
  pubblica, nella specie con riferimento ai casi in cui un
  soggetto acquisisca lo  status  parlamentare
  successivamente alla commissione del reato.  Infatti, secondo
  la comune valutazione, se il reato è stato commesso prima
  dell'acquisizione della qualità di parlamentare non vi può
  essere alcun intento persecutorio nella richiesta di
  autorizzazione a procedere.  Sarebbe quindi opportuno
  stabilire, per quanto riguarda l'apertura del procedimento
  penale, un trattamento differenziato per le ipotesi in cui il
  reato è addebitato ad un soggetto che già possedeva la qualità
  di parlamentare al momento in cui il reato è stato
  commesso.
     La modifica dell'articolo 68, per quanto riguarda
  l'immunità, potrebbe fondarsi, ad esempio, sull'esclusione
  della necessità, per la magistratura, di richiedere
  l'autorizzazione a procedere quando si tratti di determinati
  reati, come potrebbero essere quelli colposi o quelli contro
  la pubblica amministrazione.  Ma è indubbio che vi è da un lato
  la difficoltà di predisporre un elenco razionale ed esaustivo
  dei reati che dovrebbero escludere l'immunità e, dall'altro,
  la possibilità che anche per tali reati possa emergere un
  intento persecutorio nei confronti del parlamentare.
     Sembra quindi che restino soltanto due strade
  percorribili: o la previsione di una sorta di silenzio assenso
  che consentirebbe alla magistratura, decorso un certo termine
  dall'invio della richiesta di autorizzazione a procedere, di
  andare avanti nell'azione penale; oppure, soluzione che sembra
  preferibile, la previsione che, iniziata l'azione penale e
  pervenuta la relativa comunicazione da parte del magistrato
  alle Camere, queste ultime si pronuncino sulla richiesta
  soltanto laddove le loro Presidenze attivino le relative
  procedure su richiesta dell'interessato che adduca l'esistenza
  di un  fumus persecutionis.  In tal modo si realizzerebbe
  un'inversione dell'attuale procedura che permetterebbe di
  porre sotto tutela solo casi in cui il procedimento penale
  venga iniziato con intenti persecutori: è però necessaria la
  richiesta di chi ritiene di star subendo un torto, non la
  presunzione generica che tutte le domande siano viziate da un
  fumus persecutionis.  Se si vuole dare una nuova
  dimensione all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 68
  della Costituzione ed agli eventuali abusi che ne possano
  derivare, mantenere l'immunità parlamentare così come oggi è
  configurata non sembra avere più alcun senso, anche perché il
  parlamentare nei confronti del quale vi sia un procedimento
  penale in corso viene di fatto processato anche sulla stampa
  proprio per questa immunità, un  boomerang  che finisce
  per nuocere alla sua dignità.  Non ritiene quindi che sia
  interesse del Parlamento mantenere questo muro protettivo che
  oggi non viene accettato dalla pubblica opinione e non è certo
 
                              Pag. 10
 
  utile per l'immagine del Parlamento, mentre è convinto della
  necessità di compiere un passo in avanti per modificare un
  istituto di cui oggi si chiede con forza la revisione.
     Il deputato Anna Maria FINOCCHIARO FIDELBO (gruppo PDS)
  sottolinea la necessità che la Commissione non solo si limiti
  ad esaminare le varie soluzioni di riforma dell'articolo 68
  della Costituzione prospettate nelle proposte di legge
  all'esame, ma anche giunga quanto prima all'adozione di un
  testo al termine di un breve, ma approfondito lavoro di
  analisi degli istituti che presiedono alle prerogative
  parlamentari.  In questo senso condivide le rigorose
  considerazioni del collega Galante, il quale ha sottolineato
  il pericolo che deriverebbe da un sostanziale svuotamento
  della prerogativa dell'immunità che da tutti i colleghi è
  ritenuto istituto ancora adeguato, ma di cui è stata
  evidenziata una inadeguata applicazione da parte delle Giunte
  per le autorizzazioni a procedere della Camera e del Senato.
  La possibilità di tale pericolo - su cui concorda - è stata
  argomentata dal collega Galante con una strutturale fragilità
  della nostra democrazia.  E' importante infatti che la
  Commissione giunga all'adozione di un provvedimento che limiti
  al massimo l'uso distorto che sino ad oggi è stato fatto delle
  prerogative, mantenendo nel contempo ben presente la necessità
  di garantire l'impianto costituzionale.  L'autorizzazione a
  procedere, infatti, è uno dei momenti di applicazione dei
  principi di equilibrio ed equiordinazione dei poteri dello
  Stato, su cui di recente si è dovuto incidere (previsione del
  potere di scioglimento di alcuni consigli comunali da parte
  dell'Esecutivo o con la disciplina delle condizioni di
  ineleggibilità ed incompatibilità dei componenti le assemblee
  elettive degli enti locali).
     All'uso distorto dell'autorizzazione a procedere, da parte
  dell'onorevole Galante è stata contrapposta una sorta di
  capacità autocatartica del sistema politico di risolvere la
  questione al suo interno mantenendo sostanzialmente intatta la
  disciplina vigente.  A suo avviso si tratta di un'ipotesi
  debole; prescindendo dal contenuto della proposta di legge
  presentata dai deputati del suo gruppo, confida comunque nel
  dibattito che si sta svolgendo in Commissione al fine di
  giungere ad un reale momento di sintesi.
     Per quanto riguarda la disciplina di cui al primo comma
  dell'articolo 68, ritiene necessario sciogliere l'equivoco
  laddove non si fa esplicito riferimento alle responsabilità
  amministrativa e civile, oltre che penale che invece, a suo
  avviso, dovrebbero essere espressamente ricomprese in tale
  comma, in ciò adeguandosi alla consolidata giurisprudenza
  costituzionale e alle opinioni più autorevoli della dottrina.
    Per quanto riguarda poi l'estensione della insindacabilità
  per i voti dati e le opinioni espresse, agli atti commessi
  nell'esercizio delle funzioni parlamentari (come ebbe a
  rilevare il senatore Gallo nel corso dell'esame delle proposte
  di legge di riforma dell'articolo 96 della Costituzione in
  materia di reati ministeriali) sarebbe necessario fare
  riferimento alla definizione di atto funzionale ampiamente
  esaminata dalla dottrina.  Su tale questione, infatti, ritiene
  assai rilevante porre un argine a tale interpretazione
  estensiva al fine di evitare un uso distorto anche della
  prerogativa dell'insindacabilità di cui al primo comma
  dell'articolo 68.  Ricorda inoltre che la sentenza n. 1150 del
  1988 della Corte costituzionale ha fornito un elemento utile
  all'applicazione dell'istituto, in quanto è stato ribadito che
  alla Camera di appartenenza del parlamentare è esclusivamente
  attribuito il potere di valutare la condotta addebitata al
  proprio membro con l'effetto, qualora sia qualificata come
  esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire in ordine ad
  essa una difforme pronuncia giudiziaria di responsabilità, ma
  configurando comunque la possibilità di un conflitto di
  attribuzione sotto il profilo dell' error in procedendo.
       Per quanto riguarda l'istituto delle immunità di cui al
  secondo comma, ha ascoltato con attenzione le considerazioni
  dei colleghi, ma nessuna ipotesi le è risultata pienamente
 
                              Pag. 11
 
  convincente, in quanto l'eventualità di prevedere in
  Costituzione un'elencazione di fattispecie di reati da
  escludere dalla immunità rischierebbe di essere approssimativa
  senza risolvere il problema.  Sottolinea che già si prospetta
  la necessità di effettuare un lavoro di coordinamento formale
  tra l'eventuale novella costituzionale ed il nuovo codice di
  procedura penale, in quanto quest'ultimo non prevede più il
  mandato di cattura obbligatorio.
     In relazione all'ipotesi prospettata nella proposta di
  legge Binetti ed altri, deve osservare che la proroga del
  termine dei trenta giorni concessi al magistrato per
  presentare la domanda di autorizzazione a procedere, che pure
  può essere, nel caso di delitti di peculato o di concussione o
  di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio,
  troppo breve, non pare risolvere le questioni legate all'uso
  distorto dell'istituto dell'autorizzazione a procedere.
  Rimanda ai lavori della Giunta per le autorizzazioni a
  procedere della X legislatura sul tema della completezza dei
  fascicoli processuali derivanti dall'entrata in vigore del
  nuovo codice di procedura penale.
     Per quanto riguarda invece l'arresto conseguente a
  sentenza definitiva di condanna, ritiene opportuno non
  prevedere la richiesta di autorizzazione a procedere.
     Concorda inoltre con le considerazioni del relatore
  Casini, il quale ha illustrato alla Commissione le soluzioni
  ipotizzate dalle proposte di legge in esame in ordine alla
  limitazione della libertà personale diversa dall'arresto,
  quali ad esempio le intercettazioni telefoniche o le
  perquisizioni domiciliari.  In questo senso si chiede se non
  sia possibile ed opportuno individuare una disciplina che
  qualifichi, ad esempio, gli eventuali documenti oggetto di
  perquisizione o le conversazioni telefoniche intercettate
  quali atti pertinenti e direttamente collegati alla funzione
  svolta dai parlamentari e perciò preclusi al giudizio del
  magistrato.  Si porrebbe però il problema che, nell'eventualità
  di gravi reati quali l'associazione di stampo mafioso (di cui
  all'articolo 416- bis  del codice penale) o quali quelli
  commessi da pubblici amministratori eletti parlamentari, le
  intercettazioni o la documentazione eventualmente oggetto di
  sequestro risulterebbero essere le prove principali, se non
  uniche, sulle quali viene impostato il procedimento.  Se tali
  prove quindi fossero indisponibili al magistrato per
  l'applicazione della prerogativa parlamentare, ciò porrebbe
  oggettivamente una seria difficoltà al perseguimento di gravi
  reati che dovessero vedere coinvolti parlamentari in
  carica.
     In conclusione, poiché l'opinione pubblica è assai attenta
  all'utilizzo che viene fatto degli istituti di cui
  all'articolo 68 della Costituzione, ribadisce la necessità che
  la Commissione proceda quanto prima all'individuazione di un
  testo che dia una esauriente risposta alle istanze di
  eguaglianza che provengono dai cittadini, ma garantisca nel
  contempo l'equilibrio tra i poteri.
     Il deputato Roberto CICCIOMESSERE (gruppo federalista
  europeo) preliminarmente osserva che l'esigenza di modificare
  l'articolo della Costituzione sorge in realtà dalla
  applicazione che di questa disposizione e di quelle ad essa
  relative contenute nei regolamenti parlamentari è stata sin
  qui fatta.  Infatti questa applicazione vanifica completamente
  le ragioni che hanno ispirato la nascita di queste norme.
  Molti aspetti negativi denunciati dalla pubblica opinione
  nascono, in particolare, da una applicazione patologica delle
  disposizioni dei regolamenti parlamentari che prevedono dei
  termini per l'esame delle richieste di autorizzazione a
  procedere che in realtà non sono mai stati rispettati.  Non
  solo, ma la proroga dei termini e stata sempre concessa in
  modo automatico, quando, invece, sarebbe stato necessario un
  uso più rigoroso del relativo potere presidenziale.  Per questi
  motivi, sarebbe necessaria, prima di tutto, una modifica delle
  disposizioni regolamentari, che, fra l'altro, sarebbe
  senz'altro più veloce di una revisione costituzionale; tale
  modifica dovrebbe stabilire un termine effettivamente
  tassativo per l'esame delle richieste di autorizzazione a
  procedere.  Queste considerazioni conducono anche a dissentire
 
                              Pag. 12
 
  fermamente dall'opinione di chi ritiene sufficiente introdurre
  una disposizione che preveda la formazione del silenzio
  assenso sulle richieste di autorizzazione a procedere:
  infatti, in tal modo, si attribuisce ai gruppi parlamentari
  maggiori un potere sostanziale di decisione.  Vi è il rischio,
  così, che sulla richiesta di autorizzazione a procedere si
  decida non in seguito ad un voto esplicito dell'Assemblea, ma,
  implicitamente, per mancanza del numero legale o per attività
  ostruzionistiche.
     Un'altra considerazione è necessaria: le modalità di
  revisione costituzionale stabilite dall'articolo 138 della
  Costituzione non consentono che la modifica dell'articolo 68
  sia in realtà una vuota riforma; infatti l'articolo 138
  richiede la formazione di maggioranze qualificate e, in
  mancanza, la riforma sarebbe sottoposta al giudizio
  dell'opinione pubblica attraverso il referendum.
     Si nota, inoltre, una certa incongruenza tra le opinioni
  espresse in questa sede dai parlamentari e le proposte di
  legge fin qui presentate, da un lato e, dall'altro,
  l'atteggiamento assunto dai gruppi nella Giunta delle
  autorizzazioni a procedere: infatti mentre alcune proposte di
  legge prevedono l'abrogazione  tout court  della immunità,
  ancora si procede ad interpretazioni estensive dell'articolo
  68 nella Giunta per le autorizzazioni a procedere.
     Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 68, non
  concorda con la soluzione prescelta dalla proposta di legge
  Paissan che estende l'insindacabilità agli atti compiuti
  nell'esercizio della funzione parlamentare: in tal modo si
  introduce formalmente nel primo comma un elemento che, di
  fatto, sin qui, con un'interpretazione estensiva è stato
  ricondotto al secondo comma dello stesso articolo.
     In definitiva per individuare il criterio da seguire per
  operare una vera riforma dell'articolo 68 si deve identificare
  il bene giuridico che si intende tutelare con l'istituto
  dell'autorizzazione a procedere.  Tale bene è riassumibile
  nell'esigenza di tutelare il parlamentare da intimidazioni
  provenienti da altri poteri.  Ma, per evitare degenerazioni
  applicative, si deve concepire una norma che stabilisca come
  regola la concessione dell'autorizzazione a procedere e
  configuri la sua negazione come un'eccezione fondata
  sull'esigenza di porre un ostacolo ad azioni intimidatorie.
  Non solo, ma in quest'ultimo caso si dovrebbe individuare un
  meccanismo con il quale il Parlamento possa sanzionare i
  comportamenti dei magistrati ispirati ad intenti intimidatori
  e persecutori.  Una disposizione di questa tipo costituirebbe
  una risposta forte del Parlamento nei confronti dell'opinione
  pubblica e sarebbe molto più efficace di disposizioni fondate
  su meccanismi di silenzio assenso.   Conviene con le
  osservazioni formulate dal deputato Antonio Testa in merito
  alla modifica del secondo comma dell'articolo 68: si potrebbe
  individuare una procedura in base alla quale le Camere siano
  chiamate a pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione a
  procedere proveniente dall'autorità giudiziaria soltanto in
  quanto la richiesta nasconda un intento intimidatorio; in tal
  caso il procedimento sarebbe attivato dalla Presidenza della
  Camera su richiesta del deputato interessato.  Una procedura di
  questo tipo sarebbe senz'altro limpida e trasparente e,
  pertanto, comprensibile da parte dell'opinione pubblica.
     Il Presidente Ciso GITTI ringrazia l'onorevole
  Cicciomessere per aver sottolineato l'opportunità di una
  modifica delle norme regolamentari e non solo dell'articolo 68
  della Costituzione.  Accanto ad una modifica della Carta
  costituzionale, sarebbe infatti opportuno un intervento sul
  regolamento, in modo da recepire alcune delle indicazioni
  espresse negli interventi: proposte che troverebbero la sede
  idonea di collocazione nel regolamento della Camera, piuttosto
  che in una revisione dell'articolo 68 della Costituzione.
     Propone alla Commissione, tenuto conto che l'Assemblea è
  stata convocata domani mattina alle 10 per l'elezione del
  Presidente della Camera, che la seduta, prevista per la
 
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  medesima ora sia posticipata alle 11,30, in primo luogo per
  deliberare un'indagine conoscitiva sulle problematiche
  connesse all'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione,
  da tenersi in un'unica seduta della prossima settimana, e
  successivamente per il seguito dell'esame delle proposte di
  legge.  Ricorda che nella seduta di domani si concluderà
  l'esame preliminare.
     La Commissione consente.
 
     La seduta termina alle 20,30.
 
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