| La Commissione prosegue l'esame preliminare delle abbinate
proposte di legge costituzionale.
Il Presidente Ciso GITTI comunica che sono state assegnate
alla Commissione le proposte di legge costituzionale Paissan
ed altri: "Modifica dell'articolo 68 della Costituzione" n.
851 e Bossi ed altri: "Modifiche all'articolo 68 della
Costituzione, concernente l'immunità parlamentare" n. 898 che
pertanto saranno esaminate congiuntamente alle altre
all'ordine del giorno.
Il deputato Ombretta FUMAGALLI CARULLI (gruppo DC)
osserva, in primo luogo, che l'istituto della immunità è stato
sempre considerato l'espressione di una garanzia dell'organo
Parlamento nei confronti del Governo. Con la Costituzione del
1948, il Governo non ha più poteri né diretti né indiretti sul
promovimento dell'azione penale, ma l'indipendenza della
magistratura ha posto il problema della difesa e garanzia del
potere legislativo rispetto ad eventuali interferenze o
persecuzioni politiche del potere giudiziario, inoltre
l'istituto della immunità non garantisce il parlamentare
uti singulus, non è infatti un diritto soggettivo e non
è quindi rinunciabile.
Fatte queste necessarie premesse, sottolinea come nel
tempo non vi sia stata una applicazione sufficientemente
rigorosa dell'applicazione dell'articolo 68 provocando
disparità di trattamento e chiusure corporativistiche. Pensa
ad esempio al mancato rispetto dei termini previsti nei
regolamenti parlamentari che porta inevitabilmente ad un
diniego dell'autorizzazione in modo assolutamente
surrettizio.
Per quanto riguarda in primo luogo le tendenze evidenziate
di chiusure corporativistiche, si domanda se non sia
ipotizzabile la costituzione di una commissione bicamerale per
l'esame delle domande di autorizzazione a procedere, i cui
componenti siano non solo deputati altamente qualificati ma
anche senatori a vita.
Riguardo il mancato rispetto dei termini previsti nei
regolamenti parlamentari, sarebbe possibile prevedere un
termine entro il quale il Parlamento sia tenuto a pronunciarsi
e prevedere altresì in caso di mancata esplicita pronuncia
l'ipotesi del silenzio-assenso, come previsto in varie
proposte di legge. Ma osserva che il silenzio-assenso è un
istituto di diritto amministrativo e quindi si domanda quanto
sia compatibile con la natura parlamentare dell'autorizzazione
a procedere. Inoltre che fare ove, al fine di far decorrere il
termine, si faccia strumentalmente mancare il numero
legale?
Alla luce di queste considerazioni crede sia meglio
rivedere l'istituto in termini radicali e non cercare di
introdurre correttivi ai possibili effetti distorsivi.
L'opinione pubblica, del resto, lamenta l'aspetto di
privilegio dell'istituto che contrasterebbe con il principio
di eguaglianza. Privilegio che sicuramente esiste di fatto se
non di diritto.
Al riguardo sottolinea che lo stesso fumus
persecutionis, che giustifica l'immunità parlamentare, deve
essere rivisto anche e soprattutto alla luce del nuovo codice
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di procedura penale. Difatti, se la persecuzione era più
facile sotto l'impero del vecchio codice di procedura penale
quando l'assunzione della prova avveniva in modo inquisitorio,
oggi la garanzia del contraddittorio anche per le indagini
preliminari rende l'azione della magistratura contrastabile
dall'inquisito innocente.
Osserva che la modifica dell'articolo 68 pone
problematiche complesse. In primo luogo, quella relativa
all'estensione dell'insindacabilità prevista al primo comma.
Sarebbe infatti favorevole ad una estensione esplicita
dell'insindacabilità a tutti gli atti compiuti dal
parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni anche se
materialmente eseguite fuori dalle sedi istituzionali, facendo
altresì riferimento alla definizione di atto funzionale come
emerge dalla più recente giurisprudenza in materia. Inoltre
andrebbe estesa anche l'insindacabilità alle fattispecie di
natura civile e amministrativa.
Per quanto riguarda i provvedimenti restrittivi della
libertà personale, osserva che nel bilanciamento tra
l'interesse del Parlamento a conservare quanto più possibile
l'integrità del plenum dei propri componenti e
l'interesse obiettivo della giustizia, il primo deve
necessariamente prevalere. Infatti l'interferenza della
magistratura nell'attività del Parlamento potrebbe costituire
un pericolo per la democrazia e la libertà. Quindi va
mantenuta l'autorizzazione a procedere solo per l'adozione di
misure restrittive della libertà personale, e non per le
perquisizioni personali o domiciliari; né va mantenuta quando
si debba dare esecuzione ad una sentenza irrevocabile di
condanna.
Da ultimo rimane il problema della autorizzazione per la
sottoposizione a procedimento penale. La sua preferenza va
all'abolizione dell'istituto; comunque la via dell'abbandono
dei privilegi è stata già delineata nella precedente
legislatura con la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1,
con la quale si è stabilito che i reati ministeriali siano
restituiti alla competenza del giudice ordinario. Al riguardo
osserva che si trova in disaccordo con le osservazioni del
relatore Casini il quale ha fatto riferimento alla legge n. 1
del 1989 per legittimare il mantenimento dell'autorizzazione a
procedere. Infatti sottolinea che tale legge deve argomentarsi
come l'espressione di una tendenza generale verso l'abbandono
di privilegi.
Per quanto riguarda le altre soluzioni che sono state
prospettate nel corso del dibattito, osserva in primo luogo
che la possibilità di prevedere l'esclusione dell'immunità per
alcune categorie di reato ed in particolare il peculato, la
concussione e la corruzione è un'ipotesi che ha una sua
validità, ma avverte la necessità di ampliare le fattispecie
di reato come le recenti vicende milanesi evidenziano.
In secondo luogo è opportuno chiarire che l'autorizzazione
va intesa come condizione di proseguibilità. Gli atti quindi
delle indagini preliminari possono quindi essere compiuti
purché non ledano la libertà personale.
E' necessario introdurre meccanismi di trasparenza della
decisione parlamentare o di garanzia contro tentazioni
corporativistiche.
Inoltre, riguardo l'ipotesi prospettata nella proposta di
legge Binetti ed altri che definisce la possibilità di elevare
un eventuale conflitto di competenza tra magistratura e
Parlamento dinanzi la Corte costituzionale nel caso in cui una
Camera dovesse negare un'autorizzazione a procedere e il
magistrato non ne condividesse la motivazione, esprime forti
perplessità poiché la Corte si trasformerebbe in un organo
politico nel dare un giudizio di merito, svilendo così la
sovranità del Parlamento.
In conclusione, è favorevole allo svolgimento di una
indagine conoscitiva che di certo potrà essere utile per
l'individuazione quanto prima di un testo base.
Il deputato Giuseppe AYALA (gruppo repubblicano), dopo
aver ringraziato i colleghi intervenuti, deve rilevare che da
una pregiudiziale ostilità nei confronti dell'istituto
dell'immunità parlamentare, la Commissione, dopo ampio
confronto, a suo avviso è giunta ad una posizione di maggiore
cautela nei confronti delle prerogative, evitando che le
emozioni che giustamente provengono dalla società civile,
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siano l'unica fonte ispiratrice della riforma. Ritiene infatti
che un'abrogazione degli istituti di cui al secondo e terzo
comma dell'articolo 68 della Costituzione sarebbe atto
demagogico ed avventuristico. Non ha trovato in questo senso
una seria argomentazione per giustificare a se stesso la
necessità di considerare storicamente superato l'istituto
dell'immunità. Poiché il nostro ordinamento prevede
l'autonomia e l'indipendenza della magistratura dal potere
esecutivo, ritiene altrettanto legittimo che analoga garanzia
sia mantenuta per il Parlamento nei confronti della
magistratura mediante le prerogative di cui all'articolo
68.
Come è stato rilevato dal relatore e da numerosi colleghi
intervenuti, il problema che la Commissione è chiamata a
risolvere non è tanto quello di modificare l'impianto
dell'articolo 68, quanto quello di individuare una soluzione
per porre fine all'abuso che si è fatto delle immunità. Per
tali ragioni, quindi, non ritiene percorribile la strada
dell'abrogazione del secondo e terzo comma di tale articolo,
di cui invece propone una modifica ritenendo comunque
opportuno anche prevedere una riforma della disciplina di
attuazione della norma costituzionale.
Ribadisce quindi l'opportunità di intervenire non tanto
con una revisione complessiva dell'articolo 68 della
Costituzione, quanto con una riformulazione delle norme che
disciplinano le autorizzazioni a procedere nell'ambito del
codice di procedura penale e dei regolamenti parlamentari.
In questo senso un passo è già stato fatto con la riforma
della procedura relativa al caso di flagranza di un delitto
non colposo, di cui al terzo comma dell'articolo 343 del
codice di procedura penale.
Per quanto riguarda invece il problema della prosecuzione
del procedimento penale o del mantenimento in stato di
detenzione di cittadini eletti successivamente, ritiene
opportuno non prevedere la richiesta di autorizzazione a
procedere.
Ad eccezione dell'arresto quindi, a suo avviso, la nuova
procedura relativa alle indagini preliminari non lede in alcun
modo la garanzia della tutela individuale. Per tale motivo
ritiene meritevole di interesse da parte della Commissione la
necessità di evitare che, in nome dell'integrità del
plenum, il parlamentare che si ritiene innocente divenga
oggetto di abusi che potrebbero essere perpetrati non solo da
parte della magistratura a seguito di richieste di
autorizzazione basate su elementi assolutamente infondati,
quanto da parte delle stesse Giunte per le autorizzazioni a
procedere. Ricorda infatti alcuni casi di parlamentari che,
sebbene avessero esplicitamente richiesto la concessione
dell'autorizzazione, non avendola ottenuta, non hanno potuto
dimostrare dinanzi l'autorità giudiziaria la propria
innocenza.
Propone quindi alcune modifiche al codice di procedura
penale che comunque già prevede ampie garanzie sia per il
cittadino che per il parlamentare. Esse infatti dovrebbero
sussistere sino a quando il pubblico ministero non decide
l'avvio dell'azione penale. Solo con il rinvio a giudizio
quindi il procedimento potrebbe evidenziare un fumus
persecutionis; sarebbe opportuno pertanto prevedere in
questa fase la necessità della richiesta dell'autorizzazione a
procedere. Solo a questo punto del procedimento infatti essa
avrebbe un senso, in quanto anche la Giunta competente
potrebbe disporre di un quadro più completo degli elementi
sulla base dei quali basare la valutazione sull'esistenza o
meno del fumus persecutionis. In questo senso non
condivide l'attuale disposizione dell'articolo 344 del codice
di procedura penale con la quale si prevede che entro trenta
giorni dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato il
pubblico ministero richiede l'autorizzazione. Tale termine
infatti è estremamente breve in quanto, anche per esperienza
personale, ritiene che la scarsità degli elementi acquisibili
porti comunque il giudice competente a qualificare l'atto o il
fatto penalmente rilevante con un capo d'imputazione di
scarsissimo rilievo. Quando invece il pubblico ministero
giunge al rinvio a giudizio, il quadro probatorio del
procedimento sarebbe senz'altro più completo.
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Propone pertanto di trasformare la concessione
dell'autorizzazione a procedere da atto di procedibilità a
condizione di proseguibilità del procedimento che in caso di
richiesta di autorizzazione verrebbe sospeso per un periodo di
sessanta giorni eventualmente prorogabile - se motivato -
soltanto per un ulteriore periodo di trenta giorni. In caso di
mancata pronunzia da parte della Camera, il procedimento
dovrebbe continuare. Da parte di alcuni colleghi è stata
sollevata l'obiezione in base alla quale verrebbe a
configurarsi una forma di silenzio-assenso parlamentare con
effetti sull'attività della magistratura. A suo avviso tale
problema è superabile per il fatto che anche in altri casi il
codice di procedura penale prevede una condizione di
proseguibilità dell'azione penale alla scadenza di un certo
termine.
Come ha giustamente rilevato il relatore Casini, vi è poi
la questione del miglioramento della disciplina dell'invio
dell'informazione di garanzia. Troppo spesso, a seguito della
diffusione della notizia tramite i mezzi di comunicazione di
massa, effettivamente si lede la garanzia dell'onorabilità del
cittadino e del singolo parlamentare. Concorda quindi con il
relatore circa l'opportunità di prevedere la segretezza
dell'invio sia dell'informazione di garanzia, sia
dell'eventuale richiesta di autorizzazione a procedere. Solo
una norma di diritto penale sostanziale quindi consentirebbe
la cessazione di una pubblicità che sino ad oggi è risultata
essere uno strumento sommamente ingiusto.
Per quanto riguarda invece le proposte di modifica della
disciplina dell'esame delle autorizzazioni a procedere
prevista dai regolamenti parlamentari, rileva da una parte la
necessità che la relazione della Giunta sia motivata e, nel
caso di proposta di diniego, vi sia l'espresso accertamento
del palese intento persecutorio.
Dall'altra propone di rendere la prerogativa parlamentare
disponibile al parlamentare, invertendo quindi il principio in
base al quale oggi l'immunità non si configurerebbe quale
diritto soggettivo. Tale meccanismo prevederebbe che, nel caso
in cui il parlamentare inquisito chiedesse espressamente al
Presidente della Camera di appartenenza la concessione
dell'autorizzazione a procedere, essa s'intenda
automaticamente concessa.
Infine auspica che nel caso in cui l'Assemblea fosse
chiamata a deliberare su una proposta della Giunta, sia
prevista la votazione palese.
Il Presidente Ciso GITTI, osserva che l'eventualità di una
disponibilità da parte del parlamentare del beneficio della
prerogativa è questione da approfondire anche sulla scorta
dell'ordinamento di altri paesi. In questo modo, infatti,
sarebbe seriamente ostacolato l'uso distorto che sino ad oggi
è stato fatto degli istituti di cui all'articolo 68.
Rileva infine che il voto palese per le deliberazioni
dell'Assemblea sulle proposte della Giunta è già previsto
dalla proposta di legge presentata dai deputati del gruppo
liberale; anche su tale questione ritiene necessario
approfondire la riflessione.
Il deputato Raffaele MASTRANTUONO (gruppo PSI) sottolinea
in primo luogo che le considerazioni svolte dal collega Ayala
trovano in parte il gruppo socialista concorde e preannuncia
la presentazione di una proposta di legge da parte del suo
gruppo, che terrà conto non solo della esperienza maturata
nella passata legislatura nella Giunta delle autorizzazioni a
procedere ma anche e soprattutto del dibattito proficuo che si
è finora svolto in modo leale e franco evitando inutili
demonizzazioni dell'istituto.
Rileva che a suo avviso non vi è ragione di abrogare
l'istituto dell'immunità parlamentare solo per il fatto che di
esso si sia fatto abuso. Osserva inoltre che le varie proposte
di modifica dell'articolo 68, devono accompagnarsi ad una
riforma della legge ordinaria.
Inoltre, se da un lato è necessario evitare degenerazioni
dell'istituto, dall'altro non può essere posta in dubbio la
necessità di preservare il parlamentare, cui dall'ordinamento
costituzionale è affidato il ruolo di rappresentante della
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nazione, da eventuali abusi ed usi strumentali dell'esercizio
dell'azione penale.
Esprime delle perplessità per quanto riguarda l'ipotesi di
configurare rinunciabile l'istituto dell'immunità ed è
contrario all'ipotesi di prevedere il voto palese sulla
richiesta di autorizzazione a procedere.
La questione è quindi molto complessa e va affrontata
considerando soprattutto che l'immunità non è espressione di
un privilegio.
Si sofferma in particolare sul secondo comma dell'articolo
68 ed osserva che è opportuna e necessaria una sua modifica.
Non si tratta di un istituto di natura sostanziale ma la
garanzia prevista è di carattere temporaneo, presupposto di
procedibilità dell'azione penale. Del resto, l'articolo 343
del codice di procedura penale (Autorizzazione a procedere) fa
riferimento ad una serie di atti che non possono essere
effettuati senza autorizzazione. Per alcuni di questi atti
l'autorizzazione è una condizione di promovibilità, di fatto
accade che l'autorizzazione per alcuni di essi sia condizione
di proseguibilità delle indagini preliminari, è indubbio
inoltre che nelle indagini preliminari è difficile ipotizzare
un fumus persecutionis palese. Alla luce di queste
considerazioni, ritiene opportuno limitare l'autorizzazione
per gli atti previsti nell'articolo 343 del codice di
procedura penale solo alle perquisizioni personali o
domiciliari e all'ispezione personale.
Esprime forti perplessità sulla possibilità di individuare
specifiche fattispecie di reati per i quali sia prevista
l'autorizzazione.
In merito alla possibilità di estensione
dell'insindacabilità prevista al primo comma dell'articolo 68,
si tratta non di una estensione bensì di un chiarimento della
norma che specifichi quali siano gli atti compiuti
nell'esercizio della funzione parlamentare.
Un'altra questione attiene alle maggioranze che possono
stabilirsi per il diniego o la concessione delle
autorizzazioni a procedere, si pone infatti la scelta di
un'eventuale maggioranza qualificata per il diniego
dell'autorizzazione a procedere. Da non tralasciare, inoltre,
la questione relativa alla scelta delle modalità di voto sulla
richiesta delle autorizzazioni a procedere: palese o segreto
(quest'ultimo problema è evidentemente collegato alla natura
dell'istituto), a suo avviso il voto non può non essere che
segreto.
Esprime inoltre forti perplessità sulla proposta avanzata
dal collega Binetti di prevedere l'elevazione di un eventuale
conflitto di competenza tra magistratura e Parlamento dinanzi
alla Corte costituzionale.
Un'ultima questione riguarda l'informazione di garanzia
sulla quale vi sono state lunghe discussioni ispirate dalla
necessità di garantire realmente la segretezza
dell'informazione di garanzia con la previsione anche di un
sistema sanzionatorio per chi ne violi la riservatezza. Non è
favorevole all'ipotesi di prevedere una corsia preferenziale
per i reati parlamentari. In conclusione, auspica la necessità
che la Commissione proceda con celerità e rapidità nel
rispetto sia del principio di eguaglianza che della necessità
di assicurare un corretto esercizio della funzione
legislativa.
Il deputato Alfredo GALASSO (gruppo movimento per la
democrazia: la Rete) osserva in primo luogo che le cause e i
motivi delle molte proposte di riforma dell'istituto
dell'immunità parlamentare risiedono soprattutto su una prassi
che nel tempo ha svilito profondamente la funzione originaria
dell'istituto stesso.
L'esame del numero delle autorizzazioni a procedere nel
corso delle legislature evidenziano che le richieste sono
notevolmente aumentate, infatti il totale delle richieste
pervenute nelle legislature V, VI, VII e VIII è pari al numero
delle richieste pervenute nella IX e X legislatura.
Ritiene infatti che da un attento esame da una parte della
tipologia dei reati per i quali è stata richiesta
l'autorizzazione a procedere e dall'altra degli esiti di tali
richieste, si evince che le prerogative sono effettivamente
oggetto di contrattazione politica. Dagli atti della Giunta
per le autorizzazioni a procedere della Camera emerge,
infatti, che sono stati opposti dinieghi di autorizzazione a
procedere per reati contro la pubblica amministrazione, per
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associazione a delinquere, truffa, omicidio colposo o atti
osceni, fattispecie queste che a suo avviso nulla hanno a che
vedere con le funzioni parlamentari. Le motivazioni di diniego
quindi, spesso di numero elevato, comportano un discredito
delle istituzioni nel loro complesso e, in particolare, della
stessa funzione parlamentare.
Se all'origine le immunità parlamentari erano considerate
salvaguardia dell'integrità delle Camere - principio che
considera tuttora valido -, successivamente è emersa la
necessità di salvaguardare anche la libertà del singolo
parlamentare nell'esercizio delle funzioni, libertà che a suo
avviso è stata rafforzata dalla riforma del codice di
procedura penale, dall'istituzione del Consiglio superiore
della magistratura, nonché dalla recente disciplina sulla
responsabilità civile del magistrato. Tali considerazioni
devono essere poste in relazione al fatto che, diversamente
dal nostro ordinamento, alcune Costituzioni di paesi
democratici prevedono la dipendenza della magistratura
dall'esecutivo e la non obbligatorietà dell'azione penale. Per
tale motivo è male impostata la questione della riforma
dell'articolo 68 della Costituzione, in quanto, ponendo in
rilievo una potenziale contrapposizione tra magistratura e
Parlamento, fa perdere di vista la necessità della giusta
interpretazione da parte della Commissione della coscienza
collettiva, ostile alla prassi di attuazione della disciplina
delle immunità di cui chiede una revisione alla luce del
principio di uguaglianza. La garanzia del singolo parlamentare
infatti ormai si configura come un evidente privilegio oggetto
di contrattazione politica che, nel caso del parlamentare
innocente, a volte si è risolta in una vera e propria
mortificazione.
Chiede pertanto un rafforzamento della salvaguardia
dell'esercizio della funzione parlamentare mediante una
riforma della definizione dei reati di opinione. Concorda
inoltre con le critiche mosse all'ipotesi di prevedere
esplicitamente in Costituzione la possibilità di conflitto di
attribuzione in quanto ritiene più opportuno definire meglio
l'ambito dell'insindacabilità. Auspica inoltre l'abrogazione
dell'immunità prevista per il procedimento penale, mentre
concorda sulla necessità della richiesta di autorizzazione a
procedere all'arresto in quanto verrebbe modificata
l'integrità del plenum. Si tratta di casi per i quali è
necessario far prevalere le garanzie individuali del
parlamentare nell'esercizio delle funzioni sul principio di
uguaglianza.
In conclusione, auspica che la Commissione giunga ad una
sintesi che non sia il frutto di un mero compromesso che
aprirebbe più problemi di quanti non ne risolverebbe.
Ribadisce pertanto la necessità di modificare l'ambito del
reato di opinione, nonché la procedura d'esame delle
autorizzazioni a procedere prevista dai regolamenti
parlamentari. Una volta approvate le riforme sarà opportuno
verificare quindi quale sarà il punto di equilibrio raggiunto
tra il principio di eguaglianza e la garanzia di libertà del
singolo parlamentare nell'esercizio della funzione.
Il deputato Marcello Luigi LAZZATI (gruppo della lega
nord) sottolinea in primo luogo che le proposte di legge
presentate si dividono sostanzialmente in due categorie, anche
se nel corso del dibattito le posizioni di alcuni colleghi si
sono via via modificate, scostandosi dalle proposte iniziali.
La prima passa attraverso l'abrogazione totale del secondo e
terzo comma dell'articolo 68; la seconda limita
l'autorizzazione alle misure restrittive della libertà
personale.
Il suo gruppo si riconosce nella seconda categoria.
Nel merito, sottolinea che concorda sull'opportunità di
mantenere il principio dell'insindacabilità delle opinioni
espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni.
Occorre anche specificare il concetto di "esercizio delle
proprie funzioni", al riguardo ritiene che il potere di
critica si debba garantire non solo nel ristretto ambito
fisico nell'Aula bensì anche per quanto riguarda la funzione
di parlamentare, quindi anche al di fuori dell'Aula. E'
opportuno inoltre affiancare al principio di insindacabilità
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il principio della non responsabilità civile ed
amministrativa.
Del tutto inaccettabile appare invece il mantenimento del
principio della inviolabilità, soprattutto per quanto riguarda
la sottoposizione al procedimento penale.
Esprime forti perplessità sulle valutazioni espresse dai
colleghi Ayala e Mastrantuono, non ritiene infatti concepibile
spostare la questione dell'autorizzazione a procedere ad una
fase più avanzata del procedimento.
Del resto, ritiene che i provvedimenti coercitivi della
libertà personale debbano incontrare una sia pur minima
limitazione quando i soggetti colpiti siano investiti di un
mandato parlamentare, proprio per evitare intenti persecutori
e facili abusi. Per quanto riguarda la previsione della
possibilità di sottoposizione a misure coercitive personali
qualora il reato per cui si proceda sia un reato contro la
pubblica amministrazione, sottolinea che la ragione per la
quale si è ritenuto di non prevedere in questi casi
l'autorizzazione risiede nel fato che mai si potrebbe
sospettare che un parlamentare possa approfittare del mandato
per procurarsi un ingiusto profitto.
Riguardo l'opportunità di inserire una serie di termini,
esprime perplessità sulla proposta di prevedere una forma di
silenzio-assenso, che, di fatto, assegnerebbe il potere di
decisione ai gruppi maggiori. La proposta di legge del suo
gruppo prevede l'istituto del silenzio-rifiuto ed inoltre,
prevede che contro il diniego di autorizzazione delle Camere
sia ammesso da parte del giudice penale ricorso alla Corte
costituzionale.
In conclusione, sottolinea che dal dibattito sono emerse
delle volontà politiche non chiare, ed auspica quindi che al
più presto si proceda all'individuazione di un testo che sia
il più esauriente rispetto alla complessità della materia.
Il deputato Antonio PAPPALARDO (gruppo PSDI) si chiede
preliminarmente quali siano gli obiettivi della Commissione. A
suo avviso, infatti, è possibile adottare due soluzioni:
procedere ad una globale revisione normativa delle prerogative
parlamentari oppure intervenire sui singoli istituti, in modo
settoriale, come sembra si stia orientando la maggioranza dei
colleghi sinora intervenuti.
Illustrando la proposta di legge di cui è firmatario,
rileva che la soluzione prospettata è quella della revisione
globale della normativa mediante l'abrogazione espressa del
secondo e terzo comma dell'articolo 68. Ritiene infatti che le
due alternative, che si ispirano da una parte al completo
recepimento delle esigenze della coscienza collettiva,
dall'altra alla necessità di non subìre esclusivamente le
emozioni provenienti dalla società civile quale unica fonte
ispiratrice della riforma, non siano in alcun modo
conciliabili. I cittadini sempre più spesso si lamentano dei
privilegi estesi a vaste categorie cui non corrisponde
un'efficiente amministrazione della giustizia. In questo senso
rileva come nel nostro ordinamento, in tempo di pace, esistano
ancora giurisdizioni speciali quale ad esempio quella
militare. E' questo quindi un motivo in più che lo ha portato
a presentare la sua proposta di legge che ha lo scopo di
sollecitare il Parlamento ad una revisione globale dell'intero
sistema normativo.
Se invece si dovesse intraprendere la strada della
revisione parziale di ciascun istituto, propone un ampliamento
dell'ambito dell'istituto dell'insindacabilità, mentre auspica
ulteriori limitazioni dell'immunità per i reati che non
abbiano alcuna connessione con la funzione parlamentare.
Il deputato Salvatore SENESE (gruppo del PDS) ringrazia in
primo luogo il relatore e tutti i colleghi intervenuti per i
contributi concreti e proficui dati per illuminare una
questione così complessa. Il suo ringraziamento non vuole
essere espressione di ritualità, ma vuole evidenziare come
ogni collega abbia potuto trarre argomenti per modificare le
proprie opinioni ed anzi rivolgendosi al collega Lazzati, non
ha difficoltà a riconoscere la necessità di un maggiore
approfondimento della tesi anche sostenuta nella proposta di
legge Violante ed altri.
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Prima di entrare nel merito della questione, sottolinea
come l'emotività dell'opinione pubblica che accompagna in modo
pressante il problema della modifica dell'articolo 68 è
un'occasione per evidenziare un processo di riforma della
coscienza sociale che non deve essere trascurato. Difatti,
l'istituto è nato in un contesto socio-culturale diverso
dall'attuale.
Rileva inoltre quanto sia importante quel diritto
"vivente" a cui faceva riferimento il collega Galasso, diritto
vivente che evidenzia inevitabilmente i pericoli connessi
all'attuazione del principio costituzionale.
Nel merito, la proposta del suo gruppo mantiene il primo
comma dell'articolo 68; al riguardo osserva che è necessario
essere molto prudenti nell'estendere l'insindacabilità agli
atti funzionali, categoria assai ambigua. Esprime perplessità
sulla proposta di estendere tale immunità agli atti inerenti
alla funzione di parlamentare, ma compiuti al di fuori del
Parlamento. Difatti non può certo esere sacrificata la tutela
della dignità di cui all'articolo 2 della Costituzione.
Riguardo al secondo e terzo comma dell'articolo 68, non è
a favore dell'abrogazione, bensì ritiene utile prevedere la
possibilità di sottoporre a procedimento penale il
parlamentare, salvo che il Parlamento non intervenga per
riscontrare un intento persecutorio. Del resto, la maggioranza
assoluta dei componenti e il voto palese sarebbero in grado di
valutare l'esistenza o meno del fumus persecutionis.
Riguardo le misure restrittive della libertà personale, è
favorevole a mantenere l'autorizzazione in caso di arresto, ma
non è favorevole a mantenerla nei confronti dei cosiddetti
"atti a sorpresa". Per quanto riguarda invece l'arresto
conseguente a sentenza definitiva di condanna, ritiene
opportuno non prevedere la richiesta di autorizzazione a
procedere, del resto proprio tale norma ci dimostra quanto
essa sia datata.
Da ultimo, l'eventualità di prevedere un'elencazione di
fattispecie di reati per i quali sia prevista l'autorizzazione
a procedere, sembra suggestiva. Al riguardo esprime una
posizione contraria, in quanto ciò lascerebbe spazio alla
discrezionalità del magistrato nella rubricazione del
reato.
Il Presidente Ciso GITTI comunica che le repliche del
relatore e del Governo sono rinviate ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.
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