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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


18477
SMC0010-0005
Bollettino Giunte e Commissioni n. 10 del 3 giugno 1992 - edizione definitiva - (SMC11-10)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.5 dello stampato)
                 ...COMMISSIONE SPECIALE
       per l'esame delle proposte di legge concernenti
            la riforma dell'immunità parlamentare
 
IN SEDE REFERENTE
C86, C445, C529, C534, C620, C806, C851, C854, C898. LAVCOMM
C86, C445, C529, C534, C620, C806, C851, C854, C898.
Proposte di legge costituzionale: VIOLANTE ed altri: Abrogazione dei commi secondo e terzo dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari (86). Pag. 6 FINI ed altri: Abrogazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione (445). PAPPALARDO: Abrogazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione (529). BATTISTUZZI ed altri: Modifiche all'articolo 68 della Costituzione concernente l'immunità parlamentare (534). CASTAGNETTI PIERLUIGI ed altri: Modificazioni dell'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (620). GALASSO ALFREDO ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione relativo al principio dell'immunità parlamentare (806). PAISSAN ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (851). BINETTI ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (854). BOSSI ed altri: Modifiche all'articolo 68 della Costituzione, concernente l'immunità parlamentare (898).
(Seguito dell'esame e rinvio).
Mercoledì 3 giugno 1992, ore 12,30. - Presidenza del Presidente Ciso GITTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali, Francesco D'Onofrio.
ZZSMC ZZRES ZZSMC030692 ZZSMC920603 ZZSMC000692 ZZSMC000092 ZZSMC10 ZZ11 ZZD ZZC19 ZZRE ZZHH ZZII ZZFF
     La Commissione prosegue l'esame preliminare delle abbinate
  proposte di legge costituzionale.
     Il Presidente Ciso GITTI comunica che sono state assegnate
  alla Commissione le proposte di legge costituzionale Paissan
  ed altri: "Modifica dell'articolo 68 della Costituzione" n.
  851 e Bossi ed altri: "Modifiche all'articolo 68 della
  Costituzione, concernente l'immunità parlamentare" n. 898 che
  pertanto saranno esaminate congiuntamente alle altre
  all'ordine del giorno.
     Il deputato Ombretta FUMAGALLI CARULLI (gruppo DC)
  osserva, in primo luogo, che l'istituto della immunità è stato
  sempre considerato l'espressione di una garanzia dell'organo
  Parlamento nei confronti del Governo.  Con la Costituzione del
  1948, il Governo non ha più poteri né diretti né indiretti sul
  promovimento dell'azione penale, ma l'indipendenza della
  magistratura ha posto il problema della difesa e garanzia del
  potere legislativo rispetto ad eventuali interferenze o
  persecuzioni politiche del potere giudiziario, inoltre
  l'istituto della immunità non garantisce il parlamentare
  uti singulus,  non è infatti un diritto soggettivo e non
  è quindi rinunciabile.
     Fatte queste necessarie premesse, sottolinea come nel
  tempo non vi sia stata una applicazione sufficientemente
  rigorosa dell'applicazione dell'articolo 68 provocando
  disparità di trattamento e chiusure corporativistiche.  Pensa
  ad esempio al mancato rispetto dei termini previsti nei
  regolamenti parlamentari che porta inevitabilmente ad un
  diniego dell'autorizzazione in modo assolutamente
  surrettizio.
     Per quanto riguarda in primo luogo le tendenze evidenziate
  di chiusure corporativistiche, si domanda se non sia
  ipotizzabile la costituzione di una commissione bicamerale per
  l'esame delle domande di autorizzazione a procedere, i cui
  componenti siano non solo deputati altamente qualificati ma
  anche senatori a vita.
     Riguardo il mancato rispetto dei termini previsti nei
  regolamenti parlamentari, sarebbe possibile prevedere un
  termine entro il quale il Parlamento sia tenuto a pronunciarsi
  e prevedere altresì in caso di mancata esplicita pronuncia
  l'ipotesi del silenzio-assenso, come previsto in varie
  proposte di legge.  Ma osserva che il silenzio-assenso è un
  istituto di diritto amministrativo e quindi si domanda quanto
  sia compatibile con la natura parlamentare dell'autorizzazione
  a procedere.  Inoltre che fare ove, al fine di far decorrere il
  termine, si faccia strumentalmente mancare il numero
  legale?
     Alla luce di queste considerazioni crede sia meglio
  rivedere l'istituto in termini radicali e non cercare di
  introdurre correttivi ai possibili effetti distorsivi.
  L'opinione pubblica, del resto, lamenta l'aspetto di
  privilegio dell'istituto che contrasterebbe con il principio
  di eguaglianza.  Privilegio che sicuramente esiste di fatto se
  non di diritto.
     Al riguardo sottolinea che lo stesso  fumus
  persecutionis,  che giustifica l'immunità parlamentare, deve
  essere rivisto anche e soprattutto alla luce del nuovo codice
 
                               Pag. 7
 
  di procedura penale.  Difatti, se la persecuzione era più
  facile sotto l'impero del vecchio codice di procedura penale
  quando l'assunzione della prova avveniva in modo inquisitorio,
  oggi la garanzia del contraddittorio anche per le indagini
  preliminari rende l'azione della magistratura contrastabile
  dall'inquisito innocente.
     Osserva che la modifica dell'articolo 68 pone
  problematiche complesse.  In primo luogo, quella relativa
  all'estensione dell'insindacabilità prevista al primo comma.
  Sarebbe infatti favorevole ad una estensione esplicita
  dell'insindacabilità a tutti gli atti compiuti dal
  parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni anche se
  materialmente eseguite fuori dalle sedi istituzionali, facendo
  altresì riferimento alla definizione di atto funzionale come
  emerge dalla più recente giurisprudenza in materia.  Inoltre
  andrebbe estesa anche l'insindacabilità alle fattispecie di
  natura civile e amministrativa.
     Per quanto riguarda i provvedimenti restrittivi della
  libertà personale, osserva che nel bilanciamento tra
  l'interesse del Parlamento a conservare quanto più possibile
  l'integrità del  plenum  dei propri componenti e
  l'interesse obiettivo della giustizia, il primo deve
  necessariamente prevalere.  Infatti l'interferenza della
  magistratura nell'attività del Parlamento potrebbe costituire
  un pericolo per la democrazia e la libertà.  Quindi va
  mantenuta l'autorizzazione a procedere solo per l'adozione di
  misure restrittive della libertà personale, e non per le
  perquisizioni personali o domiciliari; né va mantenuta quando
  si debba dare esecuzione ad una sentenza irrevocabile di
  condanna.
     Da ultimo rimane il problema della autorizzazione per la
  sottoposizione a procedimento penale.  La sua preferenza va
  all'abolizione dell'istituto; comunque la via dell'abbandono
  dei privilegi è stata già delineata nella precedente
  legislatura con la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1,
  con la quale si è stabilito che i reati ministeriali siano
  restituiti alla competenza del giudice ordinario.  Al riguardo
  osserva che si trova in disaccordo con le osservazioni del
  relatore Casini il quale ha fatto riferimento alla legge n. 1
  del 1989 per legittimare il mantenimento dell'autorizzazione a
  procedere.  Infatti sottolinea che tale legge deve argomentarsi
  come l'espressione di una tendenza generale verso l'abbandono
  di privilegi.
     Per quanto riguarda le altre soluzioni che sono state
  prospettate nel corso del dibattito, osserva in primo luogo
  che la possibilità di prevedere l'esclusione dell'immunità per
  alcune categorie di reato ed in particolare il peculato, la
  concussione e la corruzione è un'ipotesi che ha una sua
  validità, ma avverte la necessità di ampliare le fattispecie
  di reato come le recenti vicende milanesi evidenziano.
     In secondo luogo è opportuno chiarire che l'autorizzazione
  va intesa come condizione di proseguibilità.  Gli atti quindi
  delle indagini preliminari possono quindi essere compiuti
  purché non ledano la libertà personale.
     E' necessario introdurre meccanismi di trasparenza della
  decisione parlamentare o di garanzia contro tentazioni
  corporativistiche.
     Inoltre, riguardo l'ipotesi prospettata nella proposta di
  legge Binetti ed altri che definisce la possibilità di elevare
  un eventuale conflitto di competenza tra magistratura e
  Parlamento dinanzi la Corte costituzionale nel caso in cui una
  Camera dovesse negare un'autorizzazione a procedere e il
  magistrato non ne condividesse la motivazione, esprime forti
  perplessità poiché la Corte si trasformerebbe in un organo
  politico nel dare un giudizio di merito, svilendo così la
  sovranità del Parlamento.
     In conclusione, è favorevole allo svolgimento di una
  indagine conoscitiva che di certo potrà essere utile per
  l'individuazione quanto prima di un testo base.
     Il deputato Giuseppe AYALA (gruppo repubblicano), dopo
  aver ringraziato i colleghi intervenuti, deve rilevare che da
  una pregiudiziale ostilità nei confronti dell'istituto
  dell'immunità parlamentare, la Commissione, dopo ampio
  confronto, a suo avviso è giunta ad una posizione di maggiore
  cautela nei confronti delle prerogative, evitando che le
  emozioni che giustamente provengono dalla società civile,
 
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  siano l'unica fonte ispiratrice della riforma.  Ritiene infatti
  che un'abrogazione degli istituti di cui al secondo e terzo
  comma dell'articolo 68 della Costituzione sarebbe atto
  demagogico ed avventuristico.  Non ha trovato in questo senso
  una seria argomentazione per giustificare a se stesso la
  necessità di considerare storicamente superato l'istituto
  dell'immunità.  Poiché il nostro ordinamento prevede
  l'autonomia e l'indipendenza della magistratura dal potere
  esecutivo, ritiene altrettanto legittimo che analoga garanzia
  sia mantenuta per il Parlamento nei confronti della
  magistratura mediante le prerogative di cui all'articolo
  68.
     Come è stato rilevato dal relatore e da numerosi colleghi
  intervenuti, il problema che la Commissione è chiamata a
  risolvere non è tanto quello di modificare l'impianto
  dell'articolo 68, quanto quello di individuare una soluzione
  per porre fine all'abuso che si è fatto delle immunità.  Per
  tali ragioni, quindi, non ritiene percorribile la strada
  dell'abrogazione del secondo e terzo comma di tale articolo,
  di cui invece propone una modifica ritenendo comunque
  opportuno anche prevedere una riforma della disciplina di
  attuazione della norma costituzionale.
     Ribadisce quindi l'opportunità di intervenire non tanto
  con una revisione complessiva dell'articolo 68 della
  Costituzione, quanto con una riformulazione delle norme che
  disciplinano le autorizzazioni a procedere nell'ambito del
  codice di procedura penale e dei regolamenti parlamentari.
     In questo senso un passo è già stato fatto con la riforma
  della procedura relativa al caso di flagranza di un delitto
  non colposo, di cui al terzo comma dell'articolo 343 del
  codice di procedura penale.
     Per quanto riguarda invece il problema della prosecuzione
  del procedimento penale o del mantenimento in stato di
  detenzione di cittadini eletti successivamente, ritiene
  opportuno non prevedere la richiesta di autorizzazione a
  procedere.
     Ad eccezione dell'arresto quindi, a suo avviso, la nuova
  procedura relativa alle indagini preliminari non lede in alcun
  modo la garanzia della tutela individuale.  Per tale motivo
  ritiene meritevole di interesse da parte della Commissione la
  necessità di evitare che, in nome dell'integrità del
  plenum,  il parlamentare che si ritiene innocente divenga
  oggetto di abusi che potrebbero essere perpetrati non solo da
  parte della magistratura a seguito di richieste di
  autorizzazione basate su elementi assolutamente infondati,
  quanto da parte delle stesse Giunte per le autorizzazioni a
  procedere.  Ricorda infatti alcuni casi di parlamentari che,
  sebbene avessero esplicitamente richiesto la concessione
  dell'autorizzazione, non avendola ottenuta, non hanno potuto
  dimostrare dinanzi l'autorità giudiziaria la propria
  innocenza.
     Propone quindi alcune modifiche al codice di procedura
  penale che comunque già prevede ampie garanzie sia per il
  cittadino che per il parlamentare.  Esse infatti dovrebbero
  sussistere sino a quando il pubblico ministero non decide
  l'avvio dell'azione penale.  Solo con il rinvio a giudizio
  quindi il procedimento potrebbe evidenziare un  fumus
  persecutionis;  sarebbe opportuno pertanto prevedere in
  questa fase la necessità della richiesta dell'autorizzazione a
  procedere.  Solo a questo punto del procedimento infatti essa
  avrebbe un senso, in quanto anche la Giunta competente
  potrebbe disporre di un quadro più completo degli elementi
  sulla base dei quali basare la valutazione sull'esistenza o
  meno del  fumus persecutionis.  In questo senso non
  condivide l'attuale disposizione dell'articolo 344 del codice
  di procedura penale con la quale si prevede che entro trenta
  giorni dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato il
  pubblico ministero richiede l'autorizzazione.  Tale termine
  infatti è estremamente breve in quanto, anche per esperienza
  personale, ritiene che la scarsità degli elementi acquisibili
  porti comunque il giudice competente a qualificare l'atto o il
  fatto penalmente rilevante con un capo d'imputazione di
  scarsissimo rilievo.  Quando invece il pubblico ministero
  giunge al rinvio a giudizio, il quadro probatorio del
  procedimento sarebbe senz'altro più completo.
 
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     Propone pertanto di trasformare la concessione
  dell'autorizzazione a procedere da atto di procedibilità a
  condizione di proseguibilità del procedimento che in caso di
  richiesta di autorizzazione verrebbe sospeso per un periodo di
  sessanta giorni eventualmente prorogabile - se motivato -
  soltanto per un ulteriore periodo di trenta giorni.  In caso di
  mancata pronunzia da parte della Camera, il procedimento
  dovrebbe continuare.  Da parte di alcuni colleghi è stata
  sollevata l'obiezione in base alla quale verrebbe a
  configurarsi una forma di silenzio-assenso parlamentare con
  effetti sull'attività della magistratura.  A suo avviso tale
  problema è superabile per il fatto che anche in altri casi il
  codice di procedura penale prevede una condizione di
  proseguibilità dell'azione penale alla scadenza di un certo
  termine.
     Come ha giustamente rilevato il relatore Casini, vi è poi
  la questione del miglioramento della disciplina dell'invio
  dell'informazione di garanzia.  Troppo spesso, a seguito della
  diffusione della notizia tramite i mezzi di comunicazione di
  massa, effettivamente si lede la garanzia dell'onorabilità del
  cittadino e del singolo parlamentare.  Concorda quindi con il
  relatore circa l'opportunità di prevedere la segretezza
  dell'invio sia dell'informazione di garanzia, sia
  dell'eventuale richiesta di autorizzazione a procedere.  Solo
  una norma di diritto penale sostanziale quindi consentirebbe
  la cessazione di una pubblicità che sino ad oggi è risultata
  essere uno strumento sommamente ingiusto.
     Per quanto riguarda invece le proposte di modifica della
  disciplina dell'esame delle autorizzazioni a procedere
  prevista dai regolamenti parlamentari, rileva da una parte la
  necessità che la relazione della Giunta sia motivata e, nel
  caso di proposta di diniego, vi sia l'espresso accertamento
  del palese intento persecutorio.
     Dall'altra propone di rendere la prerogativa parlamentare
  disponibile al parlamentare, invertendo quindi il principio in
  base al quale oggi l'immunità non si configurerebbe quale
  diritto soggettivo.  Tale meccanismo prevederebbe che, nel caso
  in cui il parlamentare inquisito chiedesse espressamente al
  Presidente della Camera di appartenenza la concessione
  dell'autorizzazione a procedere, essa s'intenda
  automaticamente concessa.
     Infine auspica che nel caso in cui l'Assemblea fosse
  chiamata a deliberare su una proposta della Giunta, sia
  prevista la votazione palese.
     Il Presidente Ciso GITTI, osserva che l'eventualità di una
  disponibilità da parte del parlamentare del beneficio della
  prerogativa è questione da approfondire anche sulla scorta
  dell'ordinamento di altri paesi.  In questo modo, infatti,
  sarebbe seriamente ostacolato l'uso distorto che sino ad oggi
  è stato fatto degli istituti di cui all'articolo 68.
     Rileva infine che il voto palese per le deliberazioni
  dell'Assemblea sulle proposte della Giunta è già previsto
  dalla proposta di legge presentata dai deputati del gruppo
  liberale; anche su tale questione ritiene necessario
  approfondire la riflessione.
     Il deputato Raffaele MASTRANTUONO (gruppo PSI) sottolinea
  in primo luogo che le considerazioni svolte dal collega Ayala
  trovano in parte il gruppo socialista concorde e preannuncia
  la presentazione di una proposta di legge da parte del suo
  gruppo, che terrà conto non solo della esperienza maturata
  nella passata legislatura nella Giunta delle autorizzazioni a
  procedere ma anche e soprattutto del dibattito proficuo che si
  è finora svolto in modo leale e franco evitando inutili
  demonizzazioni dell'istituto.
     Rileva che a suo avviso non vi è ragione di abrogare
  l'istituto dell'immunità parlamentare solo per il fatto che di
  esso si sia fatto abuso.  Osserva inoltre che le varie proposte
  di modifica dell'articolo 68, devono accompagnarsi ad una
  riforma della legge ordinaria.
     Inoltre, se da un lato è necessario evitare degenerazioni
  dell'istituto, dall'altro non può essere posta in dubbio la
  necessità di preservare il parlamentare, cui dall'ordinamento
  costituzionale è affidato il ruolo di rappresentante della
 
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  nazione, da eventuali abusi ed usi strumentali dell'esercizio
  dell'azione penale.
     Esprime delle perplessità per quanto riguarda l'ipotesi di
  configurare rinunciabile l'istituto dell'immunità ed è
  contrario all'ipotesi di prevedere il voto palese sulla
  richiesta di autorizzazione a procedere.
     La questione è quindi molto complessa e va affrontata
  considerando soprattutto che l'immunità non è espressione di
  un privilegio.
     Si sofferma in particolare sul secondo comma dell'articolo
  68 ed osserva che è opportuna e necessaria una sua modifica.
  Non si tratta di un istituto di natura sostanziale ma la
  garanzia prevista è di carattere temporaneo, presupposto di
  procedibilità dell'azione penale.  Del resto, l'articolo 343
  del codice di procedura penale (Autorizzazione a procedere) fa
  riferimento ad una serie di atti che non possono essere
  effettuati senza autorizzazione.  Per alcuni di questi atti
  l'autorizzazione è una condizione di promovibilità, di fatto
  accade che l'autorizzazione per alcuni di essi sia condizione
  di proseguibilità delle indagini preliminari, è indubbio
  inoltre che nelle indagini preliminari è difficile ipotizzare
  un  fumus persecutionis  palese.  Alla luce di queste
  considerazioni, ritiene opportuno limitare l'autorizzazione
  per gli atti previsti nell'articolo 343 del codice di
  procedura penale solo alle perquisizioni personali o
  domiciliari e all'ispezione personale.
     Esprime forti perplessità sulla possibilità di individuare
  specifiche fattispecie di reati per i quali sia prevista
  l'autorizzazione.
     In merito alla possibilità di estensione
  dell'insindacabilità prevista al primo comma dell'articolo 68,
  si tratta non di una estensione bensì di un chiarimento della
  norma che specifichi quali siano gli atti compiuti
  nell'esercizio della funzione parlamentare.
     Un'altra questione attiene alle maggioranze che possono
  stabilirsi per il diniego o la concessione delle
  autorizzazioni a procedere, si pone infatti la scelta di
  un'eventuale maggioranza qualificata per il diniego
  dell'autorizzazione a procedere.  Da non tralasciare, inoltre,
  la questione relativa alla scelta delle modalità di voto sulla
  richiesta delle autorizzazioni a procedere: palese o segreto
  (quest'ultimo problema è evidentemente collegato alla natura
  dell'istituto), a suo avviso il voto non può non essere che
  segreto.
     Esprime inoltre forti perplessità sulla proposta avanzata
  dal collega Binetti di prevedere l'elevazione di un eventuale
  conflitto di competenza tra magistratura e Parlamento dinanzi
  alla Corte costituzionale.
     Un'ultima questione riguarda l'informazione di garanzia
  sulla quale vi sono state lunghe discussioni ispirate dalla
  necessità di garantire realmente la segretezza
  dell'informazione di garanzia con la previsione anche di un
  sistema sanzionatorio per chi ne violi la riservatezza.  Non è
  favorevole all'ipotesi di prevedere una corsia preferenziale
  per i reati parlamentari.  In conclusione, auspica la necessità
  che la Commissione proceda con celerità e rapidità nel
  rispetto sia del principio di eguaglianza che della necessità
  di assicurare un corretto esercizio della funzione
  legislativa.
     Il deputato Alfredo GALASSO (gruppo movimento per la
  democrazia: la Rete) osserva in primo luogo che le cause e i
  motivi delle molte proposte di riforma dell'istituto
  dell'immunità parlamentare risiedono soprattutto su una prassi
  che nel tempo ha svilito profondamente la funzione originaria
  dell'istituto stesso.
     L'esame del numero delle autorizzazioni a procedere nel
  corso delle legislature evidenziano che le richieste sono
  notevolmente aumentate, infatti il totale delle richieste
  pervenute nelle legislature V, VI, VII e VIII è pari al numero
  delle richieste pervenute nella IX e X legislatura.
     Ritiene infatti che da un attento esame da una parte della
  tipologia dei reati per i quali è stata richiesta
  l'autorizzazione a procedere e dall'altra degli esiti di tali
  richieste, si evince che le prerogative sono effettivamente
  oggetto di contrattazione politica.  Dagli atti della Giunta
  per le autorizzazioni a procedere della Camera emerge,
  infatti, che sono stati opposti dinieghi di autorizzazione a
  procedere per reati contro la pubblica amministrazione, per
 
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  associazione a delinquere, truffa, omicidio colposo o atti
  osceni, fattispecie queste che a suo avviso nulla hanno a che
  vedere con le funzioni parlamentari.  Le motivazioni di diniego
  quindi, spesso di numero elevato, comportano un discredito
  delle istituzioni nel loro complesso e, in particolare, della
  stessa funzione parlamentare.
     Se all'origine le immunità parlamentari erano considerate
  salvaguardia dell'integrità delle Camere - principio che
  considera tuttora valido -, successivamente è emersa la
  necessità di salvaguardare anche la libertà del singolo
  parlamentare nell'esercizio delle funzioni, libertà che a suo
  avviso è stata rafforzata dalla riforma del codice di
  procedura penale, dall'istituzione del Consiglio superiore
  della magistratura, nonché dalla recente disciplina sulla
  responsabilità civile del magistrato.  Tali considerazioni
  devono essere poste in relazione al fatto che, diversamente
  dal nostro ordinamento, alcune Costituzioni di paesi
  democratici prevedono la dipendenza della magistratura
  dall'esecutivo e la non obbligatorietà dell'azione penale.  Per
  tale motivo è male impostata la questione della riforma
  dell'articolo 68 della Costituzione, in quanto, ponendo in
  rilievo una potenziale contrapposizione tra magistratura e
  Parlamento, fa perdere di vista la necessità della giusta
  interpretazione da parte della Commissione della coscienza
  collettiva, ostile alla prassi di attuazione della disciplina
  delle immunità di cui chiede una revisione alla luce del
  principio di uguaglianza.  La garanzia del singolo parlamentare
  infatti ormai si configura come un evidente privilegio oggetto
  di contrattazione politica che, nel caso del parlamentare
  innocente, a volte si è risolta in una vera e propria
  mortificazione.
     Chiede pertanto un rafforzamento della salvaguardia
  dell'esercizio della funzione parlamentare mediante una
  riforma della definizione dei reati di opinione.  Concorda
  inoltre con le critiche mosse all'ipotesi di prevedere
  esplicitamente in Costituzione la possibilità di conflitto di
  attribuzione in quanto ritiene più opportuno definire meglio
  l'ambito dell'insindacabilità.  Auspica inoltre l'abrogazione
  dell'immunità prevista per il procedimento penale, mentre
  concorda sulla necessità della richiesta di autorizzazione a
  procedere all'arresto in quanto verrebbe modificata
  l'integrità del  plenum.  Si tratta di casi per i quali è
  necessario far prevalere le garanzie individuali del
  parlamentare nell'esercizio delle funzioni sul principio di
  uguaglianza.
     In conclusione, auspica che la Commissione giunga ad una
  sintesi che non sia il frutto di un mero compromesso che
  aprirebbe più problemi di quanti non ne risolverebbe.
  Ribadisce pertanto la necessità di modificare l'ambito del
  reato di opinione, nonché la procedura d'esame delle
  autorizzazioni a procedere prevista dai regolamenti
  parlamentari.  Una volta approvate le riforme sarà opportuno
  verificare quindi quale sarà il punto di equilibrio raggiunto
  tra il principio di eguaglianza e la garanzia di libertà del
  singolo parlamentare nell'esercizio della funzione.
     Il deputato Marcello Luigi LAZZATI (gruppo della lega
  nord) sottolinea in primo luogo che le proposte di legge
  presentate si dividono sostanzialmente in due categorie, anche
  se nel corso del dibattito le posizioni di alcuni colleghi si
  sono via via modificate, scostandosi dalle proposte iniziali.
  La prima passa attraverso l'abrogazione totale del secondo e
  terzo comma dell'articolo 68; la seconda limita
  l'autorizzazione alle misure restrittive della libertà
  personale.
     Il suo gruppo si riconosce nella seconda categoria.
     Nel merito, sottolinea che concorda sull'opportunità di
  mantenere il principio dell'insindacabilità delle opinioni
  espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni.
  Occorre anche specificare il concetto di "esercizio delle
  proprie funzioni", al riguardo ritiene che il potere di
  critica si debba garantire non solo nel ristretto ambito
  fisico nell'Aula bensì anche per quanto riguarda la funzione
  di parlamentare, quindi anche al di fuori dell'Aula.  E'
  opportuno inoltre affiancare al principio di insindacabilità
 
                              Pag. 12
 
  il principio della non responsabilità civile ed
  amministrativa.
     Del tutto inaccettabile appare invece il mantenimento del
  principio della inviolabilità, soprattutto per quanto riguarda
  la sottoposizione al procedimento penale.
     Esprime forti perplessità sulle valutazioni espresse dai
  colleghi Ayala e Mastrantuono, non ritiene infatti concepibile
  spostare la questione dell'autorizzazione a procedere ad una
  fase più avanzata del procedimento.
     Del resto, ritiene che i provvedimenti coercitivi della
  libertà personale debbano incontrare una sia pur minima
  limitazione quando i soggetti colpiti siano investiti di un
  mandato parlamentare, proprio per evitare intenti persecutori
  e facili abusi.  Per quanto riguarda la previsione della
  possibilità di sottoposizione a misure coercitive personali
  qualora il reato per cui si proceda sia un reato contro la
  pubblica amministrazione, sottolinea che la ragione per la
  quale si è ritenuto di non prevedere in questi casi
  l'autorizzazione risiede nel fato che mai si potrebbe
  sospettare che un parlamentare possa approfittare del mandato
  per procurarsi un ingiusto profitto.
     Riguardo l'opportunità di inserire una serie di termini,
  esprime perplessità sulla proposta di prevedere una forma di
  silenzio-assenso, che, di fatto, assegnerebbe il potere di
  decisione ai gruppi maggiori.  La proposta di legge del suo
  gruppo prevede l'istituto del silenzio-rifiuto ed inoltre,
  prevede che contro il diniego di autorizzazione delle Camere
  sia ammesso da parte del giudice penale ricorso alla Corte
  costituzionale.
     In conclusione, sottolinea che dal dibattito sono emerse
  delle volontà politiche non chiare, ed auspica quindi che al
  più presto si proceda all'individuazione di un testo che sia
  il più esauriente rispetto alla complessità della materia.
     Il deputato Antonio PAPPALARDO (gruppo PSDI) si chiede
  preliminarmente quali siano gli obiettivi della Commissione.  A
  suo avviso, infatti, è possibile adottare due soluzioni:
  procedere ad una globale revisione normativa delle prerogative
  parlamentari oppure intervenire sui singoli istituti, in modo
  settoriale, come sembra si stia orientando la maggioranza dei
  colleghi sinora intervenuti.
     Illustrando la proposta di legge di cui è firmatario,
  rileva che la soluzione prospettata è quella della revisione
  globale della normativa mediante l'abrogazione espressa del
  secondo e terzo comma dell'articolo 68.  Ritiene infatti che le
  due alternative, che si ispirano da una parte al completo
  recepimento delle esigenze della coscienza collettiva,
  dall'altra alla necessità di non subìre esclusivamente le
  emozioni provenienti dalla società civile quale unica fonte
  ispiratrice della riforma, non siano in alcun modo
  conciliabili.  I cittadini sempre più spesso si lamentano dei
  privilegi estesi a vaste categorie cui non corrisponde
  un'efficiente amministrazione della giustizia.  In questo senso
  rileva come nel nostro ordinamento, in tempo di pace, esistano
  ancora giurisdizioni speciali quale ad esempio quella
  militare.  E' questo quindi un motivo in più che lo ha portato
  a presentare la sua proposta di legge che ha lo scopo di
  sollecitare il Parlamento ad una revisione globale dell'intero
  sistema normativo.
     Se invece si dovesse intraprendere la strada della
  revisione parziale di ciascun istituto, propone un ampliamento
  dell'ambito dell'istituto dell'insindacabilità, mentre auspica
  ulteriori limitazioni dell'immunità per i reati che non
  abbiano alcuna connessione con la funzione parlamentare.
     Il deputato Salvatore SENESE (gruppo del PDS) ringrazia in
  primo luogo il relatore e tutti i colleghi intervenuti per i
  contributi concreti e proficui dati per illuminare una
  questione così complessa.  Il suo ringraziamento non vuole
  essere espressione di ritualità, ma vuole evidenziare come
  ogni collega abbia potuto trarre argomenti per modificare le
  proprie opinioni ed anzi rivolgendosi al collega Lazzati, non
  ha difficoltà a riconoscere la necessità di un maggiore
  approfondimento della tesi anche sostenuta nella proposta di
  legge Violante ed altri.
 
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     Prima di entrare nel merito della questione, sottolinea
  come l'emotività dell'opinione pubblica che accompagna in modo
  pressante il problema della modifica dell'articolo 68 è
  un'occasione per evidenziare un processo di riforma della
  coscienza sociale che non deve essere trascurato.  Difatti,
  l'istituto è nato in un contesto socio-culturale diverso
  dall'attuale.
     Rileva inoltre quanto sia importante quel diritto
  "vivente" a cui faceva riferimento il collega Galasso, diritto
  vivente che evidenzia inevitabilmente i pericoli connessi
  all'attuazione del principio costituzionale.
     Nel merito, la proposta del suo gruppo mantiene il primo
  comma dell'articolo 68; al riguardo osserva che è necessario
  essere molto prudenti nell'estendere l'insindacabilità agli
  atti funzionali, categoria assai ambigua.  Esprime perplessità
  sulla proposta di estendere tale immunità agli atti inerenti
  alla funzione di parlamentare, ma compiuti al di fuori del
  Parlamento.  Difatti non può certo esere sacrificata la tutela
  della dignità di cui all'articolo 2 della Costituzione.
     Riguardo al secondo e terzo comma dell'articolo 68, non è
  a favore dell'abrogazione, bensì ritiene utile prevedere la
  possibilità di sottoporre a procedimento penale il
  parlamentare, salvo che il Parlamento non intervenga per
  riscontrare un intento persecutorio.  Del resto, la maggioranza
  assoluta dei componenti e il voto palese sarebbero in grado di
  valutare l'esistenza o meno del  fumus persecutionis.
     Riguardo le misure restrittive della libertà personale, è
  favorevole a mantenere l'autorizzazione in caso di arresto, ma
  non è favorevole a mantenerla nei confronti dei cosiddetti
  "atti a sorpresa".  Per quanto riguarda invece l'arresto
  conseguente a sentenza definitiva di condanna, ritiene
  opportuno non prevedere la richiesta di autorizzazione a
  procedere, del resto proprio tale norma ci dimostra quanto
  essa sia datata.
     Da ultimo, l'eventualità di prevedere un'elencazione di
  fattispecie di reati per i quali sia prevista l'autorizzazione
  a procedere, sembra suggestiva.  Al riguardo esprime una
  posizione contraria, in quanto ciò lascerebbe spazio alla
  discrezionalità del magistrato nella rubricazione del
  reato.
     Il Presidente Ciso GITTI comunica che le repliche del
  relatore e del Governo sono rinviate ad altra seduta.
 
     La seduta termina alle 15.
 
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