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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


18486
SMC0012-0002
Bollettino Giunte e Commissioni n. 12 dell'11 giugno 1992 - edizione definitiva - (SMC11-12)
(suddiviso in 2 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.3 dello stampato)
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                     COMMISSIONE SPECIALE
       per l'esame delle proposte di legge concernenti
            la riforma dell'immunità parlamentare
 
IN SEDE REFERENTE
C86, C445, C529, C534, C620, C806, C841, C851, C854, C898. LAVCOMM
C86, C445, C529, C534, C620, C806, C841, C851, C854, C898.
Proposte di legge costituzionale: VIOLANTE ed altri: Abrogazione dei commi secondo e terzo dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari (86). FINI ed altri: Abrogazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione (445). PAPPALARDO: Abrogazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione (529). BATTISTUZZI ed altri: Modifiche all'articolo 68 della Costituzione concernente l'immunità parlamentare (534). CASTAGNETTI PIERLUIGI ed altri: Modificazioni dell'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (620). GALASSO ALFREDO ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione relativo al principio dell'immunità parlamentare (806). TASSI: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (841). PAISSAN ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (851). BINETTI ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (854). BOSSI ed altri: Modifiche all'articolo 68 della Costituzione, concernente l'immunità parlamentare (898).
(Seguito dell'esame e rinvio).
Giovedì 11 giugno 1992, ore 9,5. - Presidenza del Presidente Ciso GITTI. - Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, Fermo Mino Martinazzoli, e il sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali Francesco D'Onofrio.
ZZSMC ZZRES ZZSMC110692 ZZSMC920611 ZZSMC000692 ZZSMC000092 ZZSMC12 ZZ11 ZZD ZZC19 ZZRE ZZHH ZZII ZZFF
       La Commissione prosegue l'esame preliminare delle
  abbinate proposte di legge costituzionale.
     Il Presidente Ciso GITTI comunica che è stata assegnata
  alla Commissione la proposta di legge costituzionale Tassi:
  "Modifica dell'articolo 68 della Costituzione" n. 841 che
  pertanto sarà esaminata congiuntamente alle altre all'ordine
  del giorno.
     Il relatore Carlo CASINI (gruppo DC), intervenendo in
  replica, ricorda che la discussione svolta nel corso
  dell'esame preliminare dei progetti di legge in titolo è stata
  molto ricca e costruttiva, nonché libera da pregiudizi
 
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  ideologici e demagogici.  Nel suo corso è chiaramente prevalsa
  una linea intermedia tra il mantenimento e l'abolizione
  dell'istituto previsto dall'articolo 68 della Costituzione,
  linea orientata verso la sua riforma.  Infatti anche deputati
  appartenenti a gruppi che hanno presentato proposte per
  l'abrogazione dell'articolo 68, commi 2 e 3, hanno auspicato
  una modifica migliorativa e non una rettifica limitativa di
  tali disposizioni; il deputato Galante, anzi, ha precisato che
  sarebbe un grave e tragico errore piegarsi alla spinta emotiva
  dell'opinione pubblica.
     Il deputato Correnti ha osservato che l'istituto
  dell'immunità non deve essere demonizzato, ma, piuttosto,
  devono esser individuate alcune soluzioni che, interrompendo
  l'uso patologico che fin qui se ne è fatto, risultino chiare e
  ragionevoli di fronte all'opinione pubblica.  In questa
  prospettiva, inoltre, si colloca l'opinione del deputato
  Ayala, che ritiene che l'abrogazione del secondo e terzo comma
  dell'articolo 68 della Costituzione sarebbe atto demagogico.
  Da tale opinione non si discosta quella del deputato
  Mastrantuono che ha sostenuto non vi è ragione di abrogare
  l'istituto dell'immunità parlamentare per il solo fatto che di
  esso se ne sia fatto abuso.
     In effetti un tale abuso è stato lamentato da più parti ed
  esso giustifica la richiesta di una incisiva modifica sia
  dell'articolo 68, sia delle norme ad esso collegate, di natura
  regolamentare ed ordinaria.  Non basta, infatti, limitarsi a
  formulare buoni propositi per un uso più rigoroso del potere
  discrezionale attribuito alle Camere in ordine alla
  concessione dell'autorizzazione a procedere.  La prescrizione
  normativa non è soltanto quella che risulta dalla sua
  formulazione scritta.  E' anche, e soprattutto, quella che vive
  nella pratica attuazione.  Se questa ultima dà luogo a
  inconvenienti è perché la formulazione scritta lo consente e
  dunque anche essa va cambiata.
     La protesta popolare contro il modo in cui gli istituti
  previsti dall'articolo 68 ricevono attuazione, anche se esige
  approfondimenti e distinzioni, è nel suo nucleo fondamentale
  razionale ed anzi è di alto valore civico.
     L'istanza fondamentale, già ricordata dal deputato
  Galasso, è quella dell'eguaglianza.  E' passato il tempo in cui
  si accettava l'idea del  princeps legibus solutus:  oggi,
  giustamente, nello stato di diritto, chi pone le regole deve
  essere il primo ad osservarle.  Se le prerogative
  costituzionali dei parlamentari si traducono di fatto in
  privilegi privi di ragionevole giustificazione, in strumenti
  per non applicare la legge penale, il  vulnus  che ne
  deriva al concetto di Stato di diritto è molto grave.
     E' necessario ricordare alcuni dati emersi nel corso del
  dibattito.  In primo luogo l'altissima percentuale di
  autorizzazioni negate in confronto con la presumibile
  eccezionalità di una volontà o situazione persecutoria ad
  opera della magistratura mostra l'obiettivo di evitare al
  singolo parlamentare il processo penale.
     In secondo luogo ritardi nelle decisioni come il diniego
  di autorizzazione impediscono, di fatto, lo svolgimento dei
  processi con l'ulteriore aggravante dell'assenza di una
  ostensibile motivazione.
     In terzo luogo non può escludersi il dubbio - ed è
  probabilmente vero - che in certi casi talune candidature o
  ricandidature abbiano avuto lo scopo (o anche lo scopo) di
  evitare all'eletto il processo penale.
     In quarto luogo, il diniego e l'omessa decisione riguardo
  all'autorizzazione a procedere trasformano spesso, di fatto,
  l'inviolabilità in insindacabilità.  Inoltre, la prova dei
  reati esige, per lo più, adempimenti tempestivi, mentre il
  passare degli anni disperde memoria e documenti.  Di fatto,
  perciò, quel che dovrebbe essere un semplice rinvio
  dell'accertamento della responsabilità si trasforma in una
  impossibilità di accertamento e l'improcedibilità diventa
  impunibilità.
     Infine quando il diniego di autorizzazione non è, come
  dovrebbe, una scelta eccezionale, concreta diventa la
  tentazione di decidere in base a rapporti di amicizia o
  colleganza o più ancora di alleanza politica, con possibilità,
 
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  almeno teorica, di scambi di beni e di trattative che possono
  coinvolgere anche altri aspetti della vita parlamentare e
  politica.  La protesta della Giunta ha perciò giustificato
  fondamento.
     Alcuni colleghi, in particolare i deputati Valensise e
  Galasso, hanno osservato che le prerogative stabilite
  dall'articolo 68 sono in gran parte un reperto archeologico,
  cioè costituiscono il ricordo di sistemi giudiziari legati al
  potere esecutivo.  Ma oggi la magistratura, anche requirente,
  gode della più totale indipendenza dal potere esecutivo e il
  nuovo processo penale non consente a una eventuale volontà
  persecutoria di andare molto al di là di un pensiero
  interiore.  Acutamente il deputato Galasso ha anche ricordato
  che l'obbligatorietà dell'azione penale, non presente in altri
  ordinamenti stranieri, riducendo spazi di discrezionalità,
  impedisce anche le possibilità di un uso persecutorio della
  facoltà di esercitare o meno l'azione penale.  Non bisogna
  dunque ragionare collocando le prerogative parlamentari sul
  crinale tra potere esecutivo e potere legislativo, ma su
  quello intercorrente tra quest'ultimo e il potere giudiziario,
  per sua natura imparziale e soggetto soltanto alla legge.
  Tuttavia l'asserita politicizzazione della magistratura e la
  possibilità di processi eterodiretti con denunce e offerte di
  prove esclusivamente finalizzate alla lotta politica esigono
  una riflessione per certi versi nuova.  Metodologicamente poi,
  va ricordato che le garanzie costituzionali, destinate a
  durare a lungo nel tempo, devono esser pensate non tanto in
  rapporto a situazioni di normalità, ma anche a quelle di
  eccezionalità in cui la stessa vita democratica può esser
  posta in pericolo.  Ciò che oggi può apparire ipotesi remota,
  domani potrebbe divenire un grosso problema.  Occorre dunque
  operare con equilibrio tenendo conto di ciò che l'attualità
  domanda, ipotizzando anche rischi futuri per i quali è
  necessario apprestare gli antidoti.
     Inoltre occorre rimeditare sulle ragioni degli istituti
  previsti dall'articolo 68 della Costituzione, che sembrano
  fondamentalmente due.  L'una costituita dall'esigenza di
  garantire la corretta composizione degli organi parlamentari
  in modo che la sovranità popolare sia rispettata.  L'altra
  costituita dalla esigenza di garantire la libertà del lavoro
  parlamentare, sia nel senso della serenità interiore, sia nel
  senso di una assenza di indebite interferenze dall'esterno.  Si
  tratta della attività strettamente parlamentare, non di quella
  politica in genere altrimenti non si vedrebbe perché analoghe
  garanzie non dovrebbero essere stabilite a favore di altri
  soggetti che svolgono attività politica e che sono esposti
  molto di più dei parlamentari alle interferenze esterne.  E'
  questa una osservazione molto importante di cui si dovrà tener
  conto nel delineare le modifiche proposte.
     Delle tre garanzie previste dall'articolo 68 della
  Costituzione (insindacabilità, autorizzazione a procedere per
  limitazioni della libertà personale e autorizzazione a
  procedere in giudizio) l'esame preliminare ha posto in luce la
  persistente validità delle prime due, mentre sono stati
  sollevati alcuni aspetti problematici per quanto riguarda la
  terza.  Si capisce bene il perché del diverso atteggiamento.
  L'insindacabilità per i voti dati e le opinioni espresse
  manifesta infatti, in modo evidente, l'esigenza di assicurare
  una libertà di manifestazione del pensiero che è strettamente
  legata alla funzione parlamentare.  L'arresto impedirebbe in
  modo evidente l'esercizio del mandato parlamentare nonché
  l'integrità della Camera di appartenenza.  Inoltre, quando si
  tratta di misura cautelare, vi potrebbe essere una
  interferenza nelle successive fasi del processo anche se tale
  misura è sempre adottata ricorrendo al contraddittorio; più
  facile è che attraverso di essa si realizzino intenti
  persecutori.  Ma queste motivazioni divengono assai più sfumate
  e complesse quando si parla dell'autorizzazione a
  procedere.
     Esaminando partitamente le varie questioni, si sofferma
  sull'istituto dell'insindacabilità di cui al primo comma
  dell'articolo 68, per il quale vi è una proposta che
  addirittura ne prevede una estensione sia per esplicitare che
  tale insindacabilità riguarda anche la responsabilità
  amministrativa e civile oltre che quella penale - come ha
 
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  rilevato la collega Fumagalli Carulli -, sia per ricomprendere
  accanto ai voti ed alle opinioni, anche gli atti compiuti
  nell'esercizio delle funzioni, come osservato dai deputati
  Paissan, Lazzati, Fumagalli Carulli, Valensise e Testa.
     La seconda posizione favorevole ad un ampliamento
  dell'istituto sarebbe parallela alla forte riduzione o
  addirittura all'abrogazione dell'istituto dell'autorizzazione
  a procedere.  Va ricordato che sul punto vi fu un ampio
  dibattito nella IX legislatura, allorquando la Camera approvò
  un testo che estendeva l'insindacabilità agli atti compiuti
  "nell'esclusivo esercizio delle funzioni parlamentari", ma la
  Commissione affari costituzionali del Senato ritenne di non
  modificare il testo vigente.  Come del resto è emerso nel corso
  dell'esame preliminare, a suo avviso, sarebbe opportuno non
  modificare il primo comma dell'articolo 68.  Non comprende,
  infatti, quale sarebbe la differenza tra atti diversi dalle
  manifestazioni di pensiero (opinioni espresse) o dalla
  partecipazione a decisioni (voti) di carattere strettamente
  parlamentare da quelli genericamente di natura politica.  Per
  tale ragione l'ampliamento dell'insindacabilità introdurrebbe
  una categoria pericolosa nel senso che si creerebbe il rischio
  di interpretazioni idonee ad ampliare un privilegio che invece
  si vorrebbe eliminare.  Un conto infatti è impedire
  temporaneamente il processo, finché permane il mandato
  parlamentare, altro è togliere definitivamente carattere
  penale a comportamenti che, altrimenti, lo rivestirebbero.  Gli
  esempi proposti nel dibattito sono già compresi nell'attuale
  formulazione dell'articolo 68 oppure è bene che non siano
  previsti.  La presentazione di una proposta di legge o di una
  interrogazione costituiscono l'espressione di un'opinione così
  come la decisione adottata con un voto nell'ambito di una
  commissione d'inchiesta al fine di procedere al sequestro di
  un dato documento.  Viceversa non riterrebbe opportuno
  mantenere l'insindacabilità nel caso di reati quali la
  partecipazione ad un blocco stradale o a comportamenti di
  resistenza a pubblici ufficiali in occasione di
  manifestazioni.  Si tratta di attività semmai genericamente
  politiche, e non strettamente parlamentari; non si capisce
  perché allora esse non dovrebbero essere consentite anche a
  chiunque abbia responsabilità politiche.  La strada è scivolosa
  perché gli atti inerenti alle funzioni potrebbero volta a
  volta essere ritenuti anch'essi diretti alla funzione come, ad
  esempio, le attività svolte nel corso della campagna
  elettorale.  D'altra parte un testo costituzionale deve essere
  succinto.  Per seguire il consiglio offerto ieri nel corso
  dell'audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva, dal
  professor Conso, si potrebbe sostituire l'espressione "non
  sono perseguibili" con una più generale dizione quale "non
  sono responsabili" al fine di prevedere, ad esempio, anche la
  responsabilità civile, come del resto sostenuto anche dalla
  giurisprudenza.
     Nella proposta di legge Paissan è previsto che l'inquisito
  possa rivolgersi alla Camera di appartenenza affinché essa
  dichiari la natura parlamentare dell'atto incriminato.  Nel
  caso in cui la Camera ritenesse il comportamento coperto dalla
  prerogativa di cui al primo comma dell'articolo 68, il
  procedimento dovrebbe quindi essere archiviato.  E' evidente la
  prospettiva di una indeterminatezza di confini e di un
  conseguente rischio del riapparire di un privilegio, aggravato
  dal fatto che la Camera non si limiterebbe a impedire il
  processo, ma lo definirebbe inappellabilmente sostituendosi al
  giudice nello stabilire se un fatto sia o meno reato.  Nel caso
  poi la Camera ritenesse non applicabile l'articolo 68, primo
  comma, vi sarebbe l'ulteriore complicazione di determinare le
  conseguenze di una tal decisione nel processo dinanzi al
  giudice ordinario.  Ne resterebbe costui vincolato o potrebbe
  egualmente dichiarare che il fatto non costituisce reato?  E
  che succederebbe nel caso di inerzia della Camera?  Non ne
  risulterebbe diminuito il diritto alla difesa dell'imputato
  esposto alla eliminazione delle impugnazioni ed alla
  aleatorietà di una giustizia "politica"?  Vero è che, secondo
  il sistema proposto, sarebbe lui ad appellarsi al Parlamento,
  con ciò riducendo gli inconvenienti senza però eliminarli
 
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  completamente.  Nell'attuale sistema la Corte costituzionale,
  con la sentenza n. 1150 del 1988, ha riconosciuto al
  Parlamento il potere di sindacare il carattere parlamentare
  dell'atto coperto da insindacabilità, con efficacia anche
  rispetto all'autorità giudiziaria, ma ciò avviene nell'ambito
  della procedura generale che esige l'autorizzazione a
  procedere; la sentenza in questione è oggetto di non pacifiche
  interpretazioni, come del resto ieri ha confermato il
  professor Conso.
     Anche l'autorizzazione a procedere per le misure
  restrittive della libertà a suo avviso deve essere conservata
  nel suo nucleo essenziale secondo il parere pressoché unanime
  di quanti sono intervenuti.  La possibilità di indebite
  pressioni esterne è più marcata, trattandosi di custodia
  cautelare o di provvedimenti alternativi, sia per la forte ed
  immediata incidenza della misura sulla libertà personale, sia
  perché i relativi provvedimenti possono essere assunti senza
  preventive possibilità di contraddittorio e di difesa nelle
  fasi iniziali delle indagini.  La situazione è diversa quando
  si deve eseguire una sentenza di condanna definitiva o nel
  caso di provvedimenti adottati prima che sorgesse la qualità
  di parlamentare.  In tali situazioni, soprattutto nella prima,
  sembra essere emerso un orientamento che esclude la necessità
  dell'autorizzazione parlamentare.  Vi è, però, l'altra
  specifica motivazione dell'istituto: la necessità di garantire
  l'integrità della composizione dell'organo legislativo.  In
  situazioni normali l'assenza di uno o di pochi parlamentari
  non altera le maggioranze.  Si possono però creare anche
  situazioni eccezionali in Commissioni dove non sono possibili
  sostituzioni e dove le maggioranze sono di regola minime.
  Questa motivazione rafforza il fondamento dell'autorizzazione
  alle misure cautelari restrittive della libertà, ma, a suo
  giudizio, esiste la necessità di svolgere anche qualche
  ulteriore riflessione per quanto riguarda le sentenze
  definitive di condanna a pene detentive o l'applicazione di
  misure cautelari adottate dalla magistratura prima che
  sorgesse la qualità di parlamentare.  A prima vista pare
  corretto asserire che le sentenze definitive, per loro natura,
  escludono l'ipotesi del cosiddetto  fumus persecutionis  e
  che esso è di più difficile dimostrabilità se le misure
  cautelari fossero state decise quando l'inquisito non era
  parlamentare.  Resta però la questione attinente alla
  completezza dell'organo legislativo, a meno che non siano
  stabiliti limiti di incompatibilità ed ineleggibilità,
  peraltro non sempre utilizzabili come, ad esempio, nel caso in
  cui l'arresto sia collegato a fatti colposi o a revoca di
  precedenti sospensioni della pena o indulti.
     Inoltre vi è il problema del significato della sovranità
  popolare.  Se una persona viene eletta nonostante una già
  esistente custodia cautelare o una sentenza definitiva, per
  quale motivo la sovranità popolare non dovrebbe esplicare i
  propri effetti?  Astrattamente ragionando sotto questo angolo
  di visuale, sarebbe più logico l'assenza della necessità
  dell'autorizzazione a procedere all'arresto in costanza di
  mandato parlamentare che rappresenta una eventualità
  successiva rispetto al momento in cui la sovranità popolare si
  è espressa.  D'altra parte la possibilità di sfruttare la
  guarantigia di cui all'articolo 68 costituisce un iniquo
  incentivo a candidature non preordinate a servire il bene
  comune, ma piuttosto ad esitare processi e carcere.
     Per quanto riguarda l'orientamento favorevole all'intera
  abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 68, è concorde
  anche se ritiene opportuno inserire nel secondo comma un
  inciso che specifichi che l'autorizzazione non è richiesta
  anche in caso di sentenze definitive di condanna a pena
  detentiva.
     Riguardo la questione della custodia cautelare pregressa,
  ritiene opportuno pensare ad una analogia con l'arresto in
  flagranza rispetto al quale si pone un problema di
  autorizzazione alla prosecuzione dell'arresto anche per
  realizzare un principio di eguaglianza rispetto ad altre forme
  di autorizzazione a procedere e tenendo altresì conto di
  quanto previsto al secondo comma dell'articolo 344 del codice
  di procedura penale.  La misura coercitiva potrebbe essere
  mantenuta fino alla decisione di non autorizzare la
  prosecuzione.  Circa gli effetti della mancata pronuncia nei
 
                               Pag. 8
 
  termini stabiliti osserva che è emerso un atteggiamento
  favorevole all'ipotesi di silenzio-assenso, ritiene però
  opportuno di rivedere meglio la questione dopo aver analizzato
  a fondo quella concernente l'autorizzazione a procedere.
     Riguardo l'autorizzazione per le perquisizioni personali e
  domiciliari, si tratta di un'autorizzazione "speciale"
  distinta da quella generale a procedere.  Ricorda che si tratta
  di atti tipicamente "a sorpresa" e quindi equivale a stabilire
  che i parlamentari non sono mai passibili di perquisizione.
  Alla luce di queste osservazioni sarebbe favorevole ad
  eliminare questo tipo di autorizzazioni mentre si potrebbe
  prevedere per altri atti come le intercettazioni.
     Sull'autorizzazione a procedere vera e propria si tratta
  preliminarmente di fare una scelta di campo tra le ipotesi
  emerse nel corso del dibattito: 1) mantenere l'autorizzazione
  a procedere così come è attualmente ma impedire l'effetto
  perverso della mancanza o del ritardo di decisione stabilendo
  un termine e collegandovi un effetto di silenzio-assenso; 2)
  eliminare totalmente l'autorizzazione a procedere; 3) ridurla
  a determinate categorie di reati; 4) procrastinare il momento
  della decisione ad un momento successivo delle indagini
  preliminari in modo da consentire che esse si possano
  dispiegare in tutto o in parte.
     Rileva che una maggioranza dei colleghi ha già espresso
  una opinione contraria alla terza ipotesi, sia per la
  difficoltà di individuare specifiche fattispecie di reati, sia
  perché non si possono escludere interpretazioni strumentali ad
  opera del parlamentare o della Magistratura.
     Sembra invece che un'opinione maggioritaria sia favorevole
  a circondare l'autorizzazione a procedere di cautele in modo
  da rendere il diniego davvero eccezionale.
     Sottolinea nuovamente che permane l'opportunità
  fondamentale di garantire al parlamentare la possibilità di
  svolgere liberamente le sue funzioni consentendo la
  possibilità di un rinvio del processo penale, sia quando
  l'attività incriminata sia strettamente collegata alle ipotesi
  previste dal primo comma dell'articolo 68, sia soprattutto
  quando il processo è determinato da una volontà di colpire il
  parlamentare in quanto tale.  Tale intenzione persecutoria
  difficilmente immaginabile nel magistrato a livello
  consapevole, potrebbe ipotizzarsi sotto la spinta di campagne
  di stampa od altro.
     L'autorizzazione a procedere dunque potrebbe restare non
  come strumento di garanzia tra potere esecutivo e legislativo,
  ma tra quest'ultimo e il potere giudiziario.  Ma la garanzia
  massima per il parlamentare, come per ogni cittadino
  innocente, è l'accertamento della verità e il processo è
  appunto lo strumento migliore per accertarla.  Tuttavia è
  opportuno rendersi conto dei giustificati timori di molti
  parlamentari inquisiti e delle difficoltà che il processo può
  costituire per la loro attività politica.  Ma ciò non dipende
  tanto dal processo quanto dalla pubblicità, soprattutto nella
  prima fase delle indagini.  Pubblicità strettamente collegata
  alla qualifica di parlamentare e pubblicità che può essere
  facilmente strumentalizzata nella lotta politica.
     Bisogna quindi approfondire il tema dei confini non tra
  potere legislativo e potere giudiziario, ma tra questi e il
  potere dell'informazione.
     Ribadisce con forza che questo è un punto fondamentale
  poiché sono in questione i diritti dell'uomo e la struttura
  dello Stato di diritto.
     Se la legge prevede che alcuni atti debbano rimanere
  segreti temporaneamente, la legge deve essere rispettata da
  tutti anche dai mezzi di comunicazione.  E' assolutamente
  inaccettabile che la comunicazione di garanzia si trasformi in
  uno strumento di attacco alle persone.  E' indecente che
  l'autorizzazione a procedere si trasformi in cassa di
  risonanza per notizie destinate per legge a restare
  segrete.
     In considerazione dei problemi che derivano per l'immagine
  pubblica della persona dalla pubblicizzazione degli avvisi di
  garanzia occorrerebbe stabilire un divieto assoluto della loro
  pubblicazione con la previsione di una sanzione penale.
  Trattasi di un problema che riguarda tutti i cittadini, ma che
 
                               Pag. 9
 
  ha riflessi importanti nella questione in discussione.  Si
  debbono rifiutare le deformazioni accettate nella prassi
  dell'istituto dell'immunità parlamentare ma non si può
  accettare che vi siano altre immunità.  Forse potrebbe uscire
  da questa Commissione qualche proposta collaterale al tema
  centrale oggetto del dibattito.  In ogni caso una procedura di
  autorizzazione a procedere collocata immediatamente dopo la
  notitia criminis  sembra aggravare il problema più che
  risolverlo.  Intanto è assai difficile valutare l'esistenza di
  un  fumus persecutionis  se non sono state già compiute
  delle indagini.  Inoltre, l'indagato innocente spera in una
  rapida conclusione della procedura con l'archiviazione o una
  decisione di proscioglimento che richiede la raccolta di
  documenti che sarebbe impedita o ritardata non solo dal
  diniego di autorizzazione ma dalla stessa procedura
  autorizzativa.  Vi è il rischio che una garanzia processuale si
  trasformi di fatto in una vera e propria immunità sostanziale.
  Molte fonti di prova, infatti, si disperdono se non vengono
  immediatamente raccolte.  Tali considerazioni orienterebbero a
  costruire eventualmente l'intervento parlamentare non come
  autorizzazione a procedere ma come autorizzazione a
  proseguire, o - come suggerisce il deputato Ayala - a
  procedere al giudizio.  La fase delle indagini preliminari non
  avrebbe bisogno di autorizzazione.  In definitiva ha potuto
  registrare l'emergere di una tendenza favorevole alla quarta
  delle ipotesi già schematizzate.  Per concretezza, osserva,
  peraltro, che i rischi di persecuzione sono tanto maggiori
  quanto minori sono le garanzie processuali.  Perciò nella fase
  dibattimentale è assai più difficile che possa accanirsi un
  intento persecutorio, mentre più facilmente esso potrebbe
  realizzarsi nella ricerca degli elementi di prova nella fase
  preliminare.
     Soppesando tutti i dati e tenuto conto anche delle
  riflessioni compiute nella IX legislatura propende, peraltro,
  per procrastinare, rispetto alla  notitia criminis,  il
  procedimento autorizzativo e a consentire il pieno
  dispiegarsi, senza remore, delle indagini preliminari.  Resta a
  questo punto da chiedersi, peraltro, se valga la pena, in tal
  modo, di conservare l'istituto.  Si può rispondere
  affermativamente con riferimento ad ipotesi estreme, quando
  anche il dibattimento, per il clima particolare in cui si
  svolge, possa apparire pericoloso per la libertà parlamentare.
  Proprio il carattere residuale dell'istituto e la necessità di
  impedire manovre dilatorie giustificherebbero una disciplina
  che attribuisca al silenzio del Parlamento non tanto il
  significato di autorizzazione a proseguire - silenzio-assenso
  - quanto il rifiuto di sospendere un procedimento che non si è
  mai fermato e prosegue il suo corso normale.  Possono
  trascurarsi, in questa sede, aspetti di dettaglio - la
  determinazione delle maggioranze, la motivazione, la scelta
  tra voto palese o quello segreto - che possono trovare
  soluzione in sede regolamentare.  Piuttosto colpisce il fatto
  che nel corso della discussione sono emersi argomenti per
  attribuire un potere di iniziativa al parlamentare perseguito
  ai fini dell'avvio del procedimento di concessione
  dell'autorizzazione: il parlamentare infatti costituisce, per
  così dire, l'antenna più sensibile del  fumus
  persecutionis;  egli ha un diritto costituzionale al
  processo e alla decisione di merito, specie se innocente; in
  pratica se il procedimento autorizzativo fosse rimesso alla
  sua iniziativa buona parte degli inconvenienti sarebbe
  rimossa.  Peraltro esprime contrarietà ad affidare alla
  disponibilità privata un istituto che ha finalità pubbliche;
  ciò fra l'altro potrebbe creare difficoltà di scelta a
  parlamentari inquisiti.  Tuttavia tale contrarietà non ha
  carattere assoluto, anzi, nel corso dell'esame si è
  attenuata.
     Sulla base di tutte queste considerazioni chiede alla
  Commissione di essere autorizzato a redigere un testo
  unificato che sarà, quindi, sottoposto all'esame della
  Commissione al fine di consentire un rapido svolgimento dei
  lavori.
     Il ministro per le riforme istituzionali e gli affari
  regionali, Fermo Mino MARTINAZZOLI, intervenendo in replica,
  sottolinea anzitutto come il Governo non possa essere chiamato
  ad esprimere alcun avviso in ordine alla riforma dell'articolo
 
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  68 della Costituzione trattandosi di questione squisitamente
  di natura parlamentare.  A titolo personale comunque osserva
  che vi è la necessità di giungere quanto prima ad una modifica
  dell'attuale regime autorizzativo in quanto l'attuale fase
  politica si trova in un momento in cui non è più possibile
  procrastinare le scelte coraggiose.  Se ciò non dovesse
  avvenire, vi sarebbe una generale delegittimazione della
  politica.
     Quanto alle questioni specifiche oggetto di esame da parte
  della Commissione, ritiene che le prerogative parlamentari
  siano state oggetto di una reiterata, cristallizzata e
  distorta applicazione.  Se nella prima fase della vita
  repubblicana gli istituti di cui all'articolo 68 hanno
  costituito un sistema accettabile di garanzie per i
  parlamentari, in quanto venivano per lo più negate
  autorizzazioni per ipotesi di reato quali oltraggio o
  resistenza a pubblico ufficiale, in una fase successiva si è
  aperta invece una stagione che sostanzialmente ha configurato
  un regime autorizzativo a protezione di comportamenti
  patologici.  A partire da quel momento le autorizzazioni
  respinte giungevano anche all'ipotesi di contravvenzione per
  infrazioni al codice stradale, creando con ciò nell'opinione
  pubblica un diffuso sentimento di diseguaglianza di
  trattamento tra cittadini comuni e parlamentari.
     Si sofferma infine sulla relazione che intercorre tra la
  normativa di cui alla legge costituzionaie n. 1 del 1988,
  relativa ai procedimenti nei confronti dei
  ministriparlamentari, ed il sistema di cui all'articolo 68 in
  vigore.
     L'articolo 96 della Costituzione, come modificato, prevede
  infatti un'autorizzazione a procedere, da parte della Camera
  di appartenenza, nei confronti del ministro anche
  parlamentare.  In questo senso se da una parte ritiene
  opportuno non ricorrere ad una modifica ulteriore di tale
  articolo, dall'altra, in caso di modifca dell'articolo 68 in
  tema di autorizzazioni a procedere per i parlamentari, sarebbe
  necessario prevedere un regime analogo anche per il ministro
  che fosse anche parlamentare.
     Il Presidente Ciso GITTI nel ringraziare tutti coloro i
  quali sono intervenuti nel dibattito, il relatore e il
  ministro per le riforme istituzionali, Mino Martinazzoli, è
  favorevole alla proposta di incaricare il relatore di redigere
  un testo unificato delle proposte di legge che ovviamente
  terrà conto delle diverse soluzioni prospettate.
     Osserva, peraltro, che per quanto riguarda il primo comma
  dell'articolo 68, l'insindacabilità è strettamente correlata
  all'esercizio delle funzioni parlamentari e tale principio
  deve essere salvaguardato.
     Riguardo il secondo comma dell'articolo 68, è opportuno
  verificare in modo chiaro se l'autorizzazione a procedere per
  i processi deve essere superata oppure mantenuta prevedendo
  delle cautele con l'introduzione di un  favor  per il
  rilascio dell'autorizzazione.
     Riguardo l'ultimo comma, nel ricordare che l'opinione
  generale emersa nel corso del dibattito va verso
  l'abrogazione, sottolinea che il relatore nella replica ha
  introdotto elementi di riflessione che non devono essere
  sottovalutati.
     In conclusione, accanto alla modifica dell'articolo 68,
  ritiene opportuna una modifica al regolamento parlamentare e
  al riguardo ricorda la proposta avanzata dal deputato
  Cicciomessere.
     Propone quindi alla Commissione di autorizzare il relatore
  a redigere un testo unificato delle proposte di legge.
     La Commissione accoglie la proposta del Presidente.
     Il Presidente Ciso GITTI, consentendovi la Commissione,
  rinvia il seguito dell'esame a mercoledì 17 giugno alle ore
  16.
 
     La seduta termina alle 10.
 
DATA=920611 FASCID=SMC11-12 TIPOSTA=SMC LEGISL=11 NCOMM=19 SEDE=RE NSTA=0012 TOTPAG=0010 TOTDOC=0002 NDOC=0002 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C19D PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0010 RIGFIN=070 UPAG=SI PAGEIN=3 PAGEFIN=10 SORTRES=9206113 SORTDDL= FASCIDC=11SMC 00012 SORTNAV=59206110 00012 b00000 ZZSMC12 NDOC0002 TIPDOCB DOCTIT0002 NDOC0002



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