| La Commissione prosegue l'esame preliminare delle
abbinate proposte di legge costituzionale.
Il Presidente Ciso GITTI comunica che è stata assegnata
alla Commissione la proposta di legge costituzionale Tassi:
"Modifica dell'articolo 68 della Costituzione" n. 841 che
pertanto sarà esaminata congiuntamente alle altre all'ordine
del giorno.
Il relatore Carlo CASINI (gruppo DC), intervenendo in
replica, ricorda che la discussione svolta nel corso
dell'esame preliminare dei progetti di legge in titolo è stata
molto ricca e costruttiva, nonché libera da pregiudizi
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ideologici e demagogici. Nel suo corso è chiaramente prevalsa
una linea intermedia tra il mantenimento e l'abolizione
dell'istituto previsto dall'articolo 68 della Costituzione,
linea orientata verso la sua riforma. Infatti anche deputati
appartenenti a gruppi che hanno presentato proposte per
l'abrogazione dell'articolo 68, commi 2 e 3, hanno auspicato
una modifica migliorativa e non una rettifica limitativa di
tali disposizioni; il deputato Galante, anzi, ha precisato che
sarebbe un grave e tragico errore piegarsi alla spinta emotiva
dell'opinione pubblica.
Il deputato Correnti ha osservato che l'istituto
dell'immunità non deve essere demonizzato, ma, piuttosto,
devono esser individuate alcune soluzioni che, interrompendo
l'uso patologico che fin qui se ne è fatto, risultino chiare e
ragionevoli di fronte all'opinione pubblica. In questa
prospettiva, inoltre, si colloca l'opinione del deputato
Ayala, che ritiene che l'abrogazione del secondo e terzo comma
dell'articolo 68 della Costituzione sarebbe atto demagogico.
Da tale opinione non si discosta quella del deputato
Mastrantuono che ha sostenuto non vi è ragione di abrogare
l'istituto dell'immunità parlamentare per il solo fatto che di
esso se ne sia fatto abuso.
In effetti un tale abuso è stato lamentato da più parti ed
esso giustifica la richiesta di una incisiva modifica sia
dell'articolo 68, sia delle norme ad esso collegate, di natura
regolamentare ed ordinaria. Non basta, infatti, limitarsi a
formulare buoni propositi per un uso più rigoroso del potere
discrezionale attribuito alle Camere in ordine alla
concessione dell'autorizzazione a procedere. La prescrizione
normativa non è soltanto quella che risulta dalla sua
formulazione scritta. E' anche, e soprattutto, quella che vive
nella pratica attuazione. Se questa ultima dà luogo a
inconvenienti è perché la formulazione scritta lo consente e
dunque anche essa va cambiata.
La protesta popolare contro il modo in cui gli istituti
previsti dall'articolo 68 ricevono attuazione, anche se esige
approfondimenti e distinzioni, è nel suo nucleo fondamentale
razionale ed anzi è di alto valore civico.
L'istanza fondamentale, già ricordata dal deputato
Galasso, è quella dell'eguaglianza. E' passato il tempo in cui
si accettava l'idea del princeps legibus solutus: oggi,
giustamente, nello stato di diritto, chi pone le regole deve
essere il primo ad osservarle. Se le prerogative
costituzionali dei parlamentari si traducono di fatto in
privilegi privi di ragionevole giustificazione, in strumenti
per non applicare la legge penale, il vulnus che ne
deriva al concetto di Stato di diritto è molto grave.
E' necessario ricordare alcuni dati emersi nel corso del
dibattito. In primo luogo l'altissima percentuale di
autorizzazioni negate in confronto con la presumibile
eccezionalità di una volontà o situazione persecutoria ad
opera della magistratura mostra l'obiettivo di evitare al
singolo parlamentare il processo penale.
In secondo luogo ritardi nelle decisioni come il diniego
di autorizzazione impediscono, di fatto, lo svolgimento dei
processi con l'ulteriore aggravante dell'assenza di una
ostensibile motivazione.
In terzo luogo non può escludersi il dubbio - ed è
probabilmente vero - che in certi casi talune candidature o
ricandidature abbiano avuto lo scopo (o anche lo scopo) di
evitare all'eletto il processo penale.
In quarto luogo, il diniego e l'omessa decisione riguardo
all'autorizzazione a procedere trasformano spesso, di fatto,
l'inviolabilità in insindacabilità. Inoltre, la prova dei
reati esige, per lo più, adempimenti tempestivi, mentre il
passare degli anni disperde memoria e documenti. Di fatto,
perciò, quel che dovrebbe essere un semplice rinvio
dell'accertamento della responsabilità si trasforma in una
impossibilità di accertamento e l'improcedibilità diventa
impunibilità.
Infine quando il diniego di autorizzazione non è, come
dovrebbe, una scelta eccezionale, concreta diventa la
tentazione di decidere in base a rapporti di amicizia o
colleganza o più ancora di alleanza politica, con possibilità,
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almeno teorica, di scambi di beni e di trattative che possono
coinvolgere anche altri aspetti della vita parlamentare e
politica. La protesta della Giunta ha perciò giustificato
fondamento.
Alcuni colleghi, in particolare i deputati Valensise e
Galasso, hanno osservato che le prerogative stabilite
dall'articolo 68 sono in gran parte un reperto archeologico,
cioè costituiscono il ricordo di sistemi giudiziari legati al
potere esecutivo. Ma oggi la magistratura, anche requirente,
gode della più totale indipendenza dal potere esecutivo e il
nuovo processo penale non consente a una eventuale volontà
persecutoria di andare molto al di là di un pensiero
interiore. Acutamente il deputato Galasso ha anche ricordato
che l'obbligatorietà dell'azione penale, non presente in altri
ordinamenti stranieri, riducendo spazi di discrezionalità,
impedisce anche le possibilità di un uso persecutorio della
facoltà di esercitare o meno l'azione penale. Non bisogna
dunque ragionare collocando le prerogative parlamentari sul
crinale tra potere esecutivo e potere legislativo, ma su
quello intercorrente tra quest'ultimo e il potere giudiziario,
per sua natura imparziale e soggetto soltanto alla legge.
Tuttavia l'asserita politicizzazione della magistratura e la
possibilità di processi eterodiretti con denunce e offerte di
prove esclusivamente finalizzate alla lotta politica esigono
una riflessione per certi versi nuova. Metodologicamente poi,
va ricordato che le garanzie costituzionali, destinate a
durare a lungo nel tempo, devono esser pensate non tanto in
rapporto a situazioni di normalità, ma anche a quelle di
eccezionalità in cui la stessa vita democratica può esser
posta in pericolo. Ciò che oggi può apparire ipotesi remota,
domani potrebbe divenire un grosso problema. Occorre dunque
operare con equilibrio tenendo conto di ciò che l'attualità
domanda, ipotizzando anche rischi futuri per i quali è
necessario apprestare gli antidoti.
Inoltre occorre rimeditare sulle ragioni degli istituti
previsti dall'articolo 68 della Costituzione, che sembrano
fondamentalmente due. L'una costituita dall'esigenza di
garantire la corretta composizione degli organi parlamentari
in modo che la sovranità popolare sia rispettata. L'altra
costituita dalla esigenza di garantire la libertà del lavoro
parlamentare, sia nel senso della serenità interiore, sia nel
senso di una assenza di indebite interferenze dall'esterno. Si
tratta della attività strettamente parlamentare, non di quella
politica in genere altrimenti non si vedrebbe perché analoghe
garanzie non dovrebbero essere stabilite a favore di altri
soggetti che svolgono attività politica e che sono esposti
molto di più dei parlamentari alle interferenze esterne. E'
questa una osservazione molto importante di cui si dovrà tener
conto nel delineare le modifiche proposte.
Delle tre garanzie previste dall'articolo 68 della
Costituzione (insindacabilità, autorizzazione a procedere per
limitazioni della libertà personale e autorizzazione a
procedere in giudizio) l'esame preliminare ha posto in luce la
persistente validità delle prime due, mentre sono stati
sollevati alcuni aspetti problematici per quanto riguarda la
terza. Si capisce bene il perché del diverso atteggiamento.
L'insindacabilità per i voti dati e le opinioni espresse
manifesta infatti, in modo evidente, l'esigenza di assicurare
una libertà di manifestazione del pensiero che è strettamente
legata alla funzione parlamentare. L'arresto impedirebbe in
modo evidente l'esercizio del mandato parlamentare nonché
l'integrità della Camera di appartenenza. Inoltre, quando si
tratta di misura cautelare, vi potrebbe essere una
interferenza nelle successive fasi del processo anche se tale
misura è sempre adottata ricorrendo al contraddittorio; più
facile è che attraverso di essa si realizzino intenti
persecutori. Ma queste motivazioni divengono assai più sfumate
e complesse quando si parla dell'autorizzazione a
procedere.
Esaminando partitamente le varie questioni, si sofferma
sull'istituto dell'insindacabilità di cui al primo comma
dell'articolo 68, per il quale vi è una proposta che
addirittura ne prevede una estensione sia per esplicitare che
tale insindacabilità riguarda anche la responsabilità
amministrativa e civile oltre che quella penale - come ha
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rilevato la collega Fumagalli Carulli -, sia per ricomprendere
accanto ai voti ed alle opinioni, anche gli atti compiuti
nell'esercizio delle funzioni, come osservato dai deputati
Paissan, Lazzati, Fumagalli Carulli, Valensise e Testa.
La seconda posizione favorevole ad un ampliamento
dell'istituto sarebbe parallela alla forte riduzione o
addirittura all'abrogazione dell'istituto dell'autorizzazione
a procedere. Va ricordato che sul punto vi fu un ampio
dibattito nella IX legislatura, allorquando la Camera approvò
un testo che estendeva l'insindacabilità agli atti compiuti
"nell'esclusivo esercizio delle funzioni parlamentari", ma la
Commissione affari costituzionali del Senato ritenne di non
modificare il testo vigente. Come del resto è emerso nel corso
dell'esame preliminare, a suo avviso, sarebbe opportuno non
modificare il primo comma dell'articolo 68. Non comprende,
infatti, quale sarebbe la differenza tra atti diversi dalle
manifestazioni di pensiero (opinioni espresse) o dalla
partecipazione a decisioni (voti) di carattere strettamente
parlamentare da quelli genericamente di natura politica. Per
tale ragione l'ampliamento dell'insindacabilità introdurrebbe
una categoria pericolosa nel senso che si creerebbe il rischio
di interpretazioni idonee ad ampliare un privilegio che invece
si vorrebbe eliminare. Un conto infatti è impedire
temporaneamente il processo, finché permane il mandato
parlamentare, altro è togliere definitivamente carattere
penale a comportamenti che, altrimenti, lo rivestirebbero. Gli
esempi proposti nel dibattito sono già compresi nell'attuale
formulazione dell'articolo 68 oppure è bene che non siano
previsti. La presentazione di una proposta di legge o di una
interrogazione costituiscono l'espressione di un'opinione così
come la decisione adottata con un voto nell'ambito di una
commissione d'inchiesta al fine di procedere al sequestro di
un dato documento. Viceversa non riterrebbe opportuno
mantenere l'insindacabilità nel caso di reati quali la
partecipazione ad un blocco stradale o a comportamenti di
resistenza a pubblici ufficiali in occasione di
manifestazioni. Si tratta di attività semmai genericamente
politiche, e non strettamente parlamentari; non si capisce
perché allora esse non dovrebbero essere consentite anche a
chiunque abbia responsabilità politiche. La strada è scivolosa
perché gli atti inerenti alle funzioni potrebbero volta a
volta essere ritenuti anch'essi diretti alla funzione come, ad
esempio, le attività svolte nel corso della campagna
elettorale. D'altra parte un testo costituzionale deve essere
succinto. Per seguire il consiglio offerto ieri nel corso
dell'audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva, dal
professor Conso, si potrebbe sostituire l'espressione "non
sono perseguibili" con una più generale dizione quale "non
sono responsabili" al fine di prevedere, ad esempio, anche la
responsabilità civile, come del resto sostenuto anche dalla
giurisprudenza.
Nella proposta di legge Paissan è previsto che l'inquisito
possa rivolgersi alla Camera di appartenenza affinché essa
dichiari la natura parlamentare dell'atto incriminato. Nel
caso in cui la Camera ritenesse il comportamento coperto dalla
prerogativa di cui al primo comma dell'articolo 68, il
procedimento dovrebbe quindi essere archiviato. E' evidente la
prospettiva di una indeterminatezza di confini e di un
conseguente rischio del riapparire di un privilegio, aggravato
dal fatto che la Camera non si limiterebbe a impedire il
processo, ma lo definirebbe inappellabilmente sostituendosi al
giudice nello stabilire se un fatto sia o meno reato. Nel caso
poi la Camera ritenesse non applicabile l'articolo 68, primo
comma, vi sarebbe l'ulteriore complicazione di determinare le
conseguenze di una tal decisione nel processo dinanzi al
giudice ordinario. Ne resterebbe costui vincolato o potrebbe
egualmente dichiarare che il fatto non costituisce reato? E
che succederebbe nel caso di inerzia della Camera? Non ne
risulterebbe diminuito il diritto alla difesa dell'imputato
esposto alla eliminazione delle impugnazioni ed alla
aleatorietà di una giustizia "politica"? Vero è che, secondo
il sistema proposto, sarebbe lui ad appellarsi al Parlamento,
con ciò riducendo gli inconvenienti senza però eliminarli
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completamente. Nell'attuale sistema la Corte costituzionale,
con la sentenza n. 1150 del 1988, ha riconosciuto al
Parlamento il potere di sindacare il carattere parlamentare
dell'atto coperto da insindacabilità, con efficacia anche
rispetto all'autorità giudiziaria, ma ciò avviene nell'ambito
della procedura generale che esige l'autorizzazione a
procedere; la sentenza in questione è oggetto di non pacifiche
interpretazioni, come del resto ieri ha confermato il
professor Conso.
Anche l'autorizzazione a procedere per le misure
restrittive della libertà a suo avviso deve essere conservata
nel suo nucleo essenziale secondo il parere pressoché unanime
di quanti sono intervenuti. La possibilità di indebite
pressioni esterne è più marcata, trattandosi di custodia
cautelare o di provvedimenti alternativi, sia per la forte ed
immediata incidenza della misura sulla libertà personale, sia
perché i relativi provvedimenti possono essere assunti senza
preventive possibilità di contraddittorio e di difesa nelle
fasi iniziali delle indagini. La situazione è diversa quando
si deve eseguire una sentenza di condanna definitiva o nel
caso di provvedimenti adottati prima che sorgesse la qualità
di parlamentare. In tali situazioni, soprattutto nella prima,
sembra essere emerso un orientamento che esclude la necessità
dell'autorizzazione parlamentare. Vi è, però, l'altra
specifica motivazione dell'istituto: la necessità di garantire
l'integrità della composizione dell'organo legislativo. In
situazioni normali l'assenza di uno o di pochi parlamentari
non altera le maggioranze. Si possono però creare anche
situazioni eccezionali in Commissioni dove non sono possibili
sostituzioni e dove le maggioranze sono di regola minime.
Questa motivazione rafforza il fondamento dell'autorizzazione
alle misure cautelari restrittive della libertà, ma, a suo
giudizio, esiste la necessità di svolgere anche qualche
ulteriore riflessione per quanto riguarda le sentenze
definitive di condanna a pene detentive o l'applicazione di
misure cautelari adottate dalla magistratura prima che
sorgesse la qualità di parlamentare. A prima vista pare
corretto asserire che le sentenze definitive, per loro natura,
escludono l'ipotesi del cosiddetto fumus persecutionis e
che esso è di più difficile dimostrabilità se le misure
cautelari fossero state decise quando l'inquisito non era
parlamentare. Resta però la questione attinente alla
completezza dell'organo legislativo, a meno che non siano
stabiliti limiti di incompatibilità ed ineleggibilità,
peraltro non sempre utilizzabili come, ad esempio, nel caso in
cui l'arresto sia collegato a fatti colposi o a revoca di
precedenti sospensioni della pena o indulti.
Inoltre vi è il problema del significato della sovranità
popolare. Se una persona viene eletta nonostante una già
esistente custodia cautelare o una sentenza definitiva, per
quale motivo la sovranità popolare non dovrebbe esplicare i
propri effetti? Astrattamente ragionando sotto questo angolo
di visuale, sarebbe più logico l'assenza della necessità
dell'autorizzazione a procedere all'arresto in costanza di
mandato parlamentare che rappresenta una eventualità
successiva rispetto al momento in cui la sovranità popolare si
è espressa. D'altra parte la possibilità di sfruttare la
guarantigia di cui all'articolo 68 costituisce un iniquo
incentivo a candidature non preordinate a servire il bene
comune, ma piuttosto ad esitare processi e carcere.
Per quanto riguarda l'orientamento favorevole all'intera
abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 68, è concorde
anche se ritiene opportuno inserire nel secondo comma un
inciso che specifichi che l'autorizzazione non è richiesta
anche in caso di sentenze definitive di condanna a pena
detentiva.
Riguardo la questione della custodia cautelare pregressa,
ritiene opportuno pensare ad una analogia con l'arresto in
flagranza rispetto al quale si pone un problema di
autorizzazione alla prosecuzione dell'arresto anche per
realizzare un principio di eguaglianza rispetto ad altre forme
di autorizzazione a procedere e tenendo altresì conto di
quanto previsto al secondo comma dell'articolo 344 del codice
di procedura penale. La misura coercitiva potrebbe essere
mantenuta fino alla decisione di non autorizzare la
prosecuzione. Circa gli effetti della mancata pronuncia nei
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termini stabiliti osserva che è emerso un atteggiamento
favorevole all'ipotesi di silenzio-assenso, ritiene però
opportuno di rivedere meglio la questione dopo aver analizzato
a fondo quella concernente l'autorizzazione a procedere.
Riguardo l'autorizzazione per le perquisizioni personali e
domiciliari, si tratta di un'autorizzazione "speciale"
distinta da quella generale a procedere. Ricorda che si tratta
di atti tipicamente "a sorpresa" e quindi equivale a stabilire
che i parlamentari non sono mai passibili di perquisizione.
Alla luce di queste osservazioni sarebbe favorevole ad
eliminare questo tipo di autorizzazioni mentre si potrebbe
prevedere per altri atti come le intercettazioni.
Sull'autorizzazione a procedere vera e propria si tratta
preliminarmente di fare una scelta di campo tra le ipotesi
emerse nel corso del dibattito: 1) mantenere l'autorizzazione
a procedere così come è attualmente ma impedire l'effetto
perverso della mancanza o del ritardo di decisione stabilendo
un termine e collegandovi un effetto di silenzio-assenso; 2)
eliminare totalmente l'autorizzazione a procedere; 3) ridurla
a determinate categorie di reati; 4) procrastinare il momento
della decisione ad un momento successivo delle indagini
preliminari in modo da consentire che esse si possano
dispiegare in tutto o in parte.
Rileva che una maggioranza dei colleghi ha già espresso
una opinione contraria alla terza ipotesi, sia per la
difficoltà di individuare specifiche fattispecie di reati, sia
perché non si possono escludere interpretazioni strumentali ad
opera del parlamentare o della Magistratura.
Sembra invece che un'opinione maggioritaria sia favorevole
a circondare l'autorizzazione a procedere di cautele in modo
da rendere il diniego davvero eccezionale.
Sottolinea nuovamente che permane l'opportunità
fondamentale di garantire al parlamentare la possibilità di
svolgere liberamente le sue funzioni consentendo la
possibilità di un rinvio del processo penale, sia quando
l'attività incriminata sia strettamente collegata alle ipotesi
previste dal primo comma dell'articolo 68, sia soprattutto
quando il processo è determinato da una volontà di colpire il
parlamentare in quanto tale. Tale intenzione persecutoria
difficilmente immaginabile nel magistrato a livello
consapevole, potrebbe ipotizzarsi sotto la spinta di campagne
di stampa od altro.
L'autorizzazione a procedere dunque potrebbe restare non
come strumento di garanzia tra potere esecutivo e legislativo,
ma tra quest'ultimo e il potere giudiziario. Ma la garanzia
massima per il parlamentare, come per ogni cittadino
innocente, è l'accertamento della verità e il processo è
appunto lo strumento migliore per accertarla. Tuttavia è
opportuno rendersi conto dei giustificati timori di molti
parlamentari inquisiti e delle difficoltà che il processo può
costituire per la loro attività politica. Ma ciò non dipende
tanto dal processo quanto dalla pubblicità, soprattutto nella
prima fase delle indagini. Pubblicità strettamente collegata
alla qualifica di parlamentare e pubblicità che può essere
facilmente strumentalizzata nella lotta politica.
Bisogna quindi approfondire il tema dei confini non tra
potere legislativo e potere giudiziario, ma tra questi e il
potere dell'informazione.
Ribadisce con forza che questo è un punto fondamentale
poiché sono in questione i diritti dell'uomo e la struttura
dello Stato di diritto.
Se la legge prevede che alcuni atti debbano rimanere
segreti temporaneamente, la legge deve essere rispettata da
tutti anche dai mezzi di comunicazione. E' assolutamente
inaccettabile che la comunicazione di garanzia si trasformi in
uno strumento di attacco alle persone. E' indecente che
l'autorizzazione a procedere si trasformi in cassa di
risonanza per notizie destinate per legge a restare
segrete.
In considerazione dei problemi che derivano per l'immagine
pubblica della persona dalla pubblicizzazione degli avvisi di
garanzia occorrerebbe stabilire un divieto assoluto della loro
pubblicazione con la previsione di una sanzione penale.
Trattasi di un problema che riguarda tutti i cittadini, ma che
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ha riflessi importanti nella questione in discussione. Si
debbono rifiutare le deformazioni accettate nella prassi
dell'istituto dell'immunità parlamentare ma non si può
accettare che vi siano altre immunità. Forse potrebbe uscire
da questa Commissione qualche proposta collaterale al tema
centrale oggetto del dibattito. In ogni caso una procedura di
autorizzazione a procedere collocata immediatamente dopo la
notitia criminis sembra aggravare il problema più che
risolverlo. Intanto è assai difficile valutare l'esistenza di
un fumus persecutionis se non sono state già compiute
delle indagini. Inoltre, l'indagato innocente spera in una
rapida conclusione della procedura con l'archiviazione o una
decisione di proscioglimento che richiede la raccolta di
documenti che sarebbe impedita o ritardata non solo dal
diniego di autorizzazione ma dalla stessa procedura
autorizzativa. Vi è il rischio che una garanzia processuale si
trasformi di fatto in una vera e propria immunità sostanziale.
Molte fonti di prova, infatti, si disperdono se non vengono
immediatamente raccolte. Tali considerazioni orienterebbero a
costruire eventualmente l'intervento parlamentare non come
autorizzazione a procedere ma come autorizzazione a
proseguire, o - come suggerisce il deputato Ayala - a
procedere al giudizio. La fase delle indagini preliminari non
avrebbe bisogno di autorizzazione. In definitiva ha potuto
registrare l'emergere di una tendenza favorevole alla quarta
delle ipotesi già schematizzate. Per concretezza, osserva,
peraltro, che i rischi di persecuzione sono tanto maggiori
quanto minori sono le garanzie processuali. Perciò nella fase
dibattimentale è assai più difficile che possa accanirsi un
intento persecutorio, mentre più facilmente esso potrebbe
realizzarsi nella ricerca degli elementi di prova nella fase
preliminare.
Soppesando tutti i dati e tenuto conto anche delle
riflessioni compiute nella IX legislatura propende, peraltro,
per procrastinare, rispetto alla notitia criminis, il
procedimento autorizzativo e a consentire il pieno
dispiegarsi, senza remore, delle indagini preliminari. Resta a
questo punto da chiedersi, peraltro, se valga la pena, in tal
modo, di conservare l'istituto. Si può rispondere
affermativamente con riferimento ad ipotesi estreme, quando
anche il dibattimento, per il clima particolare in cui si
svolge, possa apparire pericoloso per la libertà parlamentare.
Proprio il carattere residuale dell'istituto e la necessità di
impedire manovre dilatorie giustificherebbero una disciplina
che attribuisca al silenzio del Parlamento non tanto il
significato di autorizzazione a proseguire - silenzio-assenso
- quanto il rifiuto di sospendere un procedimento che non si è
mai fermato e prosegue il suo corso normale. Possono
trascurarsi, in questa sede, aspetti di dettaglio - la
determinazione delle maggioranze, la motivazione, la scelta
tra voto palese o quello segreto - che possono trovare
soluzione in sede regolamentare. Piuttosto colpisce il fatto
che nel corso della discussione sono emersi argomenti per
attribuire un potere di iniziativa al parlamentare perseguito
ai fini dell'avvio del procedimento di concessione
dell'autorizzazione: il parlamentare infatti costituisce, per
così dire, l'antenna più sensibile del fumus
persecutionis; egli ha un diritto costituzionale al
processo e alla decisione di merito, specie se innocente; in
pratica se il procedimento autorizzativo fosse rimesso alla
sua iniziativa buona parte degli inconvenienti sarebbe
rimossa. Peraltro esprime contrarietà ad affidare alla
disponibilità privata un istituto che ha finalità pubbliche;
ciò fra l'altro potrebbe creare difficoltà di scelta a
parlamentari inquisiti. Tuttavia tale contrarietà non ha
carattere assoluto, anzi, nel corso dell'esame si è
attenuata.
Sulla base di tutte queste considerazioni chiede alla
Commissione di essere autorizzato a redigere un testo
unificato che sarà, quindi, sottoposto all'esame della
Commissione al fine di consentire un rapido svolgimento dei
lavori.
Il ministro per le riforme istituzionali e gli affari
regionali, Fermo Mino MARTINAZZOLI, intervenendo in replica,
sottolinea anzitutto come il Governo non possa essere chiamato
ad esprimere alcun avviso in ordine alla riforma dell'articolo
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68 della Costituzione trattandosi di questione squisitamente
di natura parlamentare. A titolo personale comunque osserva
che vi è la necessità di giungere quanto prima ad una modifica
dell'attuale regime autorizzativo in quanto l'attuale fase
politica si trova in un momento in cui non è più possibile
procrastinare le scelte coraggiose. Se ciò non dovesse
avvenire, vi sarebbe una generale delegittimazione della
politica.
Quanto alle questioni specifiche oggetto di esame da parte
della Commissione, ritiene che le prerogative parlamentari
siano state oggetto di una reiterata, cristallizzata e
distorta applicazione. Se nella prima fase della vita
repubblicana gli istituti di cui all'articolo 68 hanno
costituito un sistema accettabile di garanzie per i
parlamentari, in quanto venivano per lo più negate
autorizzazioni per ipotesi di reato quali oltraggio o
resistenza a pubblico ufficiale, in una fase successiva si è
aperta invece una stagione che sostanzialmente ha configurato
un regime autorizzativo a protezione di comportamenti
patologici. A partire da quel momento le autorizzazioni
respinte giungevano anche all'ipotesi di contravvenzione per
infrazioni al codice stradale, creando con ciò nell'opinione
pubblica un diffuso sentimento di diseguaglianza di
trattamento tra cittadini comuni e parlamentari.
Si sofferma infine sulla relazione che intercorre tra la
normativa di cui alla legge costituzionaie n. 1 del 1988,
relativa ai procedimenti nei confronti dei
ministriparlamentari, ed il sistema di cui all'articolo 68 in
vigore.
L'articolo 96 della Costituzione, come modificato, prevede
infatti un'autorizzazione a procedere, da parte della Camera
di appartenenza, nei confronti del ministro anche
parlamentare. In questo senso se da una parte ritiene
opportuno non ricorrere ad una modifica ulteriore di tale
articolo, dall'altra, in caso di modifca dell'articolo 68 in
tema di autorizzazioni a procedere per i parlamentari, sarebbe
necessario prevedere un regime analogo anche per il ministro
che fosse anche parlamentare.
Il Presidente Ciso GITTI nel ringraziare tutti coloro i
quali sono intervenuti nel dibattito, il relatore e il
ministro per le riforme istituzionali, Mino Martinazzoli, è
favorevole alla proposta di incaricare il relatore di redigere
un testo unificato delle proposte di legge che ovviamente
terrà conto delle diverse soluzioni prospettate.
Osserva, peraltro, che per quanto riguarda il primo comma
dell'articolo 68, l'insindacabilità è strettamente correlata
all'esercizio delle funzioni parlamentari e tale principio
deve essere salvaguardato.
Riguardo il secondo comma dell'articolo 68, è opportuno
verificare in modo chiaro se l'autorizzazione a procedere per
i processi deve essere superata oppure mantenuta prevedendo
delle cautele con l'introduzione di un favor per il
rilascio dell'autorizzazione.
Riguardo l'ultimo comma, nel ricordare che l'opinione
generale emersa nel corso del dibattito va verso
l'abrogazione, sottolinea che il relatore nella replica ha
introdotto elementi di riflessione che non devono essere
sottovalutati.
In conclusione, accanto alla modifica dell'articolo 68,
ritiene opportuna una modifica al regolamento parlamentare e
al riguardo ricorda la proposta avanzata dal deputato
Cicciomessere.
Propone quindi alla Commissione di autorizzare il relatore
a redigere un testo unificato delle proposte di legge.
La Commissione accoglie la proposta del Presidente.
Il Presidente Ciso GITTI, consentendovi la Commissione,
rinvia il seguito dell'esame a mercoledì 17 giugno alle ore
16.
La seduta termina alle 10.
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