| 1. Gli istituti di credito fondiario ed edilizio possono
concedere al comune di Lecce, per interventi su immobili,
mutui edilizi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto
1978, n. 457.
2. I mutui di cui al comma 1 possono essere garantiti, in
deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, da delegazioni sulle entrate
sostitutive rilasciate dal comune medesimo in conformità alla
normativa vigente.
Pag. 12
3. Nei programmi di attuazione degli interventi il comune
di Lecce indica l'ammontare delle delegazioni sulle entrate da
concedere in garanzia agli istituti di credito di cui al comma
1 per il finanziamento degli interventi di recupero realizzati
dai soggetti attuatori.
4. Per la realizzazione dei servizi socioeconomici previsti
nei programmi di cui all'articolo 2, finalizzati alla
realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio di cui
all'articolo 1, il comune di Lecce può stipulare apposite
convenzioni con enti pubblici economici nonché con aziende ed
enti speciali istituiti ai sensi del regiodecreto 20 settembre
1934, n. 2011.
5. Per le esigenze attuative e organizzative il comune di
Lecce è autorizzato ad assumere con contratto di diritto
privato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, il
sottoindicato personale posto alle dipendenze dell'ufficio
tecnico comunale:
a) tre architetti;
b) tre ingegneri;
c) cinque geometri-disegnatori;
d) un esperto legale ed amministrativo.
6. I contratti di cui al comma 5 hanno durata biennale.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo si fa fronte a valere sulle disponibilità di cui
all'articolo 11.
| |