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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


18503
SMC0013-0017
Bollettino Giunte e Commissioni n. 13 del 17 giugno 1992 - edizione definitiva - (SMC11-13)
(suddiviso in 31 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.39 dello stampato)
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                     COMMISSIONE SPECIALE
       per l'esame delle proposte di legge concernenti
            la riforma dell'immunità parlamentare
 
IN SEDE REFERENTE
C86, C445, C529, C534, C620, C806, C841, C851, C854, C898. LAVCOMM
C86, C445, C529, C534, C620, C806, C841, C851, C854, C898.
Proposte di legge costituzionale: VIOLANTE ed altri: Abrogazione dei commi secondo e terzo dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari (86). FINI ed altri: Abrogazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione (445). PAPPALARDO: Abrogazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione (529). BATTISTUZZI ed altri: Modifiche all'articolo 68 della Costituzione concernente l'immunità parlamentare (534). CASTAGNETTI PIERLUIGI ed altri: Modificazioni dell'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (620). GALASSO ALFREDO ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione relativo al principio dell'immunità parlamentare (806). TASSI: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (841). PAISSAN ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (851). BINETTI ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (854). BOSSI ed altri: Modifiche all'articolo 68 della Costituzione, concernente l'immunità parlamentare (898).
(Seguito dell'esame e rinvio).
Mercoledì 17 giugno 1992, ore 18,30. - Presidenza del Presidente Ciso GITTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali, Francesco D'Onofrio.
ZZSMC ZZRES ZZSMC170692 ZZSMC920617 ZZSMC000692 ZZSMC000092 ZZSMC13 ZZ11 ZZD ZZC19 ZZRE ZZHH ZZII ZZFF
     La Commissione prosegue l'esame delle abbinate proposte di
  legge costituzionale.
     Il relatore Carlo CASINI (gruppo della DC) fa presente
  che, in attuazione del mandato ricevuto dalla Commissione per
  la redazione di un testo unificato, ha predisposto un testo in
  base al quale l'articolo 68 risulta riformulato in 3 commi.  In
  particolare, per quanto riguarda il terzo comma, ha pensato a
  quattro ipotesi alternative.  Il testo cerca di tener conto
  degli orientamenti emersi in Commissione nel corso dell'esame
  preliminare, quindi delle ipotesi in quella sede più
  largamente condivise, nonché delle opinioni formulate dagli
  esperti nella indagine conoscitiva tenuta dalla Commissione
 
                              Pag. 40
 
  nella scorsa settimana.  In particolare, per quanto riguarda
  queste ultime opinioni, è stato tenuto presente il
  suggerimento dei costituzionalisti di pervenire alla
  formulazione di un testo il più asciutto possibile e con
  carattere di novella.  La stringatezza del testo fa sì che, i
  fini di una approfondita rimeditazione della materia, si debba
  tener conto dell'opportunità di eventuali interventi a livello
  regolamentare e di legge ordinaria.
     Il comma 1 dell'articolo 68 del testo proposto registra
  quella che è l'opinione prevalente emersa nel corso dell'esame
  preliminare; si è formato il convincimento dell'opportunità
  del mantenimento dell'attuale testo del comma 1 dell'articolo
  68, pur auspicandosi da taluno una riformulazione di carattere
  estensivo, tale cioè da tener conto anche degli atti compiuti
  dai Parlamentari.  Per tener conto quindi anche di tale
  orientamento il testo proposto del comma 1 contiene la
  seguente formulazione: "i membri del Parlamento non sono
  responsabili per le opinioni espresse, i voti dati e gli atti
  compiuti nell'esclusivo esercizio delle loro funzioni
  parlamentari".  Questa formulazione non estende
  l'insindacabilità a qualsiasi atto compiuto dai parlamentari,
  ma ai soli atti compiuti nell'esclusivo esercizio delle
  funzioni parlamentari.  Inoltre essa tiene conto del
  suggerimento avanzato dal professor Conso in merito alla
  necessità di sostituire la locuzione "non sono perseguibili"
  con altra che tenga conto della necessità di garantire il
  parlamentare non solo sotto il profilo penalistico, ma anche
  sotto il profilo civilistico ed amministrativistico.  Pertanto,
  la locuzione "non sono perseguibili" è stata sostituita da
  quella "non sono responsabili".
     Il comma 2 del testo proposto è il seguente: "senza
  l'autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun
  membro del Parlamento può essere sottoposto a misure
  restrittive della libertà personale, salvo che in esecuzione
  di una sentenza irrevocabile di condanna a pena detentiva,
  ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il
  quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza".  Tale
  disposizione è stata formulata tenendo conto della sostanziale
  convergenza registrata in Commissione circa l'opportunità, da
  un lato di mantenere l'autorizzazione a procedere per quanto
  riguarda le limitazioni della libertà personale - salvo
  l'ipotesi di arresto in flagranza - e, dall'altro, di
  stabilirne la non necessità in caso di sentenza di condanna
  definitiva.  Infatti, in quest'ultimo caso, sull'esigenza di
  garantire la conservazione della composizione dell'organo
  parlamentare dovrebbe prevalere l'esigenza di rispettare il
  principio di uguaglianza.  Dal testo risulta eliminata la
  necessità dell'autorizzazione a procedere allo svolgimento di
  perquisizioni personali e domiciliari: infatti, se è vero che
  le perquisizioni incidono in modo rilevante sulla libertà
  personale, d'altro canto, stabilire la necessità
  dell'autorizzazione per il loro svolgimento significa
  diminuirne grandemente l'utilità, poiché, come ben si
  comprende, la perquisizione, quando è annunciata, risulta in
  gran parte svuotata della sua funzione.  Sul punto potranno
  esservi interventi modificativi da parte della Commissione;
  oppure si potrebbe agire modificando le leggi ordinarie:
  prevedendo, ad esempio, che, ogniqualvolta l'autorità
  giudiziaria intende svolgere una perquisizione, debba
  avvisarne la Presidenza della Camera, per ottenerne la
  presenza al momento dello svolgimento della perquisizione o
  perché sia inviato un parlamentare ad assistervi.  Il testo non
  affronta la questione della custodia cautelare in atto al
  momento dell'elezione del parlamentare: infatti la locuzione
  usata nel comma 3 del testo proposto, "nessun membro del
  Parlamento può esser sottoposto" esclude l'ipotesi di custodia
  cautelare pregressa.  Si pone, quindi, in tal modo,
  l'interrogativo se tale elezione sia o meno soggetta a
  decadenza.  Sul punto gli argomenti pro e contro sono
  abbastanza consistenti: se è vero che la custodia cautelare
  pregressa rispetto all'elezione dovrebbe escludere l'esistenza
  di un  fumus persecutionis,  d'altra parte è anche vero
  che tale custodia incide sull'integrità della composizione
  delle Assemblee parlamentari.  L'intento è quello di evitare
 
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  che vengano proposte candidature mirate a sottrarre l'eligendo
  alla custodia cautelare in corso.
     Per quanto riguarda il comma 3 del nuovo testo
  dell'articolo 68, ha ritenuto opportuno formulare quattro
  ipotesi alternative.  Esse, mirando a rendere eccezionale
  l'impedimento del processo, si fondano sul presupposto che
  l'autorità giudiziaria possa svolgere le indagini preliminari,
  in base alla considerazione che il ritardo nel loro
  svolgimento provoca una dispersione delle prove tanto
  dell'innocenza che della colpevolezza dell'indagato o di
  eventuali coimputati.  La prima ipotesi prevede una facoltà del
  Parlamento di ottenere la sospensione del processo penale, da
  esercitarsi entro un dato termine; la formulazione è la
  seguente: "di ogni procedimento penale a carico di un membro
  del Parlamento è data comunicazione alla Camera alla quale
  egli appartiene, che può, ad istanza del parlamentare,
  disporre con deliberazione motivata la sospensione del
  processo nel termine perentorio di giorni 60 dalla
  comunicazione".  Il procedimento di sospensione è attivato
  quindi dalla richiesta del deputato al quale spetta scegliere
  se esercitare o meno il suo diritto al processo e quindi alla
  decisione di merito.  La seconda ipotesi di formulazione del
  comma 3, che prevede anch'essa il meccanismo della sospensione
  attivato dalla richiesta del parlamentare, è la seguente:
  "dell'inizio dell'azione penale contro un membro del
  Parlamento viene data comunicazione alla Camera alla quale
  appartiene, la quale, su istanza del parlamentare, può
  disporre con deliberazione motivata la sospensione del
  processo nel termine perentorio di 60 giorni dalla
  comunicazione".  Rispetto all'ipotesi precedente muta il
  dies a quo  per la decorrenza del termine per la
  deliberazione della Camera.  La terza formulazione presuppone
  il pieno svolgimento delle indagini preliminari, al termine
  delle quali si colloca l'intervento della Camera, secondo
  questa formulazione: "l'autorità giudiziaria, qualora in un
  processo penale intenda procedere oltre la fase delle indagini
  preliminari a carico di un membro del Parlamento, deve
  informarne la Camera a cui egli appartiene, la quale, con
  deliberazione motivata può sospendere il procedimento entro il
  termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione".  Si
  potrebbe sostenere che la possibilità di un atteggiamento
  persecutorio nei confronti del parlamentare si verifichi più
  facilmente nel corso delle indagini preliminari piuttosto che
  nel corso del dibattimento.  Quindi queste ultime due ipotesi
  alternative di formulazione del comma 3 potrebbero essere
  oggetto di correzione che tenga conto del meccanismo di
  sospensione previsto dalla prima ipotesi già illustrata.
  Inoltre la Camera delibererà sull'autorizzazione a procedere
  tanto più rapidamente quanto più evidente sarà il  fumus
  persecutionis.
     La diversità tra la prima ipotesi e le altre due concerne
  il  dies a quo  per la decorrenza dal termine.  La
  preoccupazione è quella di non consentire sospensioni che, per
  essere troppo premature, impedirebbero la raccolta degli
  elementi di prova, pregiudicando sia la funzione dal processo
  penale (eventualmente anche rispetto ai coimputati), sia la
  completezza del giudizio del Parlamento sull'opportunità della
  sospensione.  Per questo la seconda e la terza ipotesi usano
  formule diverse (inizio dell'azione penale - esaurimento della
  fase delle indagini preliminari) per dire la stessa cosa: la
  sospensione può riguardare solo la fase del giudizio (udienza
  preliminare, decreto penale, dibattimento).
     Lo schema della sospensione, peraltro, non impedendo gli
  atti processuali fino a che non interviene la decisione del
  Parlamento, non impedisce che nel frattempo si compia una fase
  di giudizio, dati anche i riti speciali rapidi previsti dal
  codice di procedura penale (giudizio direttissimo, decreto
  penale, patteggiamento).
     La quarta ipotesi di formulazione del comma 3 prevede che
  "in ogni procedimento penale, esaurita la fase delle indagini
  preliminari, l'autorità giudiziaria non può proseguire oltre
  contro un membro del Parlamento senza l'autorizzazione della
 
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  Camera a cui egli appartiene, la quale può negarla entro il
  termine perentorio di giorni 60 dalla richiesta, con
  deliberazione motivata.  In mancanza di tale decisione il
  procedimento prosegue".  Tale formulazione quindi recupera
  l'attuale configurazione dell'autorizzazione a procedere
  attribuendo, però, alla mancata decisione da parte della
  Camera il valore di silenzio assenso.
     La ipotesi più equilibrata di formulazione del comma 3
  sembra essere la prima.  In ogni caso la Commissione potrà
  formulare emendamenti, anche recependo il testo delle altre
  ipotesi.
     Comunque il testo proposto deve essere considerato in modo
  coordinato con le disposizioni di legge ordinaria vigenti o da
  modificare e, ciò vale, in particolare, come già detto, per le
  perquisizioni.
     Un altro punto che va tenuto presente è relativo al fatto
  che il procedimento penale può, per il suo solo inizio,
  demolire la figura del parlamentare; delicato è infatti il
  problema della garanzia del segreto dell'informazione di
  garanzia, problema che si colloca al centro del rapporto tra
  il potere giudiziario e i mezzi di informazione.  Vi sono
  infatti alcune norme vigenti che non sono rispettate.  A questo
  proposito comunica che sta elaborando una proposta di legge
  relativa alle modalità necessarie per tutelare il segreto
  dell'informazione di garanzia.  Osserva che il gruppo PDS ha
  predisposto una proposta, di cui ha avuto conoscenza, della
  quale peraltro non condivide l'impostazione.
     Propone pertanto alla Commissione il seguente testo
  unificato.
                          Art.  1.
     L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal
  seguente:
                         Art.  68.
     I membri del Parlamento non sono responsabili per le
  opinioni espresse, i voti dati e gli atti compiuti
  nell'esclusivo esercizio delle loro funzioni parlamentari.
     Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
  nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a misure
  restrittive della libertà personale, salvo che in esecuzione
  di una sentenza irrevocabile di condanna a pena detentiva,
  ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il
  quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
     Di ogni procedimento penale a carico di un membro del
  Parlamento è data comunicazione alla Camera alla quale egli
  appartiene, che può, ad istanza del parlamentare, disporre con
  deliberazione motivata la sospensione del processo nel termine
  perentorio di giorni 60 dalla comunicazione.
     Il Presidente Ciso GITTI osserva che oltre alla modifica
  del testo costituzionale, sarebbe necessario provvedere ad una
  riforma di quelle parti del codice di procedura penale che
  attengono alla richiesta ed alla concessione
  dell'autorizzazione a procedere, nonché al riesame della
  legislazione che disciplina i casi di inelegibilità dei
  parlamentari al fine di prevederne la decadenza nel caso di
  sentenza irrevocabile.  Accanto a tali modifiche vi sarebbe,
  inoltre, la necessità di prevedere nei regolamenti
  parlamentari un'idonea procedura al fine di consentire il
  rispetto dei termini perentori entro i quali la Camera di
  appartenenza deve pronunciarsi sulla concessione o il diniego
  dell'autorizzazione a procedere nei confronti di un proprio
  membro.
     In conclusione propone alla Commissione di adottare il
  testo unificato proposto dal relatore quale base
  dell'ulteriore  iter  di esame.
     Il deputato Raffaele MASTRANTUONO (gruppo del PSI), dopo
  aver ringraziato il relatore per l'egregio lavoro svolto,
  rileva che essendo venuti ora a conoscenza della proposta di
  testo unificato, questo, a suo avviso, deve essere
  attentamente esaminata da tutte le forze politiche.  Per tali
  motivi ritiene utile una adeguata riflessione.
     Il deputato Alfredo BIONDI (gruppo liberale) concorda
  sulla proposta del relatore relativa alla nuova formulazione
  del primo e del secondo comma, anche se con la dizione
 
                              Pag. 43
 
  "esclusivo esercizio delle loro funzioni" ritiene vi sia il
  pericolo di far emergere in sede di applicazione maggiori
  problemi di quanti non se ne voglia risolvere.  Si chiede
  infatti come verrebbe qualificata una presa di posizione di
  natura critica da parte del parlamentare nel corso di un
  dibattito pubblico: sarebbe questo un atto commesso
  nell'esercizio della funzione parlamentare?  Oppure verrebbero
  considerati tali solo quegli atti compiuti nelle aule
  parlamentari?  Se così fosse verrebbe a ridursi la libertà di
  critica che a suo avviso è la ragion d'essere dell'attività
  politico-parlamentare.  Per questo motivo ritiene che debbano
  essere coperti dall'insindacabilità tutti gli atti e non solo
  quelli esclusivamente attinenti alle funzioni parlamentari.
     Si chiede inoltre cosa intenda il relatore con la
  formulazione di cui al terzo comma, nell'ipotesi in cui si
  debba dare comunicazione alla Camera di ogni procedimento
  penale.  Può essere svolta dal giudice la fase iniziale delle
  indagini che hanno portato all'invio dell'avviso di garanzia?
  Come verrebbero qualificate le prove eventualmente assunte
  tramite intercettazioni telefoniche che preludono il
  procedimento penale vero e proprio?  Se non si dà una corretta
  risposta a tali quesiti, a suo avviso il parlamentare verrebbe
  a trovarsi non in una situazione di privilegio, ma di
  sostanziale diseguaglianza nei confronti dei comuni cittadini
  che invece avrebbero la possibilità di vedere chiarita
  rapidamente la propria posizione processuale.  Questo, infatti,
  era il senso della proposta di legge presentata dal suo
  gruppo; essa ha il principale scopo di evitare di esporre il
  parlamentare a grave pregiudizio per la propria
  reputazione.
     Il deputato Antonio BARGONE (gruppo del PDS), dopo aver
  ringraziato il relatore per il lavoro svolto, ritiene
  opportuno giungere quanto prima ad una decisione circa la
  soluzione da adottare per la riforma dell'immunità
  parlamentare.  A nome del proprio gruppo, quindi, concorda
  sulla proposta di adozione del testo unificato del relatore
  quale base del dibattito, riservandosi comunque di presentare
  la prossima settimana degli emendamenti dopo una più
  approfondita riflessione.
     Il deputato Roberto CICCIOMESSERE (gruppo federalista
  europeo), dopo aver ringraziato il relatore, deve sottolineare
  alcuni aspetti del testo proposto che a suo avviso suscitano
  alcune perplessità.  Si riferisce in particolare alle
  motivazioni che hanno portato il relatore a proporre al primo
  comma dell'articolo 68 la dizione "atti compiuti", come se
  questi ultimi nel testo vigente, già non fossero coperti da
  insindacabilità.  Si chiede se con ciò non si voglia proporre
  qualcosa di più, rischiando di ampliare l'istituto a casi oggi
  non previsti.  Quanto al secondo comma, è preoccupato per la
  facilità con la quale il relatore ha ammesso la possibilità
  che si proceda a perquisizioni ed intercettazioni telefoniche
  nei confronti del parlamentare.  In questo modo verrebbe ad
  essere posta in discussione una garanzia precipua quale
  quella, ad esempio, della necessità per i parlamentari di
  poter comunicare su questioni riservate, relative ad esempio a
  Commissioni di inchiesta.  Per quanto riguarda poi la proposta
  del relatore relativa alla procedura di concessione
  dell'autorizzazione, desidera osservare come essa, a suo
  avviso, risulti debole in quanto non garantirebbe
  sufficientemente il parlamentare da intimidazioni.
     In conclusione, considerando necessaria un'approfondita
  riflessione dei gruppi sul testo unificato, che ritiene che
  debba contenere una norma la più restrittiva possibile,
  concorda con la proposta del Presidente di adottarlo quale
  base dell'esame da parte della Commissione.
    Il deputato Salvatore SENESE (gruppo del PDS) dopo aver
  ringraziato il relatore per il lavoro svolto, sottolinea la
  necessità di una adeguata riflessione sul testo proposto.
  Riafferma in primo luogo l'esigenza di garantire il principio
  di eguaglianza e riferendosi all'intervento del deputato
  Cicciomessere, che ha mostrato preoccupazione per il venir
  meno di garanzie all'attività del deputato, qualora fosse
 
                              Pag. 44
 
  accolto il testo del relatore, si chiede se, sulla base del
  medesimo ragionamento anche l'attività dèi magistrati debba
  essere circondata da analoghe garanzie, data la delicatezza
  delle funzioni svolte.  Quanto al merito del testo proposto,
  chiede al relatore un chiarimento sulla riformulazione del
  terzo comma così come proposto, che costituisce un
  rovesciamento dell'attuale impostazione, prevedendo che la
  Camera possa disporre la sospensione del processo.  Al riguardo
  vorrebbe sapere se a tal fine la Camera possa avere
  disponibilità di tutti gli atti relativi al procedimento o se
  il relatore ritenga che la Camera per deliberare debba poter
  conoscere solo gli atti non coperti da segreto istruttorio.
     Il deputato Pancrazio Antonino DE PASQUALE (gruppo di
  rifondazione comunista) dopo aver ringraziato il relatore e
  sottolineato che il testo proposto rappresenta una base di
  discussione, fa proprie le preoccupazioni emerse nei
  precedenti interventi.
     Rileva come allo stato del dibattito nessuno più proponga
  la soppressione del secondo e del terzo comma dell'articolo 68
  ed anche i deputati che avevano presentato proposte
  integralmente abrogative dell'articolo 68 sembrano ora
  convinti della necessità di conservare l'istituto, pur in un
  quadro di radicali modifiche.  Si rammarica però che vi siano
  parlamentari che, al di fuori dell'attività della Commissione,
  sostengano in maniera demagogica la necessità di una
  abrogazione dell'articolo 68.  Ritiene opportuno che la
  Commissione prosegua i propri lavori nella prossima settimana
  per dare modo ai gruppi parlamentari di approfondire le
  questioni connesse al testo proposto dal relatore.
     Il deputato Filippo BERSELLI (gruppo del MSI-destra
  nazionale) ribadisce la posizione dell'MSI che ha chiesto,
  certo in maniera non demagogica, la soppressione dei commi
  secondo e terzo dell'articolo 68.  D'altra parte, una proposta
  di legge di tenore analogo è stata presentata dai parlamentari
  del gruppo del PDS.  L'onorevole Tassi, del suo gruppo, ha
  peraltro presentato un progetto di diverso tenore.
     Ringrazia il relatore per il lavoro svolto e sottolinea
  l'importanza delle riflessioni emerse nel corso dell'indagine
  conoscitiva svoltasi nella scorsa settimana.  Quanto al merito,
  soffermandosi sul terzo comma del testo proposto dal relatore,
  che fa riferimento alla sospensione del processo, ricorda che
  ipotesi di sospensione sono attualmente previste dagli
  articoli 3 e 344 del codice di procedura penale.  L'ipotesi
  prevista dal relatore si concretizza come una fattispecie
  nuova.  Al riguardo, ritiene che si debba riflettere sul fatto
  che, qualora si dovesse svolgere un processo che veda imputati
  parlamentari e cittadini, l'eventuale deliberazione di
  sospensione presa dalla Camera nei confronti dell'imputato
  parlamentare potrebbe provocare una disparità di posizione tra
  gli imputati.  Pone questa riflessione alla valutazione del
  relatore e della Commissione, ritenendo che il legislatore non
  debba mai sostituirsi all'autorità giudiziaria.
     Il deputato Alfredo GALASSO (gruppo del movimento per la
  democrazia: la Rete) ritiene che la proposta del relatore
  relativa alla riforma del primo e del secondo comma
  dell'articolo 68 sia ormai giunta ad una sufficiente fase di
  elaborazione; pertanto su di essa propone una rapida decisione
  da parte della Commissione.
     Per quanto riguarda invece la formulazione di cui al terzo
  comma, ritiene che le modifiche proposte, probabilmente
  causerebbero più problemi di quanto non si intenda risolvere.
  Per tale motivo ribadisce la propria posizione favorevole
  all'abrogazione dell'autorizzazione a procedere in
  giudizio.
     In conclusione, chiede al Presidente di prevedere nei
  prossimi giorni un calendario dei lavori che consenta il
  rispetto del termine dei trenta giorni cui la Commissione è
  chiamata a riferire all'Assemblea.
     Il deputato Publio FIORI (gruppo della DC), dopo aver
  ringraziato il relatore per l'ottimo lavoro svolto, rileva
  come il testo proposto possa essere una buona base per
 
                              Pag. 45
 
  l'approfondimento delle questioni relative alla riforma
  dell'articolo 68 sulle quali chiede che sia consentita ai
  gruppi parlamentari una pausa di riflessione.
     Il deputato Marcello Luigi LAZZATI (gruppo della lega
  nord), dopo aver ringraziato il relatore per il buon lavoro,
  nel merito della proposta di testo unificato deve osservare
  come sostanzialmente, tralasciando alcune indicazioni espresse
  in talune proposte presentate e pervenute anche nel corso
  dell'indagine conoscitiva, si propone il mantenimento
  dell'istituto dell'autorizzazione a procedere, seppur
  modificato.  Concorda quindi con le osservazioni del collega
  Senese, laddove rilevava come nella proposta del relatore non
  fosse chiaro se la deliberazione da parte della Camera di
  appartenenza dovesse essere correlata o meno dalle prove fino
  a quel momento assunte dalla magistratura.  Inoltre si chiede
  se la dizione "esclusivo esercizio delle loro funzioni" di cui
  al primo comma non sia pleonastica.  In conclusione, ribandendo
  la posizione del proprio gruppo contraria al mantenimento
  dell'autorizzazione a procedere, e quindi all'ipotesi del
  terzo comma come proposto dal relatore, chiede che la
  Commissione riferisca all'Assemblea entro il termine
  stabilito.
     Il relatore Carlo CASINI (gruppo della DC) riferendosi
  all'intervento dell'onorevole Senese osserva che, secondo
  l'ipotesi presentanta, a suo avviso la Camera prima di
  disporre un eventuale sospensione del processo debba conoscere
  gli atti del procedimento.  Quanto alle osservazioni
  dell'onorevole Berselli, ne prende atto.
     La Commissione approva la proposta del Presidente di
  adottare come testo base per l'ulteriore  iter  di esame
  il testo unificato proposto dal relatore.
     Il Presidente Ciso GITTI dopo aver sottolineato che la
  Commissione nel termine di 30 giorni è arrivata all'adozione
  di un testo base, propone alla Commissione di rinviare il
  seguito dell'esame a giovedì 25 giugno 1992 per dar modo ad
  ogni gruppo di valutare in maniera approfondita la proposta
  del relatore.
 
     La seduta termina alle 19,40.
 
                              Pag. 46
 
 
DATA=920617 FASCID=SMC11-13 TIPOSTA=SMC LEGISL=11 NCOMM=19 SEDE=RE NSTA=0013 TOTPAG=0061 TOTDOC=0031 NDOC=0017 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C19D F PAGINIZ=0039 RIGINIZ=001 PAGFIN=0046 RIGFIN=001 UPAG=NO PAGEIN=39 PAGEFIN=46 SORTRES=9206173 SORTDDL= FASCIDC=11SMC 00013 SORTNAV=59206170 00013 b00000 ZZSMC13 NDOC0017 TIPDOCB DOCTIT0017 NDOC0017



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