| 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1992 e a lire 60
miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Interventi per il potenziamento delle attività di restauro,
recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio
culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in
attuazione di piani paesistici regionali e per il
potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il
restauro".
2. All'onere derivante dalla applicazione dell'articolo 10
si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 1534 dello stato di previsione del Ministero per i
beni culturali e ambientali per l'anno 1992, e corrispondenti
capitoli per gli esercizi successivi.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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