| 1. Il personale militare volontario femminile presta
servizio non armato con destinazione preferenziale, salve le
esigenze di servizio, nella regione di residenza ove
normalmente risiede.
2. In particolare, in tempo di guerra:
a) non è impiegato in reparti o gruppi di
combattimento;
b) a domanda, può prestare servizio in zone
operative, su mezzi aerei, navali o terrestri adibiti al
soccorso e allo sgombero dei feriti e degli ammalati.
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