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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


18585
ALA0008-0029
Allegato A n. 8 del 17 giugno 1992 (ALA11-8)
(suddiviso in 39 Unità Documento)
Unità Documento n.29 (che inizia a pag.161 dello stampato)
...COMUNICAZIONI
...COMUNICAZIONI
Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.
ZZALA ZZRES ZZALA170692 ZZALA920617 ZZALA000692 ZZALA000092 ZZALA8 ZZ11
      A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo
  1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:
    con lettera in data 27 maggio 1992, copia della sentenza n.
  232 del 18 maggio 1992 (doc. VII, n. 26), con la quale ha
  dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 97,
  primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
  dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle
  norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
  militari dello Stato), nella parte in cui non determina la
  misura della retribuzione, oltre la quale non compete la
  tredicesima mensilità;
    con lettera in data 3 giugno 1992, copia della sentenza n.
  241 del 20 maggio 1992 (doc. VII, n. 32), con la quale ha
  dichiarato la illegittimità costituzionale del secondo comma
  dell'articolo 519 del codice di procedura penale:
      a)  nella parte in cui, nei casi previsti
  dall'articolo 516 del codice di procedura penale, non consente
  al pubblico ministero e alle parti private diverse
  dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove;
      b)  dell'inciso "a norma dell'articolo 507";
    con lettera in data 3 giugno 1992, copia della sentenza n.
  242 del 20 maggio 1992 (doc. VII, n. 33), con la quale ha
  dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 69
  della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni
  di immobili urbani), nella parte in cui non prevede che
  l'obbligo del locatore di corrispondere al conduttore
  l'indennità per l'avviamento commerciale non ricorre quando
  causa di cessazione del rapporto è un provvedimento della
  pubblica amministrazione che esclude indefinitamente
  l'utilizzazione economica dell'immobile;
    con lettera in data 3 giugno 1992, copia della sentenza n.
  243 del 20 maggio 1992 (doc. VII, n. 34), con la quale ha
  dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2,
  quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma
  della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei
  geometri);
    con lettera in data 3 giugno 1992, copia della sentenza n.
  254 del 18 maggio 1992 (doc. VII, n. 41), con la quale ha
  dichiarato:
      a)  la illegittimità costituzionale dell'articolo 513,
  secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in
  cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la
  lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma
  del medesimo articolo rese dalle persone indicate
  nell'articolo 210, qualora queste si avvalgano della facoltà
  di non rispondere;
 
                              Pag. 162
 
      b)  non fondata la questione di legittimità
  costituzionale dell'articolo 2, n. 76, della legge 16 febbraio
  1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica
  per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale),
  sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 112 della
  Costituzione, dal tribunale di Roma con l'ordinanza del 28
  giugno 1991 di cui in epigrafe;
    con lettera in data 3 giugno 1992, copia della sentenza n.
  255 del 18 maggio 1992 (doc. VII, n. 42), con la quale ha
  dichiarato:
    l'illegittimità costituzionale dell'articolo 500, terzo
  comma, del codice di procedura penale;
    l'illegittimità costituzionale dell'articolo 500, quarto
  comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
  prevede l'acquisizione del fascicolo per il dibattimento, se
  sono state utilizzate per le contestazioni previste dai commi
  primo e secondo delle dichiarazioni precedentemente rese dal
  testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero;
    visto l'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
  l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, n. 76, della
  legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo
  della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di
  procedura penale), nella parte in cui prevede il potere del
  giudice di allegare nel fascicolo processuale, tra gli atti
  utilizzati per le contestazioni, solo le sommarie informazioni
  assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel
  corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza
  del fatto, e non anche le dichiarazioni precedentemente rese
  dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico
  ministero;
    con lettera in data 8 giugno 1992, copia della sentenza n.
  256 del 1^ giugno 1992 (doc. VII, n. 43), con la quale ha
  dichiarato:
    "1) la illegittimità costituzionale dell'articolo 5,
  quattordicesimo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 407
  (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di
  finanza pubblica 1991-93), nella parte in cui, nella
  determinazione del contributo dovuto dai soggetti ivi
  contemplati al primo alinea, non è consentita prova contraria
  di un minore effettivo imponibile;
    2) per effetto dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953,
  n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5,
  quattordicesimo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
  nella parte in cui, per gli altri soggetti ivi contemplati
  (coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi
  concedenti, nonché per ciascun componente attivo dei
  rispettivi nuclei familiari), non è consentita, nella
  determinazione del contributo dovuto, prova contraria di un
  effettivo minore imponibile;
    3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale
  dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41
  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
  pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986) e
  dell'articolo 10 della legge 11 marzo 1988, n. 67
  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
  pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), in
  riferimento agli articoli 3, 53 e 97 della Costituzione,
  sollevate dal pretore di La Spezia e dal tribunale di Ravenna
  con le ordinanze in epigrafe";
    con lettera in data 8 giugno 1992, copia della sentenza n.
  257 del 1^ giugno 1992 (doc. VII, n. 44) con la quale la Corte
  ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo
  19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613
  (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità,
  la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività
  commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento
  degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi),
  nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della
  pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale
  commercianti in caso di cumulo con pensione di riversibilità a
  carico dell'ENPALS".
 
                              Pag. 163
 
    La Corte costituzionale ha altresì depositato in
  cancelleria copia delle seguenti sentenze:
    n. 208 del 16 aprile 1992 (doc. VII, n. 21), con la quale
  ha dichiarato:
    a)  non fondate le questioni di illegittimità
  costituzionale dell'articolo 9, primo comma, della legge della
  regione Sardegna 23 ottobre 1978, n. 62 (I controlli sugli
  enti locali), come modificato dall'articolo 1 della legge
  regionale 26 gennaio 1989, n. 6, sollevate, in riferimento
  all'articolo 46 dello Statuto speciale per la Regione
  Sardegna, dal tribunale amministrativo regionale della
  Sardegna, con le ordinanze indicate in epigrafe;
    b)  inammissibili le questioni di legittimità
  costituzionale dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987,
  n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), e
  successive modifiche, sollevate dal tribunale amministrativo
  regionale della Sardegna, in riferimento all'articolo 97,
  primo e terzo comma, della Costituzione, con le ordinanze
  indicate in epigrafe;
    n. 210 del 4 maggio 1992 (doc. VII, n. 22), con la quale ha
  dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
  questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5,
  secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726
  (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli
  occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 19
  dicembre 1984, n. 863;
    n. 211 del 4 maggio 1992 (doc. VII, n. 23), con la quale ha
  dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al
  ricorso indicato in epigrafe;
    n. 220 del 7 maggio 1992 (doc. VII, n. 24), con la quale ha
  dichiarato che spetta allo Stato adottare la disciplina di cui
  al decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324,
  recante "Regolamento delle modalità organizzative e di
  funzionamento dell'albo nazionale delle imprese esercenti
  servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonché
  dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti di
  iscrizione";
    n. 221 del 7 maggio 1992 (doc. VII, n. 25), con la quale ha
  dichiarato manifestamente inammissibile la questione di
  legittimità costituzionale dell'articolo 7, quarto e quinto
  comma, della legge della regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25
  (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre
  civiche), sollevata, in riferimento agli articoli 76 e 77
  della Costituzione, dal commissario per il riordinamento degli
  usi civici in Abruzzo con l'ordinanza indicata in epigrafe;
    non fondata la questione di legittimità costituzionale
  dell'articolo 7, quarto e quinto comma, della legge regionale
  citata, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118
  della Costituzione, dal nominato commissario con la medesima
  ordinanza;
    n. 233 del 18 maggio 1992 (doc. VII, n. 27), con la quale
  ha dichiarato:
    che spettano allo Stato, e per esso all'ISPESL, i compiti
  enunciati negli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro
  della sanità 24 giugno 1991, n. 322, recante "Regolamento dei
  servizi dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
  sicurezza del lavoro";
    che spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e
  dell'ordinamento dei servizi dell'ISPESL, con l'osservanza,
  quanto al dipartimento periferico con sede in Bolzano, delle
  norme dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e
  delle relative disposizioni di attuazione in materia di
  proporzionale etnica e di bilinguismo nei pubblici uffici;
    n. 234 del 18 maggio 1992 (doc. VII, n. 28), con la quale
  ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità
  costituzionale dell'articolo 623 del codice di procedura
  civile, in riferimento agli articoli 3 e 24 della
  Costituzione, sollevata dal giudice istruttore presso il
  tribunale di Asti con l'ordinanza in epigrafe;
 
                              Pag. 164
 
    n. 235 del 18 maggio 1992 (doc. VII, n. 29), con la quale
  ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di
  attibuzione, promosso dal Presidente del Consiglio dei
  ministri in relazione alle due note emanate dall'assessore
  alla sanità della regione Umbria il 4 marzo (n. 2612/IX) e il
  9 ottobre 1991 (n. 12255/IX), concernenti la riorganizzazione
  dei servizi amministrativi delle unità sanitarie locali di
  detta regione e l'indizione di concorsi riservati al personale
  già in servizio;
    n. 236 del 18 maggio 1992 (doc. VII, n. 30), con la quale
  ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
  costituzionale della legge 21 febbraio 1989, n. 68
  (Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico
  amministrativo delle università), sollevata, in riferimento
  all'articolo 36 della Costituzione, dal tribunale
  amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza
  indicata in epigrafe;
    n. 237 del 18 maggio 1992 (doc. VII, n. 31), con la quale
  ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
  costituzionale dell'articolo 7, quarto comma, della legge
  della regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di
  usi civici e gestione delle terre civiche), sollevata, in
  riferimento agli articoli 24, 117 e 118 della Costituzione,
  dal tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo con
  l'ordinanza indicata in epigrafe;
    n. 244 del 20 maggio 1992 (doc. VII, n. 35), con la quale
  ha dichiarato:
    1) che non spetta allo Stato dettare, nei confronti delle
  province autonome, le direttive contemplate nell'articolo 9,
  secondo comma, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e,
  conseguentemente, annulla  in parte qua  il decreto del
  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15
  febbraio 1991 (Direttive alle regioni e alle province autonome
  di Trento e di Bolzano per uniformare i criteri di valutazione
  delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di
  erogazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1991,
  n. 10), pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  della
  Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 1991;
    2) inammissibile il ricorso proposto dalla provincia di
  Bolzano avverso il decreto del Ministro dell'industria 17
  luglio 1991 (Modalità di concessione ed erogazione dei
  contributi di cui all'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991,
  n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico
  nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di
  risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
  energia), pubblicato nel supplemento ordinario alla
  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 188 del
  12 agosto 1991;
    n. 245 del 20 maggio 1992 (doc. VII, n. 36) con la quale ha
  dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di
  attribuzione proposto dalla provincia autonoma di Bolzano nei
  confronti del decreto del Ministro dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1991 (Norme transitorie
  per il contenimento dei consumi energetici), pubblicato nel
  supplemento ordinario della  Gazzetta Ufficiale  n. 241
  del 14 ottobre 1991;
    n. 246 del 20 maggio 1992 (doc. VII, n. 37) con la quale ha
  dichiarato non fondate le questioni di legittimità
  costituzionale dell'articolo 6, commi primo e secondo, del
  decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in
  materia previdenziale), convertito nella legge 1^ giugno 1991,
  n. 166 (Conversione in legge, con modificazioni, del
  decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, recante disposizioni
  urgenti in materia previdenziale), sollevate con le ordinanze
  indicate in epigrafe, in riferimento agli articoli 3 e 38
  della Costituzione;
    n. 247 del 20 maggio 1992 (doc. VII, n. 38) con la quale ha
  dichiarato inammissibile la questione di legittimità
  costituzionale degli articoli 25, ultimo comma, della legge 23
  dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario
  nazionale), e 1 della legge Regione Liguria 14 dicembre 1976,
  n. 41 (Norme modificative ed integrative in materia di
  assistenza ospedaliera), in riferimento agli articoli 3 e 32
  della Costituzione, sollevata dal tribunale di Genova con
  l'ordinanza in epigrafe;
 
                              Pag. 165
 
    n. 248 del 20 maggio 1992 (doc. VII, n. 39) con la quale ha
  dichiarato non fondata la questione di legittimità
  costituzionale dell'articolo 314, terzo comma, del codice di
  procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e
  24, ultimo comma, della Costituzione, dalla corte di appello
  di Bari con l'ordinanza in epigrafe;
    n. 249 del 20 maggio 1992 (doc. VII, n. 40) con la quale ha
  dichiarato non fondata la questione di legittimità
  costituzionale dell'articolo 1, terzo comma, della legge 26
  luglio 1978, n. 417 (Adeguamento del trattamento economico di
  missione e di trasferimento dei dipendenti statali),
  sollevata, in riferimento agli articoli 36 e 3 della
  Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della
  Basilicata con l'ordinanza in epigrafe;
    n. 258 del 1^ giugno 1992 (doc. VII, n. 45) con la quale ha
  dichiarato non fondata la questione di legittimità
  costituzionale dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14
  aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle
  assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia,
  per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e
  sostituzione dell'assicurazione per la maternità con
  l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità),
  convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, come modificato
  dall'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463
  (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
  contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari
  settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
  termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638,
  sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della
  Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza
  indicata in epigrafe;
    n. 259 del 1^ giugno 1992 (doc. VII, n. 46) con la quale ha
  dichiarato non fondata la questione di legittimità
  costituzionale dell'articolo 21, quinto comma, della legge 3
  gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli
  ingegneri e gli architetti), sollevata, in riferimento agli
  articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal
  pretore di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe;
    n. 260 del 1^ giugno 1992 (doc. VII, n. 47) con la quale ha
  dichiarato non fondata la questione di legittimità
  costituzionale dell'articolo 380, comma secondo, lettera
  g),  del codice di procedura penale in relazione
  all'articolo 5, ultimo comma, della legge 18 aprile 1975, n.
  110 (Norme integrative della disciplina vigente per il
  controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) in
  riferimento all'articolo 3 della Costituzione sollevata dal
  giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
  Torino con ordinanza del 7 settembre 1991;
    n. 261 del 1^ giugno 1992 (doc. VII, n. 48) con la quale ha
  dichiarato non fondata la questione di legittimità
  costituzionale dell'articolo 34, secondo comma, del codice di
  procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 76 e
  77 della Costituzione dal giudice per le indagini preliminari
  presso il tribunale di Napoli con ordinanza del 21 novembre
  1991;
    n. 263 del 1^ giugno 1992 (doc. VII, n. 49) con la quale ha
  dichiarato che spetta allo Stato disporre con l'atto di
  indirizzo e di coordinamento di cui al decreto del Presidente
  della Repubblica 14 settembre 1991 (Atto di indirizzo e
  coordinamento alle regioni per l'attivazione dei servizi per
  il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e
  patologie correlate) indicazioni orientative per la
  ripartizione dei posti disponibili per il trattamento a
  domicilio dei malati di AIDS da attuarsi in correlazione al
  disposto dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1990, n. 135;
    n. 264 del 1^ giugno 1992 (doc. VII, n. 50) con la quale ha
  dichiarato non fondata la questione di legittimità
  costituzionale dell'articolo 35 della legge 27 luglio 1978, n.
  392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), in
  riferimento agli articoli 3, primo comma, e 42, secondo comma,
  della Costituzione, sollevata dal pretore di Verona con
  l'ordinanza in epigrafe;
 
                              Pag. 166
 
    n. 265 del 1^ giugno 1992 (doc. VII, n. 51) con la quale ha
  dichiarato la inammissibilità della questione di legittimità
  costituzionale dell'articolo 10 della legge 2 febbraio 1973,
  n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per
  gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del
  trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e
  dei rappresentanti di commercio), in riferimento agli articoli
  3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione,
  sollevata dal pretore di Modena, con l'ordinanza in epigrafe;
    n. 266 del 1^ giugno 1992 (doc. VII, n. 52) con la quale ha
  dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
  questione di legittimità costituzionale degli articoli 444 e
  448 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento
  all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Velletri -
  sezione distaccata di Genzano - con ordinanza dell'8 ottobre
  1991;
    n. 267 del 1^ giugno 1992 (doc. VII, n. 53) con la quale ha
  dichiarato inammissibile la questione di legittimità
  costituzionale dell'articolo 2, comma 1- bis  del
  decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella
  legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia
  previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
  pubblica, disposizioni per taluni settori della pubblica
  amministrazione e proroga di taluni termini), come modificato
  dal decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge
  7 dicembre 1989, n. 389 (Disposizioni urgenti in materia di
  evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali,
  di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei
  patronati), in riferimento agli articoli 3, 24 e 27 della
  Costituzione, sollevata dal pretore di Alessandria con
  l'ordinanza in epigrafe;
    n. 269 del 3 giugno 1992 (doc. VII, n. 54) con la quale ha
  dichiarato non fondata la questione di legittimità
  costituzionale dell'articolo 20 del codice di procedura
  civile, in riferimento all'articolo 25, comma primo, della
  Costituzione, sollevata dal pretore di Brescia con l'ordinanza
  indicata in epigrafe.
 
DATA=920617 FASCID=ALA11-8 TIPOSTA=ALA LEGISL=11 NCOMM= SEDE= NSTA=0008 TOTPAG=0036 TOTDOC=0039 NDOC=0029 TIPDOC=C DOCTIT=0000 COMM= PAGINIZ=0029 RIGINIZ=023 PAGFIN=0034 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=161 PAGEFIN=166 SORTRES=9206175 SORTDDL= FASCIDC=11ALA 00008 SORTNAV=59206172 00008 300000 ZZALA8 NDOC0029 TIPDOCC DOCTIT0029 NDOC0029



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