| A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo
1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:
con lettera in data 27 maggio 1992, copia della sentenza n.
232 del 18 maggio 1992 (doc. VII, n. 26), con la quale ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 97,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato), nella parte in cui non determina la
misura della retribuzione, oltre la quale non compete la
tredicesima mensilità;
con lettera in data 3 giugno 1992, copia della sentenza n.
241 del 20 maggio 1992 (doc. VII, n. 32), con la quale ha
dichiarato la illegittimità costituzionale del secondo comma
dell'articolo 519 del codice di procedura penale:
a) nella parte in cui, nei casi previsti
dall'articolo 516 del codice di procedura penale, non consente
al pubblico ministero e alle parti private diverse
dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove;
b) dell'inciso "a norma dell'articolo 507";
con lettera in data 3 giugno 1992, copia della sentenza n.
242 del 20 maggio 1992 (doc. VII, n. 33), con la quale ha
dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 69
della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni
di immobili urbani), nella parte in cui non prevede che
l'obbligo del locatore di corrispondere al conduttore
l'indennità per l'avviamento commerciale non ricorre quando
causa di cessazione del rapporto è un provvedimento della
pubblica amministrazione che esclude indefinitamente
l'utilizzazione economica dell'immobile;
con lettera in data 3 giugno 1992, copia della sentenza n.
243 del 20 maggio 1992 (doc. VII, n. 34), con la quale ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2,
quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma
della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei
geometri);
con lettera in data 3 giugno 1992, copia della sentenza n.
254 del 18 maggio 1992 (doc. VII, n. 41), con la quale ha
dichiarato:
a) la illegittimità costituzionale dell'articolo 513,
secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in
cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la
lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma
del medesimo articolo rese dalle persone indicate
nell'articolo 210, qualora queste si avvalgano della facoltà
di non rispondere;
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b) non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 2, n. 76, della legge 16 febbraio
1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica
per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale),
sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 112 della
Costituzione, dal tribunale di Roma con l'ordinanza del 28
giugno 1991 di cui in epigrafe;
con lettera in data 3 giugno 1992, copia della sentenza n.
255 del 18 maggio 1992 (doc. VII, n. 42), con la quale ha
dichiarato:
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 500, terzo
comma, del codice di procedura penale;
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 500, quarto
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede l'acquisizione del fascicolo per il dibattimento, se
sono state utilizzate per le contestazioni previste dai commi
primo e secondo delle dichiarazioni precedentemente rese dal
testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero;
visto l'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, n. 76, della
legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo
della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di
procedura penale), nella parte in cui prevede il potere del
giudice di allegare nel fascicolo processuale, tra gli atti
utilizzati per le contestazioni, solo le sommarie informazioni
assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel
corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza
del fatto, e non anche le dichiarazioni precedentemente rese
dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico
ministero;
con lettera in data 8 giugno 1992, copia della sentenza n.
256 del 1^ giugno 1992 (doc. VII, n. 43), con la quale ha
dichiarato:
"1) la illegittimità costituzionale dell'articolo 5,
quattordicesimo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 407
(Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di
finanza pubblica 1991-93), nella parte in cui, nella
determinazione del contributo dovuto dai soggetti ivi
contemplati al primo alinea, non è consentita prova contraria
di un minore effettivo imponibile;
2) per effetto dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5,
quattordicesimo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
nella parte in cui, per gli altri soggetti ivi contemplati
(coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi
concedenti, nonché per ciascun componente attivo dei
rispettivi nuclei familiari), non è consentita, nella
determinazione del contributo dovuto, prova contraria di un
effettivo minore imponibile;
3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986) e
dell'articolo 10 della legge 11 marzo 1988, n. 67
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), in
riferimento agli articoli 3, 53 e 97 della Costituzione,
sollevate dal pretore di La Spezia e dal tribunale di Ravenna
con le ordinanze in epigrafe";
con lettera in data 8 giugno 1992, copia della sentenza n.
257 del 1^ giugno 1992 (doc. VII, n. 44) con la quale la Corte
ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo
19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613
(Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività
commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento
degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi),
nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della
pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale
commercianti in caso di cumulo con pensione di riversibilità a
carico dell'ENPALS".
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La Corte costituzionale ha altresì depositato in
cancelleria copia delle seguenti sentenze:
n. 208 del 16 aprile 1992 (doc. VII, n. 21), con la quale
ha dichiarato:
a) non fondate le questioni di illegittimità
costituzionale dell'articolo 9, primo comma, della legge della
regione Sardegna 23 ottobre 1978, n. 62 (I controlli sugli
enti locali), come modificato dall'articolo 1 della legge
regionale 26 gennaio 1989, n. 6, sollevate, in riferimento
all'articolo 46 dello Statuto speciale per la Regione
Sardegna, dal tribunale amministrativo regionale della
Sardegna, con le ordinanze indicate in epigrafe;
b) inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), e
successive modifiche, sollevate dal tribunale amministrativo
regionale della Sardegna, in riferimento all'articolo 97,
primo e terzo comma, della Costituzione, con le ordinanze
indicate in epigrafe;
n. 210 del 4 maggio 1992 (doc. VII, n. 22), con la quale ha
dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5,
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726
(Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli
occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 19
dicembre 1984, n. 863;
n. 211 del 4 maggio 1992 (doc. VII, n. 23), con la quale ha
dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al
ricorso indicato in epigrafe;
n. 220 del 7 maggio 1992 (doc. VII, n. 24), con la quale ha
dichiarato che spetta allo Stato adottare la disciplina di cui
al decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324,
recante "Regolamento delle modalità organizzative e di
funzionamento dell'albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonché
dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti di
iscrizione";
n. 221 del 7 maggio 1992 (doc. VII, n. 25), con la quale ha
dichiarato manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 7, quarto e quinto
comma, della legge della regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25
(Norme in materia di usi civici e gestione delle terre
civiche), sollevata, in riferimento agli articoli 76 e 77
della Costituzione, dal commissario per il riordinamento degli
usi civici in Abruzzo con l'ordinanza indicata in epigrafe;
non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 7, quarto e quinto comma, della legge regionale
citata, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118
della Costituzione, dal nominato commissario con la medesima
ordinanza;
n. 233 del 18 maggio 1992 (doc. VII, n. 27), con la quale
ha dichiarato:
che spettano allo Stato, e per esso all'ISPESL, i compiti
enunciati negli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro
della sanità 24 giugno 1991, n. 322, recante "Regolamento dei
servizi dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro";
che spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e
dell'ordinamento dei servizi dell'ISPESL, con l'osservanza,
quanto al dipartimento periferico con sede in Bolzano, delle
norme dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e
delle relative disposizioni di attuazione in materia di
proporzionale etnica e di bilinguismo nei pubblici uffici;
n. 234 del 18 maggio 1992 (doc. VII, n. 28), con la quale
ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 623 del codice di procedura
civile, in riferimento agli articoli 3 e 24 della
Costituzione, sollevata dal giudice istruttore presso il
tribunale di Asti con l'ordinanza in epigrafe;
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n. 235 del 18 maggio 1992 (doc. VII, n. 29), con la quale
ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di
attibuzione, promosso dal Presidente del Consiglio dei
ministri in relazione alle due note emanate dall'assessore
alla sanità della regione Umbria il 4 marzo (n. 2612/IX) e il
9 ottobre 1991 (n. 12255/IX), concernenti la riorganizzazione
dei servizi amministrativi delle unità sanitarie locali di
detta regione e l'indizione di concorsi riservati al personale
già in servizio;
n. 236 del 18 maggio 1992 (doc. VII, n. 30), con la quale
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale della legge 21 febbraio 1989, n. 68
(Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico
amministrativo delle università), sollevata, in riferimento
all'articolo 36 della Costituzione, dal tribunale
amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza
indicata in epigrafe;
n. 237 del 18 maggio 1992 (doc. VII, n. 31), con la quale
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 7, quarto comma, della legge
della regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di
usi civici e gestione delle terre civiche), sollevata, in
riferimento agli articoli 24, 117 e 118 della Costituzione,
dal tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo con
l'ordinanza indicata in epigrafe;
n. 244 del 20 maggio 1992 (doc. VII, n. 35), con la quale
ha dichiarato:
1) che non spetta allo Stato dettare, nei confronti delle
province autonome, le direttive contemplate nell'articolo 9,
secondo comma, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e,
conseguentemente, annulla in parte qua il decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15
febbraio 1991 (Direttive alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano per uniformare i criteri di valutazione
delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di
erogazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1991,
n. 10), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 1991;
2) inammissibile il ricorso proposto dalla provincia di
Bolzano avverso il decreto del Ministro dell'industria 17
luglio 1991 (Modalità di concessione ed erogazione dei
contributi di cui all'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del
12 agosto 1991;
n. 245 del 20 maggio 1992 (doc. VII, n. 36) con la quale ha
dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di
attribuzione proposto dalla provincia autonoma di Bolzano nei
confronti del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1991 (Norme transitorie
per il contenimento dei consumi energetici), pubblicato nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 241
del 14 ottobre 1991;
n. 246 del 20 maggio 1992 (doc. VII, n. 37) con la quale ha
dichiarato non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'articolo 6, commi primo e secondo, del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in
materia previdenziale), convertito nella legge 1^ giugno 1991,
n. 166 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, recante disposizioni
urgenti in materia previdenziale), sollevate con le ordinanze
indicate in epigrafe, in riferimento agli articoli 3 e 38
della Costituzione;
n. 247 del 20 maggio 1992 (doc. VII, n. 38) con la quale ha
dichiarato inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli articoli 25, ultimo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario
nazionale), e 1 della legge Regione Liguria 14 dicembre 1976,
n. 41 (Norme modificative ed integrative in materia di
assistenza ospedaliera), in riferimento agli articoli 3 e 32
della Costituzione, sollevata dal tribunale di Genova con
l'ordinanza in epigrafe;
Pag. 165
n. 248 del 20 maggio 1992 (doc. VII, n. 39) con la quale ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 314, terzo comma, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e
24, ultimo comma, della Costituzione, dalla corte di appello
di Bari con l'ordinanza in epigrafe;
n. 249 del 20 maggio 1992 (doc. VII, n. 40) con la quale ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 1, terzo comma, della legge 26
luglio 1978, n. 417 (Adeguamento del trattamento economico di
missione e di trasferimento dei dipendenti statali),
sollevata, in riferimento agli articoli 36 e 3 della
Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della
Basilicata con l'ordinanza in epigrafe;
n. 258 del 1^ giugno 1992 (doc. VII, n. 45) con la quale ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14
aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle
assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia,
per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e
sostituzione dell'assicurazione per la maternità con
l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità),
convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, come modificato
dall'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463
(Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari
settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638,
sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della
Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza
indicata in epigrafe;
n. 259 del 1^ giugno 1992 (doc. VII, n. 46) con la quale ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 21, quinto comma, della legge 3
gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli
ingegneri e gli architetti), sollevata, in riferimento agli
articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal
pretore di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe;
n. 260 del 1^ giugno 1992 (doc. VII, n. 47) con la quale ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 380, comma secondo, lettera
g), del codice di procedura penale in relazione
all'articolo 5, ultimo comma, della legge 18 aprile 1975, n.
110 (Norme integrative della disciplina vigente per il
controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) in
riferimento all'articolo 3 della Costituzione sollevata dal
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Torino con ordinanza del 7 settembre 1991;
n. 261 del 1^ giugno 1992 (doc. VII, n. 48) con la quale ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 34, secondo comma, del codice di
procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 76 e
77 della Costituzione dal giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Napoli con ordinanza del 21 novembre
1991;
n. 263 del 1^ giugno 1992 (doc. VII, n. 49) con la quale ha
dichiarato che spetta allo Stato disporre con l'atto di
indirizzo e di coordinamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 settembre 1991 (Atto di indirizzo e
coordinamento alle regioni per l'attivazione dei servizi per
il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e
patologie correlate) indicazioni orientative per la
ripartizione dei posti disponibili per il trattamento a
domicilio dei malati di AIDS da attuarsi in correlazione al
disposto dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1990, n. 135;
n. 264 del 1^ giugno 1992 (doc. VII, n. 50) con la quale ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 35 della legge 27 luglio 1978, n.
392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), in
riferimento agli articoli 3, primo comma, e 42, secondo comma,
della Costituzione, sollevata dal pretore di Verona con
l'ordinanza in epigrafe;
Pag. 166
n. 265 del 1^ giugno 1992 (doc. VII, n. 51) con la quale ha
dichiarato la inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 10 della legge 2 febbraio 1973,
n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per
gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del
trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e
dei rappresentanti di commercio), in riferimento agli articoli
3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione,
sollevata dal pretore di Modena, con l'ordinanza in epigrafe;
n. 266 del 1^ giugno 1992 (doc. VII, n. 52) con la quale ha
dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale degli articoli 444 e
448 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento
all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Velletri -
sezione distaccata di Genzano - con ordinanza dell'8 ottobre
1991;
n. 267 del 1^ giugno 1992 (doc. VII, n. 53) con la quale ha
dichiarato inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 2, comma 1- bis del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella
legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per taluni settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), come modificato
dal decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge
7 dicembre 1989, n. 389 (Disposizioni urgenti in materia di
evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali,
di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei
patronati), in riferimento agli articoli 3, 24 e 27 della
Costituzione, sollevata dal pretore di Alessandria con
l'ordinanza in epigrafe;
n. 269 del 3 giugno 1992 (doc. VII, n. 54) con la quale ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 20 del codice di procedura
civile, in riferimento all'articolo 25, comma primo, della
Costituzione, sollevata dal pretore di Brescia con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
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