| 1. Annualmente il Ministro della difesa, con proprio
decreto, bandisce il concorso per l'arruolamento nel servizio
militare volontario femminile con la indicazione dei posti
disponibili e delle qualificazioni richieste.
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2. L'accoglimento delle domande di arruolamento, nel numero
previsto dalla disponibilità dei posti, è subordinato al
possesso dei requisiti indicati nell'articolo 5 ed all'esito
degli esami di idoneità fisica e di selezione
tecnico-attitudinale.
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