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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


18600
SMC0015-0002
Bollettino Giunte e Commissioni n. 15 del 23 giugno 1992 - edizione definitiva - (SMC11-15)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.3 dello stampato)
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                     COMMISSIONI RIUNITE
     V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)
 
IN SEDE REFERENTE
C818. LAVCOMM
C818.
Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 289, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992 (818). (Parere della I, della II, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI, della XII e della XIII Commis-sione).
(Esame e rinvio).
Martedì 23 giugno 1992, ore 18,5. - Presidenza del Presidente della VI Commissione Manfredo Manfredi. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Franco Fausti, il sottosegretario di Stato per le finanze Stefano De Luca e il sottosegretario di Stato per il tesoro Angelo Pavan.
ZZSMC ZZRES ZZSMC230692 ZZSMC920623 ZZSMC000692 ZZSMC000092 ZZSMC15 ZZ11 ZZD ZZCR ZZC5 ZZC6 ZZRE ZZHH ZZII ZZFF
     In apertura di seduta, il deputato Antonio PARLATO (Gruppo
  del MSI-destra nazionale) ritiene si debbano preliminarmente
  chiarire talune questioni relative all'ordine dei lavori delle
  Commissioni.  Prospetta, in primo luogo, l'opportunità di un
  chiarimento in ordine alla possibilità stessa delle
  Commissioni di procedere all'esame del provvedimento nel corso
  di una crisi di Governo e, in secondo luogo, in ordine alla
  capacità delle Commissioni di decidere su un provvedimento
  finanziario senza conoscere il quadro complessivo di
  riferimento entro il quale muoversi anche attraverso la
  predisposizione di eventuali emendamenti.
     Il Presidente Manfredo MANFREDI fa presente, quanto alla
  prima questione, che in base alla prassi costantemente seguita
  l'esame per la conversione dei decreti-legge è da considerarsi
  un atto dovuto.  E' pertanto preciso dovere delle Commissioni
  procedere all'esame, stante anche la calendarizzazione del
  decreto-legge per la seduta dell'Assemblea prevista per
  giovedì prossimo 25 giugno.  Per quanto riguarda invece la
  seconda questione fa presente che il provvedimento è alla sua
  terza reiterazione e che costituisce un adempimento annuale
  per il trasferimento di fondi alle regioni ed agli enti locali
  la cui responsabilità finanziaria è peraltro già attribuita in
  sede di legge finanziaria.  Fa peraltro presente che, pur nella
  situazione di crisi di Governo, i rappresentanti del Governo
 
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  sono presenti per sostenere il provvedimento in base ai poteri
  del Governo dimissionario per gli atti urgenti e quelli di
  ordinaria amministrazione.
     Al fine di un ordinato svolgimento dei lavori propone,
  quindi, di fissare fin da ora un termine per la presentazione
  di eventuali emendamenti che potrebbe essere stabilito per le
  ore 12 di domani 24 giugno e di dare modo, già nella seduta
  odierna, ai deputati che lo richiedono di intervenire in sede
  di discussione di carattere generale.
     Il deputato Bruno SOLAROLI (Gruppo del PDS) osserva che
  era stato convenuto di svolgere nella seduta odierna le due
  relazioni e di rinviare ad una prossima seduta la discussione
  di carattere generale in modo da consentire un approfondimento
  delle questioni eventualmente svolte nelle relazioni.  Ritiene
  pertanto opportuno mantenere l'ordine dei lavori che era stato
  prospettato e rinviare quindi alla seduta di domani la
  discussione di carattere generale.
     Il Presidente Manfredo MANFREDI ritiene, tuttavia, che si
  possa fin dalla seduta odierna dare modo ai deputati che lo
  richiedano di intervenire in sede di discussione di carattere
  generale, mantenendo comunque fermo il termine delle ore 12 di
  domani per la presentazione di eventuali emendamenti.
     Dopo che il deputato Sergio COLONI (Gruppo della DC) ha
  concordato con la proposta del Presidente, sottolineando
  tuttavia la problematicità dell'intreccio di convocazioni tra
  la Commissione e l'Aula, il deputato Salvatore GRILLO (Gruppo
  Repubblicano) ritiene che debba essere stabilito come termine
  per la presentazione di emendamenti quello relativo alla fine
  della discussione di carattere generale, onde consentire ai
  deputati la valutazione più approfondita del provvedimento in
  esame.
     Il Presidente Manfredo MANFREDI propone, ove le
  Commissioni consentano, che possa stabilirsi quale termine per
  la presentazione degli emendamenti la mezz'ora successiva alla
  conclusione degli interventi in sede di discussione di
  carattere generale.
     Le Commissioni concordano.
     Il relatore per la V Commissione Giovanni NONNE (gruppo
  del PSI) riferisce sul provvedimento e osserva che il
  decreto-legge in esame, è giunto ormai alla terza
  reiterazione.  Fa presente quindi che esso ripropone il
  problema della mancanza di una disciplina organica del settore
  della finanza locale, tale da evitare il rito annuale del
  ricorso alla decretazione d'urgenza e consentire agli enti
  locali una corretta programmazione delle risorse, come
  richiedono, da un lato, l'autonomia ad essi riconosciuta da
  ultimo con la legge n. 142 del 1990, dall'altro le stesse
  esigenze della finanza pubblica.
     Quanto al primo aspetto, ricorda che la citata legge n.
  142, confermando la normativa precedente, prevede che entro il
  31 ottobre di ogni anno gli enti deliberano il bilancio per
  l'esercizio successivo, corredato di una relazione
  previsionale e programmatica: ciò naturalmente è possibile
  solo in un contesto di certezza delle risorse disponibili,
  mentre anche per l'anno in corso ci si è trovati, al 31
  dicembre, con la normativa in scadenza e con la necessità
  quindi di intevenire con decreto-legge.
     Il decreto-legge in esame, oltre a determinare la quota
  dei trasferimenti erariali (oltre 25.800 miliardi per il 1992)
  e le quote dei mutui della Cassa depositi e prestiti,
  ribadisce il principio della copertura tariffaria del costo
  dei servizi e affronta nuovamente il problema del risanamento
  della gestione e dei bilanci.
     Dopo aver rammentato che le entrate da trasferimento
  statale, prevalentemente di parte corrente, costituiscono la
  parte principale del complesso delle entrate comunali e
  provinciali, fa quindi presente che il complesso dei
  trasferimenti statale agli enti locali è così determinato:
       fondo ordinario per la finanza locale, diretto a
  finanziare la "quota storica" delle spese correnti dei comuni
 
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  e delle province; per il 1992 in fondo ordinario è pari a
  quello del 1991 aumentato del tasso di inflazione programmata
  (4,5 per cento), sia per la province, sia per i comuni
  (complessivi 18,211 miliardi);
       fondo perequativo per la finanza locale, destinato solo
  a comuni e province (complessivi 7,511 miliardi per il 1992),
  ripartito in base ad una serie di "parametri obiettivi"
  diversi per comuni e province.  Anche il fondo perequativo
  viene aumentato del tasso di inflazione programmata, nonché
  del gettito relativo all'addizionale sui consumi di energia
  elettrica;
       fondo per lo sviluppo degli investimenti delle
  amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità
  montane, la cui quantificazione per il 1992 viene ottenuta
  consolidando i contributi spettanti ed assegnati nel 1991
  (11.522,4 miliardi).  L'importo viene maggiorato, a decorrere
  dal 1993, di 203,5 miliardi, di cui 174,5 per i comuni, 24 per
  le province, 5 per le comunità montane.  E' da notare che i
  limiti massimi per abitante per il 1992 sono notevolmente
  inferiori a quelli previsti per il 1991, a loro volta
  inferiori a quelli dell'anno precedente.
     Il decreto-legge in esame determina inoltre il tetto per
  il 1992, dei mutui ventennali che la Cassa depositi e prestiti
  può concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000
  abitanti (importo non inferiore a 150 milioni per ogni ente,
  per un importo complessivo di 900 miliardi).
     Per quanto riguarda l'aspetto relativo alla copertura
  tariffaria del costo dei servizi, il provvedimento (articolo
  3, comma 3 e articolo 4, comma 3) vincola l'erogazione in via
  permanente di parte delle quote perequative alle province
  all'avvenuta dimostrazione di aver ottemperato alle norme
  sulla copertura tariffaria.  Nel frattempo l'erogazione è
  provvisoria e in caso di mancata osservanza l'ente è tenuto
  alla restituzione delle somme mediante trattenuta sui fondi
  perequativi degli anni successivi.
     Osserva quindi che un altro dei punti più qualificanti ed
  innovativi del decreto in esame riguarda la disciplina del
  risanamento finanziario degli enti locali, introdotta a
  seguito di un emendamento approvato dal Senato durante l'esame
  del precedente decreto-legge n. 11 del 1992, ed il ripiano dei
  disavanzi di amministrazione delle regioni.
     Per quanto riguarda gli altri aspetti dell'intervento
  attuato con il decreto-legge in esame, vengono toccati
  numerosi punti per i quali la nuova regolamentazione non
  comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, ma si
  configura come parte integrante dell'azione di
  razionalizzazione e risanamento perseguite con il
  provvedimento stesso.  Le innovazioni più significative
  riguardano il finanziamento dei maggiori oneri di esproprio
  per l'acquisizione di aree destinate ad interventi di pubblica
  utilità, taluni aspetti dell'attività amministrativa e della
  gestione di bilancio degli enti locali nonché la disciplina di
  taluni tributi e diritti il cui gettito è attribuito alle
  regioni ed agli enti locali.
     Rileva, inoltre, che il provvedimento suscita perplessità
  in ordine alla copertura finanziaria di alcune disposizioni;
  il comma 3 dell'articolo 16, in particolare, prevede per i
  comuni la facoltà di aumentare fino al 25 per cento, per il
  1992, le misure di base dell'imposta comunale per l'esercizio
  di imprese, arti e professioni; sottolinea che, al riguardo,
  appare necessario un chiarimento del Governo circa le
  corrispondenti minori entrate per il bilancio dello Stato
  derivanti dalla deducibilità ai fini IRPEG e IRPEF della
  maggior imposta pagata.
     E' altresì necessario un chiarimento del Governo circa gli
  effetti dei commi 3 e 4 dell'articolo 24 sulla gestione degli
  enti di previdenza e degli articoli 19, 27 e 28, sui bilanci
  delle regioni e degli enti locali; ulteriori chiarimenti il
  Governo dovrà fornire sulla capienza delle somme stanziate
  dalla legge n. 10 del 1991 in relazione all'aumento della
  misura dei contributi disposto dal comma 11 dell'articolo
  5.
     Concludendo osserva che, anno dopo anno, l'entità della
  spesa destinata ad investimenti è decrescente e che i fondi
 
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  perequativi rivestono sempre meno tale carattere, essendo
  agganciati ad indici che non tengono conto delle differenze
  sostanziali esistenti tra i diversi comuni; soffermandosi
  sulle maggiori entrate destinate agli enti locali osserva
  quindi che per tal via sarà assai difficile raggiungere
  l'auspicata autonomia impositiva dei predetti enti.
     In considerazione dell'urgenza e dell'importanza del
  provvedimento propone tuttavia, una volta che il Governo abbia
  fornito i richiesti chiarimenti, di riferire favorevolmente
  all'Assemblea sul provvedimento in esame.
     Il relatore per la VI Commissione Wilmo FERRARI (gruppo
  della DC) ricorda che il decreto-legge in esame ripropone il
  testo del decreto-legge n. 11 del 1992 adottato dal Governo
  durante l'ultimo mese della scorsa legislatura e reiterato
  successivamente con il decreto-legge n. 233.  La normativa in
  oggetto attiene essenzialmente al trasferimento, effettuato a
  cadenza annuale, dei fondi a favore degli enti locali secondo
  i dettami della legge 8 giugno 1990, n. 142.  Accanto a norme
  concernenti espressamente la finanza locale, sotto il profilo
  delle dotazioni di bilancio, per fronteggiare i compiti
  istituzionali il decreto-legge in esame contiene anche alcune
  norme propriamente fiscali concernenti tributi già previsti a
  favore degli enti locali nell'ambito della loro autonomia
  finanziaria.
     La prima norma che viene in evidenza a tal riguardo è
  quella degli articoli 6 e 16 del decreto-legge che riguarda la
  ripartizione delle quote dell'ICIAP versate nell'anno e
  dispone altresì modifiche alla disciplina della stessa
  imposta.  La Corte costituzionale, con sentenza n. 103 del
  1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
  dell'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 1989 istitutivo
  dell'ICIAP limitatamente alla parte in cui non consentiva ai
  soggetti passivi d'imposta, con riferiemento all'anno 1989, di
  fornire alcuna prova contraria in ordine alla propria
  redditività.  Alla dichiarata incostituzionalità ha posto
  rimedio la modifica apportata dal decreto-legge n. 332 del
  1989, convertito dalla legge n. 384 del 1989, a seguito della
  quale l'imposta si determina anche in relazione al reddito
  complessivo del soggetto passivo dichiarato ai fini delle
  imposte dirette per l'anno antecedente.
     La misura dell'imposta viene stabilita dal comune tra due
  limiti indicati nell'allegato, in vigore per gli anni
  1989-1991.  Tale allegato fissa i valori limite incrociando i
  settori di attività con le classi di superficie.  L'imposta
  deve essere stabilita con delibera del consiglio comunale da
  adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno.
     L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge in esame prevede
  che in sostituzione delle modalità di distribuzione delle
  quote secondo i criteri stabiliti per l'erogazione del fondo
  perequativo per il 1991, le stesse vengono ripartite con
  riguardo alla popolazione degli stessi comuni al 31 dicembre
  1990, e sulla base dei criteri di attribuzione del fondo
  perequativo ai comuni per il 1990.
     Il comma 2 dell'articolo 6 stabilisce che le quote per la
  ripartizione dell'ICIAP vengono attribuite al netto del
  gettito attribuito agli enti locali a titolo di imposta di
  soggiorno, che viene dal successivo articolo 16, comma 15,
  riconosciuto agli stessi enti anche per il 1992.  Il comma 3
  prevede la non obbligatorietà del rimborso dell'ICIAP
  redistribuita dallo Stato ai comuni fino a quando non saranno
  attribuite agli stessi comuni le necessarie risorse
  finanziarie.
     Quanto alla tariffa dell'ICIAP, l'articolo 16, comma 3,
  prevede che per far fronte alle maggiori spese di competenza
  dei comuni per l'anno 1992 in materia assistenziale, ivi
  comprese quelle relative agli oneri a carico degli indigenti
  per l'assistenza sanitaria, questi possono aumentare fino a 25
  per cento le misure base dell'imposta purché con identica
  percentuale per tutti i settori di attività e per tutte le
  classi di superficie.  Il secondo periodo del comma 3 fissa al
  30 aprile 1992 il termine per l'assunzione da parte dei comuni
  della deliberazione di aumento dell'ICIAP.  A questo proposito
 
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  è da rilevare un effetto di trascinamento sull'IRPEF e IRPEG,
  che produrrà minori entrate.
     L'articolo 16, comma 4, sopprime a partire dal 1992 sia
  l'obbligo di applicazione della piastrina sia l'imposta sui
  cani.  Un'analoga imposta preesistente era già stata soppressa
  dal decreto-legge n. 66 del 1989, convertito dalla legge n.
  144 del 1989.
     L'articolo 16, comma 5, prevede l'estensione alle imprese
  industriali, artigiane ed agricole dell'addizionale regionale
  all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile.
  Tale addizionale è dovuta dai soggetti fornitori alle regioni
  a statuto ordinario in entità commisurate ai metri cubi di gas
  erogati in ciascuna regione.  La misura di tale addizionale
  viene rapportata al quantitativo di gas erogato per la regione
  stessa; viene inoltre stabilito che essa possa variare da un
  minimo di lire 10 per metro cubo fino ad un importo pari alla
  metà del corrispondente tributo erariale.  Resta comunque
  fissato il tetto massimo di lire 50 per metro cubo, anche nel
  caso in cui l'imposta erariale di consumo sul gas metano
  dovesse subire variazioni in aumento.
     Il comma 8 dello stesso articolo 16 dispone che sia
  assoggettato all'addizionale regionale anche il consumo di gas
  metano usato per la produzione di energia elettrica, nonché i
  consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che
  trasformano idrocarburi naturali o artificiali in prodotti
  chimici di natura diversa.  Per questi casi la misura
  dell'addizionale è pari a lire 10 per metro cubo; tale
  disposizione resterà in vigore fino al momento in cui ciascuna
  regione non avrà diversamente stabilito.  Il comma 9 dispone
  che la misura dell'imposta regionale sostitutiva
  dell'addizionale, a carico delle utenze esenti
  dall'applicazione dell'addizionale, sia fissata entro i limiti
  minimo di lire 10 e massimo di lire 50 per metro cubo.  Ricorda
  in proposito che l'articolo 75, comma 7, della legge n. 413
  del 1991 aveva espressamente escluso per le imprese
  industriali ed artigiane l'applicazione sia della addizionale
  sia dell'imposta regionale sostitutiva.  Tale disposizione,
  introdotta a seguito di un emendamento approvato dalla VI
  Commissione (Finanze) della Camera durante l'esame in sede
  referente, mirava ad evitare che la delega concessa al Governo
  con legge n. 158 del 1990 fosse applicata in modo tale che
  l'imposta sostitutiva venga determinata con la medesima misura
  ed in luogo dell'addizionale stessa.
     Ricorda infine che il Senato, in sede di discussione del
  decreto-legge n. 11 del 1992, aveva approvato un emendamento
  soppressivo di queste disposizioni, che il Governo ha inserito
  in sede di reiterazione.  E' questa una modifica sostanziale e
  non formale che abbisogna di approfondimento e di una
  valutazione da parte del Governo: la maggiore entrata prevista
  potrebbe infatti ammontare a 150 miliardi.
     Il Presidente Manfredo MANFREDI rinvia quindi il seguito
  dell'esame del disegno di legge all'ordine del giorno alla
  seduta di domani, 24 giugno 1992, convocata alle ore 17.
 
     La seduta termina alle 19.
 
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DATA=920623 FASCID=SMC11-15 TIPOSTA=SMC LEGISL=11 NCOMM=0506 SEDE=RE NSTA=0015 TOTPAG=0035 TOTDOC=0021 NDOC=0002 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=CR D F PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0008 RIGFIN=001 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=8 SORTRES=9206233 SORTDDL= FASCIDC=11SMC 00015 SORTNAV=59206230 00015 b00000 ZZSMC15 NDOC0002 TIPDOCB DOCTIT0002 NDOC0002



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