| In apertura di seduta, il deputato Antonio PARLATO (Gruppo
del MSI-destra nazionale) ritiene si debbano preliminarmente
chiarire talune questioni relative all'ordine dei lavori delle
Commissioni. Prospetta, in primo luogo, l'opportunità di un
chiarimento in ordine alla possibilità stessa delle
Commissioni di procedere all'esame del provvedimento nel corso
di una crisi di Governo e, in secondo luogo, in ordine alla
capacità delle Commissioni di decidere su un provvedimento
finanziario senza conoscere il quadro complessivo di
riferimento entro il quale muoversi anche attraverso la
predisposizione di eventuali emendamenti.
Il Presidente Manfredo MANFREDI fa presente, quanto alla
prima questione, che in base alla prassi costantemente seguita
l'esame per la conversione dei decreti-legge è da considerarsi
un atto dovuto. E' pertanto preciso dovere delle Commissioni
procedere all'esame, stante anche la calendarizzazione del
decreto-legge per la seduta dell'Assemblea prevista per
giovedì prossimo 25 giugno. Per quanto riguarda invece la
seconda questione fa presente che il provvedimento è alla sua
terza reiterazione e che costituisce un adempimento annuale
per il trasferimento di fondi alle regioni ed agli enti locali
la cui responsabilità finanziaria è peraltro già attribuita in
sede di legge finanziaria. Fa peraltro presente che, pur nella
situazione di crisi di Governo, i rappresentanti del Governo
Pag. 4
sono presenti per sostenere il provvedimento in base ai poteri
del Governo dimissionario per gli atti urgenti e quelli di
ordinaria amministrazione.
Al fine di un ordinato svolgimento dei lavori propone,
quindi, di fissare fin da ora un termine per la presentazione
di eventuali emendamenti che potrebbe essere stabilito per le
ore 12 di domani 24 giugno e di dare modo, già nella seduta
odierna, ai deputati che lo richiedono di intervenire in sede
di discussione di carattere generale.
Il deputato Bruno SOLAROLI (Gruppo del PDS) osserva che
era stato convenuto di svolgere nella seduta odierna le due
relazioni e di rinviare ad una prossima seduta la discussione
di carattere generale in modo da consentire un approfondimento
delle questioni eventualmente svolte nelle relazioni. Ritiene
pertanto opportuno mantenere l'ordine dei lavori che era stato
prospettato e rinviare quindi alla seduta di domani la
discussione di carattere generale.
Il Presidente Manfredo MANFREDI ritiene, tuttavia, che si
possa fin dalla seduta odierna dare modo ai deputati che lo
richiedano di intervenire in sede di discussione di carattere
generale, mantenendo comunque fermo il termine delle ore 12 di
domani per la presentazione di eventuali emendamenti.
Dopo che il deputato Sergio COLONI (Gruppo della DC) ha
concordato con la proposta del Presidente, sottolineando
tuttavia la problematicità dell'intreccio di convocazioni tra
la Commissione e l'Aula, il deputato Salvatore GRILLO (Gruppo
Repubblicano) ritiene che debba essere stabilito come termine
per la presentazione di emendamenti quello relativo alla fine
della discussione di carattere generale, onde consentire ai
deputati la valutazione più approfondita del provvedimento in
esame.
Il Presidente Manfredo MANFREDI propone, ove le
Commissioni consentano, che possa stabilirsi quale termine per
la presentazione degli emendamenti la mezz'ora successiva alla
conclusione degli interventi in sede di discussione di
carattere generale.
Le Commissioni concordano.
Il relatore per la V Commissione Giovanni NONNE (gruppo
del PSI) riferisce sul provvedimento e osserva che il
decreto-legge in esame, è giunto ormai alla terza
reiterazione. Fa presente quindi che esso ripropone il
problema della mancanza di una disciplina organica del settore
della finanza locale, tale da evitare il rito annuale del
ricorso alla decretazione d'urgenza e consentire agli enti
locali una corretta programmazione delle risorse, come
richiedono, da un lato, l'autonomia ad essi riconosciuta da
ultimo con la legge n. 142 del 1990, dall'altro le stesse
esigenze della finanza pubblica.
Quanto al primo aspetto, ricorda che la citata legge n.
142, confermando la normativa precedente, prevede che entro il
31 ottobre di ogni anno gli enti deliberano il bilancio per
l'esercizio successivo, corredato di una relazione
previsionale e programmatica: ciò naturalmente è possibile
solo in un contesto di certezza delle risorse disponibili,
mentre anche per l'anno in corso ci si è trovati, al 31
dicembre, con la normativa in scadenza e con la necessità
quindi di intevenire con decreto-legge.
Il decreto-legge in esame, oltre a determinare la quota
dei trasferimenti erariali (oltre 25.800 miliardi per il 1992)
e le quote dei mutui della Cassa depositi e prestiti,
ribadisce il principio della copertura tariffaria del costo
dei servizi e affronta nuovamente il problema del risanamento
della gestione e dei bilanci.
Dopo aver rammentato che le entrate da trasferimento
statale, prevalentemente di parte corrente, costituiscono la
parte principale del complesso delle entrate comunali e
provinciali, fa quindi presente che il complesso dei
trasferimenti statale agli enti locali è così determinato:
fondo ordinario per la finanza locale, diretto a
finanziare la "quota storica" delle spese correnti dei comuni
Pag. 5
e delle province; per il 1992 in fondo ordinario è pari a
quello del 1991 aumentato del tasso di inflazione programmata
(4,5 per cento), sia per la province, sia per i comuni
(complessivi 18,211 miliardi);
fondo perequativo per la finanza locale, destinato solo
a comuni e province (complessivi 7,511 miliardi per il 1992),
ripartito in base ad una serie di "parametri obiettivi"
diversi per comuni e province. Anche il fondo perequativo
viene aumentato del tasso di inflazione programmata, nonché
del gettito relativo all'addizionale sui consumi di energia
elettrica;
fondo per lo sviluppo degli investimenti delle
amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità
montane, la cui quantificazione per il 1992 viene ottenuta
consolidando i contributi spettanti ed assegnati nel 1991
(11.522,4 miliardi). L'importo viene maggiorato, a decorrere
dal 1993, di 203,5 miliardi, di cui 174,5 per i comuni, 24 per
le province, 5 per le comunità montane. E' da notare che i
limiti massimi per abitante per il 1992 sono notevolmente
inferiori a quelli previsti per il 1991, a loro volta
inferiori a quelli dell'anno precedente.
Il decreto-legge in esame determina inoltre il tetto per
il 1992, dei mutui ventennali che la Cassa depositi e prestiti
può concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti (importo non inferiore a 150 milioni per ogni ente,
per un importo complessivo di 900 miliardi).
Per quanto riguarda l'aspetto relativo alla copertura
tariffaria del costo dei servizi, il provvedimento (articolo
3, comma 3 e articolo 4, comma 3) vincola l'erogazione in via
permanente di parte delle quote perequative alle province
all'avvenuta dimostrazione di aver ottemperato alle norme
sulla copertura tariffaria. Nel frattempo l'erogazione è
provvisoria e in caso di mancata osservanza l'ente è tenuto
alla restituzione delle somme mediante trattenuta sui fondi
perequativi degli anni successivi.
Osserva quindi che un altro dei punti più qualificanti ed
innovativi del decreto in esame riguarda la disciplina del
risanamento finanziario degli enti locali, introdotta a
seguito di un emendamento approvato dal Senato durante l'esame
del precedente decreto-legge n. 11 del 1992, ed il ripiano dei
disavanzi di amministrazione delle regioni.
Per quanto riguarda gli altri aspetti dell'intervento
attuato con il decreto-legge in esame, vengono toccati
numerosi punti per i quali la nuova regolamentazione non
comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, ma si
configura come parte integrante dell'azione di
razionalizzazione e risanamento perseguite con il
provvedimento stesso. Le innovazioni più significative
riguardano il finanziamento dei maggiori oneri di esproprio
per l'acquisizione di aree destinate ad interventi di pubblica
utilità, taluni aspetti dell'attività amministrativa e della
gestione di bilancio degli enti locali nonché la disciplina di
taluni tributi e diritti il cui gettito è attribuito alle
regioni ed agli enti locali.
Rileva, inoltre, che il provvedimento suscita perplessità
in ordine alla copertura finanziaria di alcune disposizioni;
il comma 3 dell'articolo 16, in particolare, prevede per i
comuni la facoltà di aumentare fino al 25 per cento, per il
1992, le misure di base dell'imposta comunale per l'esercizio
di imprese, arti e professioni; sottolinea che, al riguardo,
appare necessario un chiarimento del Governo circa le
corrispondenti minori entrate per il bilancio dello Stato
derivanti dalla deducibilità ai fini IRPEG e IRPEF della
maggior imposta pagata.
E' altresì necessario un chiarimento del Governo circa gli
effetti dei commi 3 e 4 dell'articolo 24 sulla gestione degli
enti di previdenza e degli articoli 19, 27 e 28, sui bilanci
delle regioni e degli enti locali; ulteriori chiarimenti il
Governo dovrà fornire sulla capienza delle somme stanziate
dalla legge n. 10 del 1991 in relazione all'aumento della
misura dei contributi disposto dal comma 11 dell'articolo
5.
Concludendo osserva che, anno dopo anno, l'entità della
spesa destinata ad investimenti è decrescente e che i fondi
Pag. 6
perequativi rivestono sempre meno tale carattere, essendo
agganciati ad indici che non tengono conto delle differenze
sostanziali esistenti tra i diversi comuni; soffermandosi
sulle maggiori entrate destinate agli enti locali osserva
quindi che per tal via sarà assai difficile raggiungere
l'auspicata autonomia impositiva dei predetti enti.
In considerazione dell'urgenza e dell'importanza del
provvedimento propone tuttavia, una volta che il Governo abbia
fornito i richiesti chiarimenti, di riferire favorevolmente
all'Assemblea sul provvedimento in esame.
Il relatore per la VI Commissione Wilmo FERRARI (gruppo
della DC) ricorda che il decreto-legge in esame ripropone il
testo del decreto-legge n. 11 del 1992 adottato dal Governo
durante l'ultimo mese della scorsa legislatura e reiterato
successivamente con il decreto-legge n. 233. La normativa in
oggetto attiene essenzialmente al trasferimento, effettuato a
cadenza annuale, dei fondi a favore degli enti locali secondo
i dettami della legge 8 giugno 1990, n. 142. Accanto a norme
concernenti espressamente la finanza locale, sotto il profilo
delle dotazioni di bilancio, per fronteggiare i compiti
istituzionali il decreto-legge in esame contiene anche alcune
norme propriamente fiscali concernenti tributi già previsti a
favore degli enti locali nell'ambito della loro autonomia
finanziaria.
La prima norma che viene in evidenza a tal riguardo è
quella degli articoli 6 e 16 del decreto-legge che riguarda la
ripartizione delle quote dell'ICIAP versate nell'anno e
dispone altresì modifiche alla disciplina della stessa
imposta. La Corte costituzionale, con sentenza n. 103 del
1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 1989 istitutivo
dell'ICIAP limitatamente alla parte in cui non consentiva ai
soggetti passivi d'imposta, con riferiemento all'anno 1989, di
fornire alcuna prova contraria in ordine alla propria
redditività. Alla dichiarata incostituzionalità ha posto
rimedio la modifica apportata dal decreto-legge n. 332 del
1989, convertito dalla legge n. 384 del 1989, a seguito della
quale l'imposta si determina anche in relazione al reddito
complessivo del soggetto passivo dichiarato ai fini delle
imposte dirette per l'anno antecedente.
La misura dell'imposta viene stabilita dal comune tra due
limiti indicati nell'allegato, in vigore per gli anni
1989-1991. Tale allegato fissa i valori limite incrociando i
settori di attività con le classi di superficie. L'imposta
deve essere stabilita con delibera del consiglio comunale da
adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno.
L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge in esame prevede
che in sostituzione delle modalità di distribuzione delle
quote secondo i criteri stabiliti per l'erogazione del fondo
perequativo per il 1991, le stesse vengono ripartite con
riguardo alla popolazione degli stessi comuni al 31 dicembre
1990, e sulla base dei criteri di attribuzione del fondo
perequativo ai comuni per il 1990.
Il comma 2 dell'articolo 6 stabilisce che le quote per la
ripartizione dell'ICIAP vengono attribuite al netto del
gettito attribuito agli enti locali a titolo di imposta di
soggiorno, che viene dal successivo articolo 16, comma 15,
riconosciuto agli stessi enti anche per il 1992. Il comma 3
prevede la non obbligatorietà del rimborso dell'ICIAP
redistribuita dallo Stato ai comuni fino a quando non saranno
attribuite agli stessi comuni le necessarie risorse
finanziarie.
Quanto alla tariffa dell'ICIAP, l'articolo 16, comma 3,
prevede che per far fronte alle maggiori spese di competenza
dei comuni per l'anno 1992 in materia assistenziale, ivi
comprese quelle relative agli oneri a carico degli indigenti
per l'assistenza sanitaria, questi possono aumentare fino a 25
per cento le misure base dell'imposta purché con identica
percentuale per tutti i settori di attività e per tutte le
classi di superficie. Il secondo periodo del comma 3 fissa al
30 aprile 1992 il termine per l'assunzione da parte dei comuni
della deliberazione di aumento dell'ICIAP. A questo proposito
Pag. 7
è da rilevare un effetto di trascinamento sull'IRPEF e IRPEG,
che produrrà minori entrate.
L'articolo 16, comma 4, sopprime a partire dal 1992 sia
l'obbligo di applicazione della piastrina sia l'imposta sui
cani. Un'analoga imposta preesistente era già stata soppressa
dal decreto-legge n. 66 del 1989, convertito dalla legge n.
144 del 1989.
L'articolo 16, comma 5, prevede l'estensione alle imprese
industriali, artigiane ed agricole dell'addizionale regionale
all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile.
Tale addizionale è dovuta dai soggetti fornitori alle regioni
a statuto ordinario in entità commisurate ai metri cubi di gas
erogati in ciascuna regione. La misura di tale addizionale
viene rapportata al quantitativo di gas erogato per la regione
stessa; viene inoltre stabilito che essa possa variare da un
minimo di lire 10 per metro cubo fino ad un importo pari alla
metà del corrispondente tributo erariale. Resta comunque
fissato il tetto massimo di lire 50 per metro cubo, anche nel
caso in cui l'imposta erariale di consumo sul gas metano
dovesse subire variazioni in aumento.
Il comma 8 dello stesso articolo 16 dispone che sia
assoggettato all'addizionale regionale anche il consumo di gas
metano usato per la produzione di energia elettrica, nonché i
consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che
trasformano idrocarburi naturali o artificiali in prodotti
chimici di natura diversa. Per questi casi la misura
dell'addizionale è pari a lire 10 per metro cubo; tale
disposizione resterà in vigore fino al momento in cui ciascuna
regione non avrà diversamente stabilito. Il comma 9 dispone
che la misura dell'imposta regionale sostitutiva
dell'addizionale, a carico delle utenze esenti
dall'applicazione dell'addizionale, sia fissata entro i limiti
minimo di lire 10 e massimo di lire 50 per metro cubo. Ricorda
in proposito che l'articolo 75, comma 7, della legge n. 413
del 1991 aveva espressamente escluso per le imprese
industriali ed artigiane l'applicazione sia della addizionale
sia dell'imposta regionale sostitutiva. Tale disposizione,
introdotta a seguito di un emendamento approvato dalla VI
Commissione (Finanze) della Camera durante l'esame in sede
referente, mirava ad evitare che la delega concessa al Governo
con legge n. 158 del 1990 fosse applicata in modo tale che
l'imposta sostitutiva venga determinata con la medesima misura
ed in luogo dell'addizionale stessa.
Ricorda infine che il Senato, in sede di discussione del
decreto-legge n. 11 del 1992, aveva approvato un emendamento
soppressivo di queste disposizioni, che il Governo ha inserito
in sede di reiterazione. E' questa una modifica sostanziale e
non formale che abbisogna di approfondimento e di una
valutazione da parte del Governo: la maggiore entrata prevista
potrebbe infatti ammontare a 150 miliardi.
Il Presidente Manfredo MANFREDI rinvia quindi il seguito
dell'esame del disegno di legge all'ordine del giorno alla
seduta di domani, 24 giugno 1992, convocata alle ore 17.
La seduta termina alle 19.
Pag. 8
| |