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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


18605
SMC0015-0007
Bollettino Giunte e Commissioni n. 15 del 23 giugno 1992 - edizione definitiva - (SMC11-15)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.15 dello stampato)
               ...I COMMISSIONE PERMANENTE
  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
 
...(In sede consultiva ai sensi dell'articolo 96 bis comma 2 del regolamento)
C664. LAVCOMM
C664.
Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1992, n. 278, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe telefoniche nazionali (664). (Parere all'Assemblea).
Martedì 23 giugno 1992, ore 11. - Presidenza del Presidente Adriano CIAFFI. - Intervengono il ministro per il coordinamento della protezione civile Nicola Capria, i sottosegretari di Stato per l'interno Franco Fausti e Gian Carlo Ruffino ed il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Franco Castiglione.
ZZSMC ZZRES ZZSMC230692 ZZSMC920623 ZZSMC000692 ZZSMC000092 ZZSMC15 ZZ11 ZZD ZZC1 ZZNO ZZCO ZZHH
     Il relatore Paolo ROMEO (Gruppo del PSDI) sottolinea
  che il disegno di legge n. 664 è all'esame della I
  Commissione, esclusivamente per il parere sulla esistenza dei
  presupposti di necessità ed urgenza di cui al secondo comma
  dell'articolo 77 della Costituzione.  Il decreto-legge n. 278
  reintroduce, a far data dal 16 gennaio 1991 ed in attesa del
  nuovo provvedimento di adeguamento tariffario, le tariffe
  telefoniche così come fissate dal decreto del Presidente della
  Repubblica 12 gennaio 1991.  Tale decreto è stato annullato dal
  TAR Lazio, con sentenza n. 480 del 1992, per un vizio del
  procedimento di formazione dell'atto.  Con successiva
  ordinanza, il Consiglio di Stato ha accolto solo parzialmente
  la domanda incidentale di sospensione della sentenza.
     Sembrano condivisibili i presupposti di necessità ed
  urgenza che hanno portato all'emanazione del decreto-legge n.
  278; appare infatti quanto mai opportuno sia rimuovere la
  situazione di incertezza verificatasi in materia, in ordine ai
  rapporti fra la concessionaria del servizio pubblico,
  l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e gli utenti, sia
  consentire i maggiori investimenti - pari a circa 1.000
  miliardi - conseguenti all'adeguamento delle tariffe, che
  hanno incidenza anche sul piano occupazionale.
     Pertanto si propone di esprimere parere favorevole.
     Il deputato Sergio MATTARELLA (Gruppo della DC) dissente
  da quanto osservato dal relatore, dal momento che il
  decreto-legge interferisce nella sfera di azione del potere
  giudiziario.  Le decisioni giurisdizionali non provocano
  incertezza allorché definiscono i rapporti tra diverse parti,
  come si è verificato nella fattispecie in esame.  Il Consiglio
  di Stato, inoltre, ha già avuto modo di valutare l'urgenza
  allorché ha stabilito la parziale sospensione della sentenza
  di annullamento del TAR, valutando l'eventuale danno che
  potrebbe derivare alla pubblica amministrazione.  Pertanto,
  paiono mancare i requisiti di necessità e urgenza del
  decreto-legge.  Esprime altresì dubbi circa la correttezza del
  ricorso al un atto avente forza di legge, laddove, come
  stabilito anche dalla legge n. 400 del 1988, si è già avviato
  un processo di delegificazione.  In conclusione, nel ribadire
  il suo avviso contrario circa la sussistenza dei requisiti di
  necessità ed urgenza, rileva che non può confondersi
  l'eventuale diminuzione, derivante dalla sentenza del TAR a
  carico della quota destinata ad investimenti, con l'incertezza
  dei rapporti giuridici.
     Il deputato Carlo TASSI (Gruppo del MSI-destra nazionale)
  osserva che nella fattispecie in esame il potere esecutivo si
  appropria dello strumento legislativo per incidere su una
  decisione giurisdizionale, rimuovendone gli effetti.  Non
  ritiene che sussistano al riguardo i requisiti di necessità e
  urgenza.
 
                              Pag. 16
 
     Il deputato Enzo BIANCO (Gruppo repubblicano) ritiene che
  il decreto-legge costituisca un atto aberrante che rimuove gli
  effetti di un giudizio amministrativo e che dovrebbe essere
  valutato negativamente al di là degli schieramenti
  precostituiti.  Preannuncia il voto contrario del suo gruppo,
  secondo cui mancano i requisiti di necessità ed urgenza.
     Il deputato Vincenzo RECCHIA (Gruppo del PDS) ritiene che
  il decreto legge stravolga i princìpi dell'ordinamento e
  rileva che la sentenza del giudice amministrativo non può
  essere considerata fonte di incertezza dei rapporti giuridici,
  come prospettato nella relazione del Governo.  Il suo gruppo
  esprimerà voto contrario circa la sussistenza dei requisiti di
  necessità e urgenza.
     Dopo che i deputati Francesco GIULIARI (Gruppo dei verdi)
  e Roberto MARONI (gruppo della lega nord) hanno dichiarato il
  voto contrario dei rispettivi gruppi e dopo che il deputato
  Giuseppe TATARELLA (Gruppo del MSI-destra nazionale) ha
  ricordato che il giudizio davanti al TAR è stato promosso dal
  Movimento dei consunatori e, dunque, è espressione di esigenze
  provenienti dalla società civile, il relatore Paolo ROMEO
  (Gruppo del PSDI), ribadendo la sua proposta di esprimere
  parere favorevole, precisa che l'ordinanza del Consiglio di
  Stato ha accolto la richiesta di sospensiva degli effetti
  della sentenza del TAR esclusivamente per quanto concerne
  alcuni aspetti, per cui non si può affermare che il
  decreto-legge ripropone questioni già affrontate e risolte
  dall'ordinanza del Consiglio di Stato medesimo.
     Il Presidente Adriano CIAFFI avverte che porrà ora in
  votazione la proposta di parere favorevole, facendo presente
  che qualora questa sia respinta si intenderà espresso parere
  contrario.
     La Commissione respinge quindi la proposta di parere
  favorevole formulata dal relatore, esprimendo parere
  contrario.  Nomina il deputato Carlo Tassi relatore per l'esame
  in Assemblea.
 
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