| Il relatore Paolo ROMEO (Gruppo del PSDI) sottolinea
che il disegno di legge n. 664 è all'esame della I
Commissione, esclusivamente per il parere sulla esistenza dei
presupposti di necessità ed urgenza di cui al secondo comma
dell'articolo 77 della Costituzione. Il decreto-legge n. 278
reintroduce, a far data dal 16 gennaio 1991 ed in attesa del
nuovo provvedimento di adeguamento tariffario, le tariffe
telefoniche così come fissate dal decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1991. Tale decreto è stato annullato dal
TAR Lazio, con sentenza n. 480 del 1992, per un vizio del
procedimento di formazione dell'atto. Con successiva
ordinanza, il Consiglio di Stato ha accolto solo parzialmente
la domanda incidentale di sospensione della sentenza.
Sembrano condivisibili i presupposti di necessità ed
urgenza che hanno portato all'emanazione del decreto-legge n.
278; appare infatti quanto mai opportuno sia rimuovere la
situazione di incertezza verificatasi in materia, in ordine ai
rapporti fra la concessionaria del servizio pubblico,
l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e gli utenti, sia
consentire i maggiori investimenti - pari a circa 1.000
miliardi - conseguenti all'adeguamento delle tariffe, che
hanno incidenza anche sul piano occupazionale.
Pertanto si propone di esprimere parere favorevole.
Il deputato Sergio MATTARELLA (Gruppo della DC) dissente
da quanto osservato dal relatore, dal momento che il
decreto-legge interferisce nella sfera di azione del potere
giudiziario. Le decisioni giurisdizionali non provocano
incertezza allorché definiscono i rapporti tra diverse parti,
come si è verificato nella fattispecie in esame. Il Consiglio
di Stato, inoltre, ha già avuto modo di valutare l'urgenza
allorché ha stabilito la parziale sospensione della sentenza
di annullamento del TAR, valutando l'eventuale danno che
potrebbe derivare alla pubblica amministrazione. Pertanto,
paiono mancare i requisiti di necessità e urgenza del
decreto-legge. Esprime altresì dubbi circa la correttezza del
ricorso al un atto avente forza di legge, laddove, come
stabilito anche dalla legge n. 400 del 1988, si è già avviato
un processo di delegificazione. In conclusione, nel ribadire
il suo avviso contrario circa la sussistenza dei requisiti di
necessità ed urgenza, rileva che non può confondersi
l'eventuale diminuzione, derivante dalla sentenza del TAR a
carico della quota destinata ad investimenti, con l'incertezza
dei rapporti giuridici.
Il deputato Carlo TASSI (Gruppo del MSI-destra nazionale)
osserva che nella fattispecie in esame il potere esecutivo si
appropria dello strumento legislativo per incidere su una
decisione giurisdizionale, rimuovendone gli effetti. Non
ritiene che sussistano al riguardo i requisiti di necessità e
urgenza.
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Il deputato Enzo BIANCO (Gruppo repubblicano) ritiene che
il decreto-legge costituisca un atto aberrante che rimuove gli
effetti di un giudizio amministrativo e che dovrebbe essere
valutato negativamente al di là degli schieramenti
precostituiti. Preannuncia il voto contrario del suo gruppo,
secondo cui mancano i requisiti di necessità ed urgenza.
Il deputato Vincenzo RECCHIA (Gruppo del PDS) ritiene che
il decreto legge stravolga i princìpi dell'ordinamento e
rileva che la sentenza del giudice amministrativo non può
essere considerata fonte di incertezza dei rapporti giuridici,
come prospettato nella relazione del Governo. Il suo gruppo
esprimerà voto contrario circa la sussistenza dei requisiti di
necessità e urgenza.
Dopo che i deputati Francesco GIULIARI (Gruppo dei verdi)
e Roberto MARONI (gruppo della lega nord) hanno dichiarato il
voto contrario dei rispettivi gruppi e dopo che il deputato
Giuseppe TATARELLA (Gruppo del MSI-destra nazionale) ha
ricordato che il giudizio davanti al TAR è stato promosso dal
Movimento dei consunatori e, dunque, è espressione di esigenze
provenienti dalla società civile, il relatore Paolo ROMEO
(Gruppo del PSDI), ribadendo la sua proposta di esprimere
parere favorevole, precisa che l'ordinanza del Consiglio di
Stato ha accolto la richiesta di sospensiva degli effetti
della sentenza del TAR esclusivamente per quanto concerne
alcuni aspetti, per cui non si può affermare che il
decreto-legge ripropone questioni già affrontate e risolte
dall'ordinanza del Consiglio di Stato medesimo.
Il Presidente Adriano CIAFFI avverte che porrà ora in
votazione la proposta di parere favorevole, facendo presente
che qualora questa sia respinta si intenderà espresso parere
contrario.
La Commissione respinge quindi la proposta di parere
favorevole formulata dal relatore, esprimendo parere
contrario. Nomina il deputato Carlo Tassi relatore per l'esame
in Assemblea.
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