| Il Presidente Adriano CIAFFI ricorda che già nel corso
della mattinata è stata evidenziata l'importanza di una
omogeneizzazione della disciplina del procedimento di esame
dei decreti-legge alla Camera ed al Senato, in particolare per
quanto riguarda la verifica della sussistenza dei requisiti di
necessità di urgenza; al Senato, infatti, diversamente da
quanto previsto dal regolamento e dalla prassi della Camera, è
possibile valutare diversamente la necessità e l'urgenza delle
diverse parti di un decreto.
Ritiene di poter rappresentare al Presidente della Camera
le eventuali ipotesi emerse nel corso del dibattito in
Commissione. Ricorda, altresì, che il Senato ha introdotto nel
Regolamento termini tassativi per la conclusione del
decreto-legge. Si possono riassumere i termini della questione
rilevando che v'è chi sostiene l'abrogazione dell'articolo
96- bis del regolamento, e chi, invece, intende
modificare tale articolo introducendo una norma analoga a
quella prevista nel regolamento del Senato; altri, invece,
vorrebbero lasciare la possibilità di far decadere il decreto
senza concludere l'esame entro termini tassativi. Altra
questione attiene, invece, all'evenienza che l'iscrizione dei
decreti-legge all'ordine del giorno dell'Assemblea debba
avvenire automaticamente oppure sia subordinata alla normale
procedura seguita per la formazione del calendario
dell'Assemblea medesima. Ulteriore aspetto è costituito
dall'oggetto proprio della decretazione d'urgenza e dalla
possibilità della reiterazione dei decreti.
La Commissione potrebbe procedere alla definizione di
criteri guida da seguire nell'esame dei decreti-legge, in
particolar modo per quanto riguarda l'indicazione non
tautologica, nella relazione governativa, dei requisiti di
necessità ed urgenza.
Dovrà essere, altresì, definito il significato giuridico
della firma apposta al decreto-legge, dal Presidente della
Repubblica firma che può alternativamente interpretarsi come
verifica dei presupposti di costituzionalità e legittimità del
decreto, oppure come mero atto formale. Intende rappresentare
l'insieme delle questioni al Presidente della Camera affinché
possa eventualmente investirne la Giunta del Regolamento.
Successivamente, appena formato il nuovo Governo, la I
Commissione potrà concordare con il Governo stesso modalità di
comportamento, anche per quanto riguarda l'esame dei
decreti-legge reiterati.
Il deputato Diego NOVELLI (Gruppo LA RETE), condividendo
l'impostazione data dal Presidente sulla delicata materia dei
decreti-legge e, più in generale, sui rapporti tra potere
legislativo e potere esecutivo, in un momento, come il
presente, in cui ci si appresta a fondamentali riforme,
osserva che il Governo sembra aver avuto un atteggiamento di
insofferenza nei confronti del Parlamento a partire dagli anni
'80 ed un comportamento di scarsa considerazione del
Parlamento medesimo, che si sostanzia in continue reiterazioni
di decreti-legge. E' dunque necessario definire criteri
validi, anche in relazione alla emendabilità dei decreti.
Il deputato Luigi ROSSI (Gruppo della lega nord) rileva
che bisogna, in primo luogo, valutare la possibilità di una
omogeneizzazione della disciplina di Camera e Senato relativa
alla verifica dei requisiti costituzionali per l'emanazione
dei decreti-legge. In secondo luogo, il Governo non può
continuare a delegittimare il Parlamento presentando
continuamente decreti privi dei requisiti di necessità ed
urgenza nei cui confronti la I Commissione deve assumere un
atteggiamento più severo, che può comportare l'eventualità
della reiezione, valutando anche gli eventuali aspetti
confliggenti con l'articolo 81 della Costituzione.
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Il deputato Carlo TASSI (Gruppo del MSI-destra nazionale),
dopo aver ricordato che spesso si procede alle riforme per
recuperare le deformazioni della prassi, sottolinea che nel
corso del tempo il Governo ha sostanzialmente occupato il
Parlamento con i decreti-legge, assorbendo il Parlamento
medesimo nel loro esame. Il problema è, quindi, nella prassi
seguita dal Governo, che fonda i suoi decreti-legge su
presupposti di necessità e urgenza di fatto insussistenti. In
ben diversa situazione ci si troverebbe se, come fu da lui a
suo tempo invano auspicato, la legge n. 400 del 1988 e,
conseguentemente, anche la disciplina della decretazione
d'urgenza ivi contenuta avesse avuto forza e valore di legge
costituzionale. Augura, conclusivamente, che nella definizione
di regole per l'esame dei decreti-legge non vengano seguiti
criteri di rigida contrapposizione tra opposti
schieramenti.
Il Presidente Adriano CIAFFI assicura che rappresenterà al
Presidente della Camera le questioni testè illustrate, che
dovranno essere approfondite assieme al nuovo Governo, secondo
una interpretazione più rigorosa dello spirito e della lettera
della Costituzione, in modo da sanzionare con norme di legge e
regolamentari quanto non è attualmente disciplinato. Qualora
si intendesse modificare la legge n. 400, sarà ovviamente
necessaria la presentazione di apposite iniziative
legislative. Indubbiamente saranno da evitare nuovi
ingolfamenti dell'attività del Parlamento dovuti all'elevato
numero di decreti. Purtuttavia, lo stesso Parlamento si è
mostrato in talune occasioni incapace di deliberare: si pensi,
ad esempio, al settore concernente l'autonomia impositiva
degli enti locali o la finanza locale.
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