| Il Presidente Angelo TIRABOSCHI fa presente che la
Commissione di merito è convocata contemporaneamente alla
Commissione bilancio per l'esame in sede referente del
provvedimento; si prospetta quindi l'eventualità che la
Commissione bilancio sia nuovamente chiamata ad esprimere il
parere di competenza sul testo eventualmente modificato dalla
Commissione difesa. Ritiene tuttavia opportuno che si proceda
ugualmente all'esame del disegno di legge, sottolineando che
la Commissione bilancio potrà nuovamente essere convocata per
un esame del provvedimento nel nuovo testo.
Il relatore Giovanni ZARRO (gruppo della DC), illustra
quindi il disegno di legge, che prevede la conversione del
decreto-legge n. 297 del 1992 e reca norme in materia di
trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze
armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico
L'articolo 1 attribuisce nuovi livelli retributivi ai
sottufficiali delle Forze armate, con decorrenza dal 1^
gennaio 1992.
L'articolo 2 quantifica gli oneri recati dalla predetta
disposizione in 155.270 milioni annui a decorrere dal 1992; al
riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se
l'adeguamento dei livelli retributivi comporti o meno un
corrispondente aumento delle competenze accessorie, ciò che
determinerebbe un incremento ulteriore dei predetti oneri, non
quantificato e privo di copertura.
La relativa copertura finanziaria è posta a carico, per
31.000 milioni per il 1992 e per 155.270 milioni per ciascuno
degli anni 1993 e 1994, del fondo speciale di parte corrente,
mediante parziale utilizzo dell'accantonamento "Adeguamento
della corrispondenza dei livelli retributivi" che presenta
adeguate disponibilità nonché, quanto a Lire 124.270 milioni
per l'anno 1992, mediante riduzione degli stanziamenti
iscritti ai capitoli 4011, 4031 e 4051 dello stato di
previsione del Ministero della difesa (relativi a spese per i
sistemi d'arma rispettivamente dell'Esercito, della Marina
dell'Aeronautica).
Al riguardo osserva che tali capitoli sono formalmente
considerati di parte corrente (per convenzione internazionale)
mentre sono sostanzialmente diretti a sostenere spese di parte
capitale; sembra quindi opportuno un chiarimento del Governo
circa l'utilizzo di tali disponibilità per far fronte ad
adeguamenti retributivi.
Rammenta, altresì, che, ai sensi dell'articolo
11- ter, comma 1, lettera c) della legge n. 468 del
1978, l'utilizzo di capitoli di bilancio per coprire nuove o
maggiori spese è ammesso solo dopo la presentazione del
disegno di legge di assestamento.
L'articolo 3, comma 1, autorizza le maggiori spese
sostenute (rispetto a quelle autorizzate) dopo il 31 marzo
1991 per il trattamento economico aggiuntivo a favore del
personale impiegato nella missione italiana nel Golfo Persico;
tali maggiori spese quantificate in 362.360 milioni, sono
poste, a carico degli stanziamenti iscritti nei pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 1991.
Al riguardo osserva che nel testo non sono puntualmente
indicati i capitoli di bilancio destinati a far fronte a tale
onere, precisati, invece, nella relazione tecnica; ritiene
quindi opportuno un chiarimento del Governo.
L'articolo 3 comma 2, autorizza la spesa di 30.900 milioni
per far fronte alle ulteriori esigenze del Ministero della
difesa intervenute nel 1990 e alle attività già svolte in tale
anno in connessione alla situazione di crisi determinatasi
nell'area del Golfo Persico.
Al riguardo osserva che le uniche indicazioni in ordine
alla natura della spesa sono contenute nella relazione tecnica
che, peraltro, si limita ad affermare che la norma riproduce
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l'autorizzazione di spesa prevista dall'A.C. 5259 nel testo
approvato dalla Commissione difesa nella precedente
legislatura, che disponeva la corresponsione di compensi
incentivanti al personale del Ministero della difesa.
I relativi oneri sono posti a carico dei capitoli 1832,
1874, 1878, 2002 e 4011 dello stato di previsione del
Ministero della difesa; al riguardo evidenzia nuovamente che,
ai sensi dell'articolo 11- ter, comma 1, lettera c)
della legge n. 468 del 1978, l'utilizzo di capitoli di
bilancio per coprire nuove o maggiori spese è ammesso solo
dopo la presentazione del disegno di legge di assestamento.
L'articolo 4, comma 1, autorizza un programma di
interventi per l'ammodernamento delle Forze armate; il comma
2, prevede, a tal fine, che, a far tempo dal 1993,
l'amministrazione della difesa può assumere impegni
pluriennali, per l'ammortamento di mutui o altre operazioni
finanziarie contratte dai fornitori, e autorizza limiti di
impegno quindicennali di 150 miliardi per ciascuno degli anni
1993-1994.
L'articolo 4, comma 3, pone gli oneri derivanti dalle
predette disposizioni, pari a lire 150 miliardi per il 1993 e
a lire 300 mld per il 1994, a carico del fondo speciale di
parte capitale (cap. 9001) mediante utilizzo
dell'accantonamento "Interventi per l'ammodernamento delle
Forze armate (limiti di impegno)", che presenta adeguate
disponibilità, esattamente corrispondenti agli importi
indicati dalla norma in esame.
Dopo che il deputato Luigi MARINO (Gruppo rifondazione
comunista) ha chiesto se i capitoli 4011, 4031 e 4051 dello
stato di previsione del Ministrero della difesa siano o meno
capienti, il Sottosegretario di Stato per il tesoro Eugenio
TARABINI assicura che l'adeguamento dei livelli retributivi
previsto dall'articolo 1 non comporta ulteriori oneri
aggiuntivi rispetto a quelli quantificati dalla relazione
tecnica, atteso che le competenze accessorie sono
esclusivamente dipendenti dal grado. Prende altresì atto dei
rilievi formulati dal relatore in ordine alla natura dei
capitoli di bilancio destinati a far fronte ai predetti
adeguamenti retributivi, nonché di quelli relativi al divieto
di utilizzare capitoli di bilancio a copertura di nuove o
maggiori spese prima della presentazione del disegno di legge
di assestamento; dopo aver assicurato la capienza dei predetti
capitoli ritiene, con riferimento alle disposizioni di cui
all'articolo 3, non essenziale la specificazione nel testo dei
capitoli destinati a far fronte a tali norme.
Il deputato Antonio PARLATO (Gruppo del MSI-destra
nazionale) esprime perplessità circa la mancata richiesta da
parte dell'Italia all'Iraq dei danni di guerra conseguenti
alle operazioni militari svoltesi nel Golfo Persico; tale
richiesta consentirebbe, tra l'altro, di evitare parte delle
spese previste dal provvedimento.
Soffermandosi sull'articolo 4, osserva che esso maschera
un finanziamento indiretto alla FINCANTIERI, ossia al sistema
della partecipazioni statali, finanziamento tanto più
inopportuno in quanto le unità da destinare alla marina
militare sono ormai obsolete; tale spesa è dunque del tutto
inopportuna ed il suo gruppo non può rendersi complice delle
molteplici ambiguità che sono a monte del decreto in esame.
Dopo che il Presidente Angelo TIRABOSCHI ha osservato che
la Commissione bilancio è chiamata non già ad esprimere
valutazioni di merito bensì pareri relativi alla copertura
finanziaria, il deputato Sergio COLONI (Gruppo della DC)
ricorda che, nel corso dell'approvazione della legge
finanziaria 1992 era chiaro a tutti i deputati della passata
legislatura che l'accantonamento indicato dall'articolo 4 del
decreto-legge in esame era destinato all'acquisto delle
fregate costruite dalla FINCANTIERI per l'Iraq e non
consegnate per il perseguimento, da parte dell'Italia, di una
politica di pace; fa quindi presente che è ben possibile
cambiare posizione ma sottolinea il danno gravissimo che tale
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orientamento di indirizzo è suscettibile di recare alla
FINCANTIERI causando, peraltro, gravi problemi di carattere
occupazionale.
Dopo che il deputato Bruno SOLAROLI (gruppo del PDS) ha
rilevato la disomogeneità delle disposizioni contenute nel
decreto-legge, ciò che lo pone in contrasto con la legge n.
400 del 1988, e dichiarato l'astensione del suo gruppo, il
deputato Luigi MARINO (Gruppo rifondazione comunista) fa
presente che già la Corte dei conti ha sollevato obiezioni
circa l'utilizzo dei capitoli 4011, 4031 e 4051 dello stato di
previsione del Ministero della difesa per coprire spese di
parte corrente e ritiene pernicioso l'utilizzo dell'avverbio
"comunque" nell'articolo 3; manifesta quindi la propria
contrarietà all'articolo 4, che, peraltro, pone una gravosa
ipoteca quindicennale sulla finanza pubblica.
Avendo il relatore Giovanni ZARRO formulato
conclusivamente la proposta di parere favorevole, il deputato
Antonio PARLATO dichiara che il suo gruppo è disponibile a
votare a favore della proposta di parere formulata dal
relatore a condizione che venga inserita una richiesta di
stralcio degli articoli 3 e 4.
Il relatore Giovanni ZARRO ribadisce la sua proposta di
parere e la Commissione delibera, infine, di esprimere parere
favorevole.
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