| 1. In ordine ai diritti e ai doveri, per il personale
militare volontario femminile, valgono, in quanto applicabili,
le leggi e le norme vigenti per il personale maschile
dell'esercito.
2. Il personale volontario femminile presta servizio in
apposita uniforme e usufruisce, a cura del Ministero della
difesa, di una adeguata sistemazione alloggiativa.
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