| 1. Il personale volontario femminile di qualsiasi grado ha
diritto alla liquidazione di un premio di eguale entità al
compimento degli anni di ferma iniziale e di rafferma.
2. Il trattamento economico di base per le appartenenti
alle categorie ufficiali e sottufficiali è identico a quello
previsto per il personale militare maschile, di grado e
qualifica corrispondente.
3. Alle appartenenti alla categoria volontarie, equiparate
ai militari di truppa, è corrisposto un trattamento economico
Pag. 10
speciale, rispetto a quello previsto per il personale
militare maschile di leva.
4. Il trattamento pensionistico è liquidato secondo le
vigenti norme per il personale militare maschile, tenendo
presente quanto indicato nel comma 3 del presente articolo.
| |