| 1. Il contratto di arruolamento, di rafferma, o di servizio
continuativo è risolto:
a) di diritto:
1) per perdita della cittadinanza italiana;
2) per condanna penale per delitti non colposi;
3) per sopravvenuta inidoneità fisica;
4) per gravi infrazioni di comportamento;
b) a domanda:
1) in caso di matrimonio o di maternità;
2) per gravi e comprovati motivi, di norma con
preavviso non inferiore a tre mesi.
| |