| 1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
del tesoro, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con propri decreti, provvede
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alla emanazione delle norme di esecuzione, anche in relazione
agli aspetti connessi con le esigenze di inquadramento del
personale militare volontario femminile nel primo periodo
dell'attività del Corpo.
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