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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1871
DDL0452-0002
Progetto di legge Camera n. 452 - testo presentato - (DDL11-452)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C452. TESTIPDL
...C452.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC452 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Nella decima legislatura era stata
  presentata questa proposta di legge che riteniamo opportuno,
  per la sua validità, riproporre anche in questa.
    Le disposizioni di legge relative all'edilizia residenziale
  e alle materie comunque ad essa attinenti, dall'urbanistica al
  credito, alla fiscalità, costituiscono ormai un aggrovigliato
  complesso normativo del quale è difficile venire a capo.
    Per di più la rilevanza sociale della soddisfazione del
  bisogno dell'abitazione, sia essa considerata come bisogno
  collettivo, come sociale, come servizio sociale, a
  seconda degli  slogans  che hanno caratterizzato le
  spinte politiche ad intervenire legislativamente in varie fasi
  storiche, sono all'origine di disposizioni finalizzate alla
  traduzione in norme concrete di mutevoli e mutate visioni
  ideologiche del problema-casa.
    Solo dal dopoguerra ad oggi la produzione legislativa in
  materia, che rivela il vieppiù crescente interessamento
  statale per l'edilizia con disposizioni agevolative, di
  normalizzazione, di programmazione, di stimolo o di indirizzo,
  ammonta a oltre 200 provvedimenti, tra leggi, decreti-legge,
  decreti presidenziali e ministeriali.
 
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    La legislazione vigente, il più delle volte motivata dalle
  spinte di esigenze congiunturali, è inoltre caratterizzata
  dalla mancanza di una visione organica dei problemi da
  risolvere e delle relative implicazioni.
    Quando con la legge 22 ottobre 1971, n. 865, si tentò di
  dare una risposta organica e razionale all'intervento pubblico
  nel settore dell'abitazione, si ritennero in parte conseguiti
  alcuni obiettivi di semplificazione e sfoltimento normativo e
  istituzionale, abolendo istituti, abrogando norme, unificando
  procedure.
    Che la volontà fosse quella non v'è dubbio, così come non
  v'è dubbio che il risultato non è stato raggiunto, tanto è
  vero che con la legge 5 agosto 1978, n. 457, si sono
  perseguiti ancora una volta anche obiettivi di
  razionalizzazione normativa, purtroppo ancora con risultati
  non confortanti.
    E dire che, prima della guerra, nel 1938, si era provveduto
  a normalizzare la legislazione di settore con il regio decreto
  28 aprile 1938, n. 1165, che provvide a dare una sistemazione
  organica delle leggi sull'edilizia economica e popolare,
  raccogliendole in un testo unico.
    Oggi, dopo oltre cinquant'anni, diventa sempre più
  indispensabile un nuovo provvedimento di quel tipo, perché
  l'esigenza della certezza delle norme applicabili non è più
  oltre dilazionabile, se si vuol perseguire una seria e
  programmata politica della casa nella cui ottica si colloca
  questa proposta.
    Proprio valutando la situazione, già nelle passate
  legislature, erano state presentate proposte di legge, a prima
  firma Rocelli, per il riordino in un testo unico della
  normativa di settore nel presupposto che occorresse mettere
  ordine in una materia sempre più scoordinata, pletorica ed
  ingarbugliata.
    L'onorevole Rocelli già nella relazione sul disegno di
  legge poi diventato la legge n. 457 del 1978, istitutiva del
  piano decennale per l'edilizia residenziale, sostenne infatti
  con profonda convinzione la necessità che si ponesse mano alla
  stesura di un testo unico delle leggi sull'edilizia
  residenziale.
    Dal 1978, anno di approvazione delle leggi 5 agosto 1978,
  n. 457 e 27 luglio 1978, n. 392, sono stati emanati a ondate
  successive molti altri importanti provvedimenti legislativi in
  materia di edilizia residenziale (la legge 31 marzo 1979, n.
  93, la legge 15 febbraio 1980, n. 25, la legge 25 marzo 1982,
  n. 94, la legge 5 aprile 1985, n. 118, la legge 23 dicembre
  1986, n. 899, la legge 17 febbraio 1992, n. 179) oltre quelli
  di minore rilievo che però hanno inciso ugualmente sulla già
  complessa materia.
    La materia dell'edilizia residenziale va sempre più
  ingarbugliandosi e si corre il rischio di una produzione
  normativa scoordinata e contraddittoria con devastanti effetti
  in ordine alla certezza del diritto.
    Ma quel che è peggio, la normativa comincia ad essere quasi
  incomprensibile anche per la tecnica che viene usata.
    Continui richiami a fattispecie regolate da altre norme a
  loro volta modificate e integrate da leggi successive, rendono
  veramente arduo, non solo al comune cittadino districarsi dal
  ginepraio dei richiami normativi, ma allo stesso interprete
  professionale ricostruire l'esatta portata della norma, con
  conseguenti paralizzanti effetti sull'attività di settore.  Si
  pensi, ad esempio, alle amministrazioni comunali.
    A seguito del ruolo sempre più attivo assegnato all'ente
  locale in edilizia che non è più di solo controllo
  dell'attività di altri nell'edificazione, ma è esso stesso
  promotore e realizzatore di iniziative edilizie, e che deve
  dotarsi di strutture e personale il più delle volte
  impreparato ai nuovi compiti e incapace di districarsi in
  questo magma normativo, è necessario assumere una nuova
  iniziativa.
    Nonostante la sua indubbia opportunità la norma di delega
  al Governo per la formazione del testo unico delle leggi
  sull'edilizia residenziale, non è stata varata dal
  Parlamento.
    Non è stata inserita nella legge n. 457 del 1978; era
  presente nel disegno di legge n. 2582, matrice storica della
  legge n. 94 del 1982; non ha potuto essere inserita nel
  decreto-legge n. 663 del 1981 decaduto e poi reiterato nel
  decreto-legge n. 9 del 23
 
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  gennaio 1982 poi convertito, con modificazioni, dalla legge
  25 marzo 1982, n. 94, né nei successivi decreti emanati in
  materia per evidente mancanza del requisito dell'urgenza ma
  non certo per l'opportunità.
    L'articolo 16 del predetto disegno di legge n. 2582,
  ripresentato come proposta di legge autonoma prima nella IX
  legislatura e poi nella X, non è stato approvato.
    Onorevoli colleghi, dopo quanto ricordato è a questo punto
  superfluo illustrare la presente proposta che si compone di un
  unico articolo, con il quale viene conferita la delega al
  Governo per l'emanazione di
  un testo unico e se ne fissano i criteri direttivi secondo il
  collaudato schema della delegazione legislativa, ai sensi
  dell'articolo 76 della Costituzione, il cui esercizio sarà
  particolarmente utile nell'adeguamento di tutta la normativa
  vigente al nuovo assetto delle competenze regionali e locali,
  introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 24
  luglio 1977, n. 616, in particolare con gli articoli 13, 80,
  93, 94 e 95.
    Confidiamo, per le ragioni esposte, in un sollecito esame
  della proposta di legge e nella sua rapida approvazione.
 
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