| Onorevoli Colleghi! -- Nella decima legislatura era stata
presentata questa proposta di legge che riteniamo opportuno,
per la sua validità, riproporre anche in questa.
Le disposizioni di legge relative all'edilizia residenziale
e alle materie comunque ad essa attinenti, dall'urbanistica al
credito, alla fiscalità, costituiscono ormai un aggrovigliato
complesso normativo del quale è difficile venire a capo.
Per di più la rilevanza sociale della soddisfazione del
bisogno dell'abitazione, sia essa considerata come bisogno
collettivo, come sociale, come servizio sociale, a
seconda degli slogans che hanno caratterizzato le
spinte politiche ad intervenire legislativamente in varie fasi
storiche, sono all'origine di disposizioni finalizzate alla
traduzione in norme concrete di mutevoli e mutate visioni
ideologiche del problema-casa.
Solo dal dopoguerra ad oggi la produzione legislativa in
materia, che rivela il vieppiù crescente interessamento
statale per l'edilizia con disposizioni agevolative, di
normalizzazione, di programmazione, di stimolo o di indirizzo,
ammonta a oltre 200 provvedimenti, tra leggi, decreti-legge,
decreti presidenziali e ministeriali.
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La legislazione vigente, il più delle volte motivata dalle
spinte di esigenze congiunturali, è inoltre caratterizzata
dalla mancanza di una visione organica dei problemi da
risolvere e delle relative implicazioni.
Quando con la legge 22 ottobre 1971, n. 865, si tentò di
dare una risposta organica e razionale all'intervento pubblico
nel settore dell'abitazione, si ritennero in parte conseguiti
alcuni obiettivi di semplificazione e sfoltimento normativo e
istituzionale, abolendo istituti, abrogando norme, unificando
procedure.
Che la volontà fosse quella non v'è dubbio, così come non
v'è dubbio che il risultato non è stato raggiunto, tanto è
vero che con la legge 5 agosto 1978, n. 457, si sono
perseguiti ancora una volta anche obiettivi di
razionalizzazione normativa, purtroppo ancora con risultati
non confortanti.
E dire che, prima della guerra, nel 1938, si era provveduto
a normalizzare la legislazione di settore con il regio decreto
28 aprile 1938, n. 1165, che provvide a dare una sistemazione
organica delle leggi sull'edilizia economica e popolare,
raccogliendole in un testo unico.
Oggi, dopo oltre cinquant'anni, diventa sempre più
indispensabile un nuovo provvedimento di quel tipo, perché
l'esigenza della certezza delle norme applicabili non è più
oltre dilazionabile, se si vuol perseguire una seria e
programmata politica della casa nella cui ottica si colloca
questa proposta.
Proprio valutando la situazione, già nelle passate
legislature, erano state presentate proposte di legge, a prima
firma Rocelli, per il riordino in un testo unico della
normativa di settore nel presupposto che occorresse mettere
ordine in una materia sempre più scoordinata, pletorica ed
ingarbugliata.
L'onorevole Rocelli già nella relazione sul disegno di
legge poi diventato la legge n. 457 del 1978, istitutiva del
piano decennale per l'edilizia residenziale, sostenne infatti
con profonda convinzione la necessità che si ponesse mano alla
stesura di un testo unico delle leggi sull'edilizia
residenziale.
Dal 1978, anno di approvazione delle leggi 5 agosto 1978,
n. 457 e 27 luglio 1978, n. 392, sono stati emanati a ondate
successive molti altri importanti provvedimenti legislativi in
materia di edilizia residenziale (la legge 31 marzo 1979, n.
93, la legge 15 febbraio 1980, n. 25, la legge 25 marzo 1982,
n. 94, la legge 5 aprile 1985, n. 118, la legge 23 dicembre
1986, n. 899, la legge 17 febbraio 1992, n. 179) oltre quelli
di minore rilievo che però hanno inciso ugualmente sulla già
complessa materia.
La materia dell'edilizia residenziale va sempre più
ingarbugliandosi e si corre il rischio di una produzione
normativa scoordinata e contraddittoria con devastanti effetti
in ordine alla certezza del diritto.
Ma quel che è peggio, la normativa comincia ad essere quasi
incomprensibile anche per la tecnica che viene usata.
Continui richiami a fattispecie regolate da altre norme a
loro volta modificate e integrate da leggi successive, rendono
veramente arduo, non solo al comune cittadino districarsi dal
ginepraio dei richiami normativi, ma allo stesso interprete
professionale ricostruire l'esatta portata della norma, con
conseguenti paralizzanti effetti sull'attività di settore. Si
pensi, ad esempio, alle amministrazioni comunali.
A seguito del ruolo sempre più attivo assegnato all'ente
locale in edilizia che non è più di solo controllo
dell'attività di altri nell'edificazione, ma è esso stesso
promotore e realizzatore di iniziative edilizie, e che deve
dotarsi di strutture e personale il più delle volte
impreparato ai nuovi compiti e incapace di districarsi in
questo magma normativo, è necessario assumere una nuova
iniziativa.
Nonostante la sua indubbia opportunità la norma di delega
al Governo per la formazione del testo unico delle leggi
sull'edilizia residenziale, non è stata varata dal
Parlamento.
Non è stata inserita nella legge n. 457 del 1978; era
presente nel disegno di legge n. 2582, matrice storica della
legge n. 94 del 1982; non ha potuto essere inserita nel
decreto-legge n. 663 del 1981 decaduto e poi reiterato nel
decreto-legge n. 9 del 23
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gennaio 1982 poi convertito, con modificazioni, dalla legge
25 marzo 1982, n. 94, né nei successivi decreti emanati in
materia per evidente mancanza del requisito dell'urgenza ma
non certo per l'opportunità.
L'articolo 16 del predetto disegno di legge n. 2582,
ripresentato come proposta di legge autonoma prima nella IX
legislatura e poi nella X, non è stato approvato.
Onorevoli colleghi, dopo quanto ricordato è a questo punto
superfluo illustrare la presente proposta che si compone di un
unico articolo, con il quale viene conferita la delega al
Governo per l'emanazione di
un testo unico e se ne fissano i criteri direttivi secondo il
collaudato schema della delegazione legislativa, ai sensi
dell'articolo 76 della Costituzione, il cui esercizio sarà
particolarmente utile nell'adeguamento di tutta la normativa
vigente al nuovo assetto delle competenze regionali e locali,
introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, in particolare con gli articoli 13, 80,
93, 94 e 95.
Confidiamo, per le ragioni esposte, in un sollecito esame
della proposta di legge e nella sua rapida approvazione.
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