| 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi intesi a riordinare tutte
le disposizioni in materia di edilizia residenziale a carico
dello Stato e comunque fruenti di contributi, concorsi e
agevolazioni da parte dello Stato e di enti pubblici e a
riunirle in un testo unico con facoltà di integrarle e
modificarle, secondo i seguenti criteri:
a) semplificazione delle norme con eliminazione di
ogni duplicazione di disposizioni;
b) revisione e tipizzazione delle procedure;
c) classificazione delle varie forme di intervento
e definizione unica delle procedure di programmazione e di
finanziamento;
d) adeguamento della normativa alle competenze
attribuite alle regioni;
e) armonizzazione della normativa con le
disposizioni in materia urbanistica, di edilizia privata,
comprese quelle in materia di equo canone, di riforma
tributaria e di finanza locale;
f) raccordo tra la legislazione ordinaria e la
legislazione speciale vigente in materia;
g) enucleazione ed armonizzazione delle norme che
apprestano una difesa delle aree sottoposte a vincoli o a
previsioni urbanistiche con destinazione a verde, nonché degli
strumenti a disposizione dei cittadini per tutelare le aree
medesime.
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2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dei lavori
pubblici, del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, sentito il parere di una Commissione parlamentare
composta da dieci deputati e dieci senatori designati dai
Presidenti delle rispettive Camere. Gli schemi dei decreti
legislativi sono altresì comunicati alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, le quali faranno
pervenire le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla
comunicazione.
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