Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1872
DDL0452-0003
Progetto di legge Camera n. 452 - testo presentato - (DDL11-452)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C452. TESTIPDL
...C452.
Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC452 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare,
  entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, uno o più decreti legislativi intesi a riordinare tutte
  le disposizioni in materia di edilizia residenziale a carico
  dello Stato e comunque fruenti di contributi, concorsi e
  agevolazioni da parte dello Stato e di enti pubblici e a
  riunirle in un testo unico con facoltà di integrarle e
  modificarle, secondo i seguenti criteri:
      a)  semplificazione delle norme con eliminazione di
  ogni duplicazione di disposizioni;
      b)  revisione e tipizzazione delle procedure;
      c)  classificazione delle varie forme di intervento
  e definizione unica delle procedure di programmazione e di
  finanziamento;
      d)  adeguamento della normativa alle competenze
  attribuite alle regioni;
      e)  armonizzazione della normativa con le
  disposizioni in materia urbanistica, di edilizia privata,
  comprese quelle in materia di equo canone, di riforma
  tributaria e di finanza locale;
      f)  raccordo tra la legislazione ordinaria e la
  legislazione speciale vigente in materia;
        g)  enucleazione ed armonizzazione delle norme che
  apprestano una difesa delle aree sottoposte a vincoli o a
  previsioni urbanistiche con destinazione a verde, nonché degli
  strumenti a disposizione dei cittadini per tutelare le aree
  medesime.
 
                               Pag. 5
 
    2.  I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con
  decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
  del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
  Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dei lavori
  pubblici, del tesoro e del bilancio e della programmazione
  economica, sentito il parere di una Commissione parlamentare
  composta da dieci deputati e dieci senatori designati dai
  Presidenti delle rispettive Camere.  Gli schemi dei decreti
  legislativi sono altresì comunicati alle regioni e alle
  province autonome di Trento e di Bolzano, le quali faranno
  pervenire le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla
  comunicazione.
 
DATA=920428 FASCID=DDL11-452 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0452 TOTPAG=0005 TOTDOC=0003 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=013 UPAG=SI PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=045200 00 FASCIDC=11DDL0452 SORTNAV=0045200 000 00000 ZZDDLC452 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati