| Onorevoli Colleghi! -- 1. Il sistema italiano di fiscalità
industriale non conosce "il gruppo" di società, ed equipara le
operazioni di ristrutturazione dei complessi produttivi ad
operazioni produttive di reddito.
In specie, questo sistema:
non conoscendo il concetto di gruppo di società
moltiplica praeter necessitatem i punti di prelievo, che
risultano così essere tanti quante sono le società, anche se
queste sono sostanzialmente unificate dalla comune
appartenenza ad uno stesso gruppo;
equiparando nell'imposizione sul reddito, agli atti di
esercizio dell'attività d'impresa, gli atti di
riorganizzazione dell'attività d'impresa, tende a dare
rilevanza reddituale ad atti che ne sono invece privi.
Ne deriva una serie di effetti paradossali:
da un lato, il fisco ottiene l'opposto di ciò che
vorrebbe: non ci sono i presupposti perché le imposte sono
troppo onerose; non ci sono le imposte, perché i presupposti
non si concretano proprio a causa dell'onerosità delle
imposte;
dall'altro lato, prevalendo le ragioni sostanziali
dell'economia sulle scelte "fiscali", si è consolidata, nel
corso degli anni, una serie ormai storica di provvedimenti di
favore o di sostegno fiscale per i processi di
ristrutturazione industriale. Una legge iniqua viene aggirata
per graziosa concessione.
Di conseguenza l'eccezione ha finito per diventare la
regola e la regola ha finito per avere applicazioni
discontinue.
Pag. 2
Nei paesi OCSE la fiscalità industriale ha ben altro
spessore.
Su tutto ciò sia comunque consentito rinviare alla
relazione allo schema di testo unico sulle imposte sui redditi
per quanto riguarda le logiche di fondo cui dovrebbe ispirarsi
un sistema moderno di fiscalità industriale; alla relazione ai
decreti-legge 15 maggio 1989, n. 174, 13 luglio 1989, n. 254,
e 13 settembre 1989, n. 318, per quanto riguarda l'effetto di
"manomorta" prodotto dalla pretesa di assoggettare ad
imposizione ordinaria i processi di ristrutturazione
industriale e la ricostruzione della serie storica dei
provvedimenti di sviluppo.
2. Negli anni settanta l'adozione di un provvedimento di
sostegno di carattere straordinario (legge 2 dicembre 1975, n.
576) ha efficacemente contribuito alla ristrutturazione
dell'apparato produttivo.
Al termine della grande recovery dell'apparato
produttivo, ed a ridosso dell'unificazione del mercato
europeo, la materia richiede finalmente una disciplina che sia
insieme organica a regime e flessibile congiunturalmente.
Una prima ragione per introdurla si trova nell'esigenza di
favorire, con i processi di ristrutturazione proprietaria, la
liberazione di risorse che, invece di essere ritenute e
reinvestite per pura necessità fiscale nel comparto originario
di produzione e di accumulazione (essendo proibitivo il costo
fiscale della loro riallocazione), devono invece poter essere
orientate verso l'investimento in settori differenziati e più
evoluti, in funzione di un più razionale impiego dei fattori
produttivi.
Altre ragioni per introdurla sono poi collegate
all'ingresso dell'Italia nel mercato unico europeo. Un mercato
in cui operano e competono strutture industriali che, per
dimensione economica e flessibilità fiscale, si trovano in una
situazione di forte vantaggio competitivo rispetto alle
imprese italiane. Eliminare fattori di blocco fiscale dei
processi di concentrazione industriale è, dunque, una
condizione minima necessaria per dare alle imprese italiane
una chance reale di successo.
3. Questo provvedimento è in specie ordinato a rimuovere,
compatibilmente con i vincoli di gettito, una parte
significativa degli ostacoli che si oppongono ai processi di
ristrutturazione e di concentrazione industriale.
Per questo esso garantisce a regime la più assoluta
neutralità fiscale delle operazioni di conferimento,
pareggiando - tra i diversi soggetti interessati nelle
operazioni di ristrutturazione - le componenti positive e le
componenti negative di reddito: se non ci sono imponibili a
monte, non ci sono ammortamenti possibili a valle.
Viceversa (ed è una opzione che si accorda per favorire
l'emersione in bilancio di plusvalenze effettive), se ci sono
plusvalenze imponibili a monte ci sono ammortamenti possibili
a valle.
Si prevede poi congiunturalmente (fino al 31 dicembre 1992)
un regime di relativo favore fiscale, consistente nella
possibilità di stanziare ammortamenti pieni in contropartita
di plusvalenze solo parzialmente imponibili, subordinando
peraltro tale regime all'effettività delle concentrazioni.
Tanto che se ne prevede la decadenza se con la concessione
delle azioni ricevute in contropartita del conferimento si
realizza il venir meno della concentrazione.
4. In particolare per quanto riguarda i singoli articoli va
poi aggiunto quanto segue.
All'articolo 1, si dispone a regime ed in linea con quanto
stabilito in sede comunitaria (vedi direttiva CEE 25 maggio
1989, n. 6772) il principio di neutralità fiscale delle
operazioni di concentrazione, prevedendo che il conferimento
di aziende o di complessi aziendali non costituisce
presupposto di imposizione agli effetti delle imposte sui
redditi.
A tal fine si prevede la continuità dei valori fiscali
dalla società conferente alla società ricevente.
All'articolo 2 è previsto il principio secondo cui il
riconoscimento in capo alla società ricevente della valenza
fiscale degli eventuali plusvalori emersi a seguito
dell'apporto e riallocati dalla società ricevente
Pag. 3
comporta l'imposizione della plusvalenza in capo alla
società conferente.
La società ricevente ha comunque la facoltà di non
attribuire valenza fiscale ai plusvalori iscritti; in tal caso
essa sarà obbligata a fornire in sede di dichiarazione un
prospetto di raccordo tra i dati civilistici ed i dati
fiscali. In tal caso in capo alla società conferente non si
farà luogo a tassazione.
All'articolo 3, si dispone il regime fiscale applicabile
alle operazioni di concentrazione effettuate nella fase di
congiuntura (fino al 31 dicembre 1992).
Per tale fase congiunturale si prevede che il conferimento
di aziende e di complessi aziendali nonché il conferimento di
azioni o quote, quando rappresentino più del 25 per cento del
capitale delle società oppure siano detenute da più di tre
anni, costituisca presupposto di imposizione in capo alla
società conferente ai soli effetti ILOR.
E' prevista inoltre la facoltà di rateizzare l'imposizione,
ferma restando la
deducibilità dell'ILOR dalla base imponibile ai fini IRPEF o
IRPEG.
L'applicazione del suddetto regime è condizionata
all'accertamento della sussistenza di un reale scopo economico
(business purpose) dell'operazione di concentrazione.
Ciò è in linea con le disposizioni anti elusive.
All'articolo 4, in coerenza con il regime di imposizione
diretta, è prevista la tassazione indiretta forfettaria nella
misura di lire un milione, comprensivo di imposta di registro
e delle imposte ipotecarie e catastali.
Agli effetti dell'INVIM è prevista poi la neutralità delle
operazioni di concentrazione industriale.
In ogni caso, la riorganizzazione di imprese che spostano
risorse dai tradizionali settori manifatturieri alla
produzione di comunicazione, informazione, beni immateriali,
con la conseguente creazione di nuovo lavoro, è un obiettivo
di grande portata che merita di essere conseguito per ragioni
interne e internazionali.
| |