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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1874
DDL0458-0002
Progetto di legge Camera n. 458 - testo presentato - (DDL11-458)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C458. TESTIPDL
...C458.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC458 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- 1.  Il sistema italiano di fiscalità
  industriale non conosce "il gruppo" di società, ed equipara le
  operazioni di ristrutturazione dei complessi produttivi ad
  operazioni produttive di reddito.
    In specie, questo sistema:
      non conoscendo il concetto di gruppo di società
  moltiplica  praeter necessitatem  i punti di prelievo, che
  risultano così essere tanti quante sono le società, anche se
  queste sono sostanzialmente unificate dalla comune
  appartenenza ad uno stesso gruppo;
      equiparando nell'imposizione sul reddito, agli atti di
  esercizio dell'attività d'impresa, gli atti di
  riorganizzazione dell'attività d'impresa, tende a dare
  rilevanza reddituale ad atti che ne sono invece privi.
    Ne deriva una serie di effetti paradossali:
      da un lato, il fisco ottiene l'opposto di ciò che
  vorrebbe: non ci sono i presupposti perché le imposte sono
  troppo onerose; non ci sono le imposte, perché i presupposti
  non si concretano proprio a causa dell'onerosità delle
  imposte;
      dall'altro lato, prevalendo le ragioni sostanziali
  dell'economia sulle scelte "fiscali", si è consolidata, nel
  corso degli anni, una serie ormai storica di provvedimenti di
  favore o di sostegno fiscale per i processi di
  ristrutturazione industriale.  Una legge iniqua viene aggirata
  per graziosa concessione.
    Di conseguenza l'eccezione ha finito per diventare la
  regola e la regola ha finito per avere applicazioni
  discontinue.
 
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  Nei paesi OCSE la fiscalità industriale ha ben altro
  spessore.
    Su tutto ciò sia comunque consentito rinviare alla
  relazione allo schema di testo unico sulle imposte sui redditi
  per quanto riguarda le logiche di fondo cui dovrebbe ispirarsi
  un sistema moderno di fiscalità industriale; alla relazione ai
  decreti-legge 15 maggio 1989, n. 174, 13 luglio 1989, n. 254,
  e 13 settembre 1989, n. 318, per quanto riguarda l'effetto di
  "manomorta" prodotto dalla pretesa di assoggettare ad
  imposizione ordinaria i processi di ristrutturazione
  industriale e la ricostruzione della serie storica dei
  provvedimenti di sviluppo.
    2.  Negli anni settanta l'adozione di un provvedimento di
  sostegno di carattere straordinario (legge 2 dicembre 1975, n.
  576) ha efficacemente contribuito alla ristrutturazione
  dell'apparato produttivo.
    Al termine della grande  recovery  dell'apparato
  produttivo, ed a ridosso dell'unificazione del mercato
  europeo, la materia richiede finalmente una disciplina che sia
  insieme organica a regime e flessibile congiunturalmente.
    Una prima ragione per introdurla si trova nell'esigenza di
  favorire, con i processi di ristrutturazione proprietaria, la
  liberazione di risorse che, invece di essere ritenute e
  reinvestite per pura necessità fiscale nel comparto originario
  di produzione e di accumulazione (essendo proibitivo il costo
  fiscale della loro riallocazione), devono invece poter essere
  orientate verso l'investimento in settori differenziati e più
  evoluti, in funzione di un più razionale impiego dei fattori
  produttivi.
    Altre ragioni per introdurla sono poi collegate
  all'ingresso dell'Italia nel mercato unico europeo.  Un mercato
  in cui operano e competono strutture industriali che, per
  dimensione economica e flessibilità fiscale, si trovano in una
  situazione di forte vantaggio competitivo rispetto alle
  imprese italiane.  Eliminare fattori di blocco fiscale dei
  processi di concentrazione industriale è, dunque, una
  condizione minima necessaria per dare alle imprese italiane
  una  chance  reale di successo.
    3.  Questo provvedimento è in specie ordinato a rimuovere,
  compatibilmente con i vincoli di gettito, una parte
  significativa degli ostacoli che si oppongono ai processi di
  ristrutturazione e di concentrazione industriale.
    Per questo esso garantisce a regime la più assoluta
  neutralità fiscale delle operazioni di conferimento,
  pareggiando - tra i diversi soggetti interessati nelle
  operazioni di ristrutturazione - le componenti positive e le
  componenti negative di reddito: se non ci sono imponibili a
  monte, non ci sono ammortamenti possibili a valle.
    Viceversa (ed è una opzione che si accorda per favorire
  l'emersione in bilancio di plusvalenze effettive), se ci sono
  plusvalenze imponibili a monte ci sono ammortamenti possibili
  a valle.
    Si prevede poi congiunturalmente (fino al 31 dicembre 1992)
  un regime di relativo favore fiscale, consistente nella
  possibilità di stanziare ammortamenti pieni in contropartita
  di plusvalenze solo parzialmente imponibili, subordinando
  peraltro tale regime all'effettività delle concentrazioni.
  Tanto che se ne prevede la decadenza se con la concessione
  delle azioni ricevute in contropartita del conferimento si
  realizza il venir meno della concentrazione.
    4.  In particolare per quanto riguarda i singoli articoli va
  poi aggiunto quanto segue.
    All'articolo 1, si dispone a regime ed in linea con quanto
  stabilito in sede comunitaria (vedi direttiva CEE 25 maggio
  1989, n. 6772) il principio di neutralità fiscale delle
  operazioni di concentrazione, prevedendo che il conferimento
  di aziende o di complessi aziendali non costituisce
  presupposto di imposizione agli effetti delle imposte sui
  redditi.
    A tal fine si prevede la continuità dei valori fiscali
  dalla società conferente alla società ricevente.
    All'articolo 2 è previsto il principio secondo cui il
  riconoscimento in capo alla società ricevente della valenza
  fiscale degli eventuali plusvalori emersi a seguito
  dell'apporto e riallocati dalla società ricevente
 
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  comporta l'imposizione della plusvalenza in capo alla
  società conferente.
    La società ricevente ha comunque la facoltà di non
  attribuire valenza fiscale ai plusvalori iscritti; in tal caso
  essa sarà obbligata a fornire in sede di dichiarazione un
  prospetto di raccordo tra i dati civilistici ed i dati
  fiscali.  In tal caso in capo alla società conferente non si
  farà luogo a tassazione.
    All'articolo 3, si dispone il regime fiscale applicabile
  alle operazioni di concentrazione effettuate nella fase di
  congiuntura (fino al 31 dicembre 1992).
    Per tale fase congiunturale si prevede che il conferimento
  di aziende e di complessi aziendali nonché il conferimento di
  azioni o quote, quando rappresentino più del 25 per cento del
  capitale delle società oppure siano detenute da più di tre
  anni, costituisca presupposto di imposizione in capo alla
  società conferente ai soli effetti ILOR.
    E' prevista inoltre la facoltà di rateizzare l'imposizione,
  ferma restando la
  deducibilità dell'ILOR dalla base imponibile ai fini IRPEF o
  IRPEG.
    L'applicazione del suddetto regime è condizionata
  all'accertamento della sussistenza di un reale scopo economico
  (business purpose)  dell'operazione di concentrazione.
    Ciò è in linea con le disposizioni anti elusive.
    All'articolo 4, in coerenza con il regime di imposizione
  diretta, è prevista la tassazione indiretta forfettaria nella
  misura di lire un milione, comprensivo di imposta di registro
  e delle imposte ipotecarie e catastali.
    Agli effetti dell'INVIM è prevista poi la neutralità delle
  operazioni di concentrazione industriale.
    In ogni caso, la riorganizzazione di imprese che spostano
  risorse dai tradizionali settori manifatturieri alla
  produzione di comunicazione, informazione, beni immateriali,
  con la conseguente creazione di nuovo lavoro, è un obiettivo
  di grande portata che merita di essere conseguito per ragioni
  interne e internazionali.
 
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