| 1. Agli effetti delle imposte sui redditi, il conferimento
di aziende o di complessi aziendali in società di capitali non
costituisce realizzo di plusvalenze e minusvalenze, comprese
quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
2. Agli stessi effetti di cui al comma 1, le azioni o le
quote ricevute dal soggetto conferente assumono l'ultimo
valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda o del complesso
aziendale e i valori fiscali degli elementi attivi e passivi
dell'azienda o del complesso aziendale oggetto di
conferimento, così come riconosciuti alla data dell'atto,
vengono assunti dalla società ricevente.
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