| 1. Ove il valore nominale complessivo delle azioni o delle
quote emesse dalla società ricevente ovvero l'incremento
complessivo del suo patrimonio netto a seguito dell'apporto
risulti di ammontare superiore all'ultimo valore fiscalmente
riconosciuto dell'azienda o del complesso aziendale,
l'eccedenza può essere imputata ad aumento del valore dei beni
ricevuti o per l'iscrizione dell'avviamento e costituisce
plusvalenza tassabile in capo alla società conferente.
2. Ove la società ricevente non intenda attribuire valenza
fiscale alle plusvalenze iscritte, essa deve allegare alla
dichiarazione dei redditi un apposito prospetto di
riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori
fiscalmente riconosciuti; in questo caso non si fa luogo a
tassazione in capo alla società conferente.
3. Con decreto del Ministro delle finanze si provvede,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a stabilire le caratteristiche del prospetto
di cui al comma 2.
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