| 1. Agli effetti delle imposte sui redditi delle persone
fisiche e delle persone giuridiche, i conferimenti di aziende
o di complessi aziendali in società di capitali posti in
essere anteriormente alla data del 31 dicembre 1992 non
costituiscono realizzo di plusvalenze e minusvalenze, comprese
quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
L'articolo 54, comma 4 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificato
dall'articolo 26 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.
154, si applica limitatamente all'imposta locale sui redditi.
Resta ferma la deduciblità dell'imposta locale sui redditi dal
reddito dell'impresa o della società conferente.
2. La differenza tra il valore delle azioni o delle quote
ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti, riconosciuto ai
fini dell'imposta sul reddito, concorre a formare il reddito
imponibile dell'impresa o della società apportante se e nella
misura in cui essa sia realizzata mediante la cessione delle
azioni o delle quote ovvero, se antecedenti, nel momento e
nella misura in cui sia distribuito il fondo eventualmente
iscritto in bilancio.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a
condizione che l'operazione non risulti priva di reali scopi
economici. Alla verifica di tale presupposto provvede il
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) sulla base di apposita richiesta che i soggetti
interessati sono tenuti a presentare almeno due mesi prima
della data dell'atto di conferimento; alla scadenza dei due
mesi, se non intervengono provvedimenti contrari, la richiesta
si intende accolta. Il CIPE può demandare l'accertamento del
requisito al perito nominato dal tribunale ai sensi degli
articoli 2343 e 2476 del codice civile al quale è comunque
direttamente attribuita la competenza per i conferimenti di
beni che la società
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ricevente intende iscrivere in bilancio per un valore
complessivo netto non superiore a lire 50 miliardi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche nel caso di conferimento di azioni o quote di società di
capitali qualora esse rappresentino più del 25 per cento del
capitale nominale di tali società ovvero quando trattasi di
azioni o quote possedute da più di un triennio.
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