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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1877
DDL0458-0005
Progetto di legge Camera n. 458 - testo presentato - (DDL11-458)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C458. TESTIPDL
...C458.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 5 Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC458 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  Agli effetti delle imposte sui redditi delle persone
  fisiche e delle persone giuridiche, i conferimenti di aziende
  o di complessi aziendali in società di capitali posti in
  essere anteriormente alla data del 31 dicembre 1992 non
  costituiscono realizzo di plusvalenze e minusvalenze, comprese
  quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
  L'articolo 54, comma 4 del testo unico delle imposte sui
  redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
  22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificato
  dall'articolo 26 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.
  154, si applica limitatamente all'imposta locale sui redditi.
  Resta ferma la deduciblità dell'imposta locale sui redditi dal
  reddito dell'impresa o della società conferente.
    2.  La differenza tra il valore delle azioni o delle quote
  ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti, riconosciuto ai
  fini dell'imposta sul reddito, concorre a formare il reddito
  imponibile dell'impresa o della società apportante se e nella
  misura in cui essa sia realizzata mediante la cessione delle
  azioni o delle quote ovvero, se antecedenti, nel momento e
  nella misura in cui sia distribuito il fondo eventualmente
  iscritto in bilancio.
    3.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a
  condizione che l'operazione non risulti priva di reali scopi
  economici.  Alla verifica di tale presupposto provvede il
  Comitato interministeriale per la programmazione economica
  (CIPE) sulla base di apposita richiesta che i soggetti
  interessati sono tenuti a presentare almeno due mesi prima
  della data dell'atto di conferimento; alla scadenza dei due
  mesi, se non intervengono provvedimenti contrari, la richiesta
  si intende accolta.  Il CIPE può demandare l'accertamento del
  requisito al perito nominato dal tribunale ai sensi degli
  articoli 2343 e 2476 del codice civile al quale è comunque
  direttamente attribuita la competenza per i conferimenti di
  beni che la società
 
                               Pag. 6
 
  ricevente intende iscrivere in bilancio per un valore
  complessivo netto non superiore a lire 50 miliardi.
    4.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
  anche nel caso di conferimento di azioni o quote di società di
  capitali qualora esse rappresentino più del 25 per cento del
  capitale nominale di tali società ovvero quando trattasi di
  azioni o quote possedute da più di un triennio.
 
DATA=920428 FASCID=DDL11-458 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0458 TOTPAG=0006 TOTDOC=0007 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=001 PAGFIN=0006 RIGFIN=008 UPAG=SI PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=045800 00 FASCIDC=11DDL0458 SORTNAV=0045800 000 00000 ZZDDLC458 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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