| 1. I conferimenti di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono
soggetti all'imposta di registro e a quelle ipotecarie e
catastali nella misura fissa di lire un milione.
2. Ai conferimenti di cui al comma 1 si applicano, ai fini
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili, le disposizioni dell'articolo 6, comma settimo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688.
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