| Onorevoli Colleghi! -- L'organizzazione del servizio di
trasporto aereo in Italia deve essere snellita ed adeguata
all'incremento dei traffici, deve essere sburocratizzata il
più possibile per poter affrontare con una struttura
manageriale idonea i nuovi complessi rapporti internazionali
che si prospettano non solo in vista della ormai imminente
integrazione europea ma per la crescente mole di scambi di
merci e persone che utilizzano il mezzo aereo in tutto il
mondo.
Con la presente proposta di legge, elaborata anche a
seguito dell'analisi del lungo lavoro svolto nel corso
dell'indagine parlamentare sulla sicurezza del volo, si pone
per l'appunto l'obiettivo di dare un nuovo volto alla
organizzazione del trasporto aereo.
La struttura del trasporto aereo prevista da questa
proposta di legge è incentrata su una nuova figura, il
segretario generale del trasporto aereo, il quale opera alle
dirette dipendenze del Ministro dei trasporti ed in armonia
con le indicazioni del CIPET.
Al segretario generale del trasporto aereo (che è dunque un
manager nominato dal Governo e scelto fra i dirigenti
dello Stato) è affidata la responsabilità di gestire l'intero
sistema del trasporto aereo che è così articolato:
Ente nazionale delle costruzioni e delle gestioni
aeroportuali;
Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico
aereo generale;
Registro aeronautico italiano.
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Nell'ambito del Ministero dei trasporti il trasporto aereo
è affidato ad una struttura burocratica snella basata su tre
servizi (del trasporto aereo, della navigazione aerea, degli
affari generali e del personale). Vi è inoltre per l'esame dei
problemi della sicurezza del volo un Comitato per la sicurezza
del volo.
Con l'articolo 1 della proposta di legge si prevede
l'istituzione del segretario generale del trasporto aereo.
L'articolo 2 indica le funzioni affidate al segretario
generale.
Con gli articoli 3, 4 e 5 si determinano le attribuzioni
dei servizi che, all'interno del Ministero dei trasporti,
gestiscono la struttura del trasporto aereo.
L'articolo 6 regola composizione, funzioni e responsabilità
del Comitato per la sicurezza del volo.
L'articolo 7 istituisce l'Ente nazionale delle costruzioni
e delle gestioni aeroportuali, le cui funzioni e composizione
sono previste rispettivamente dagli articoli 8 e 9.
Con l'articolo 10 si definiscono gli aeroporti italiani
quali enti pubblici sottoposti alla vigilanza dell'Ente
nazionale delle costruzioni e delle gestioni aeroportuali.
Con gli articoli da 11 a 17 si definisce il particolare
regime che regola l'attività dei sistemi aeroportuali di Roma
e di Milano.
Con l'articolo 19 infine si definiscono le nuove incombenze
affidate al Registro aeronautico italiano.
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