| 1. Il servizio del trasporto aereo:
a) provvede al rilascio di autorizzazioni,
concessioni e licenze in materia di:
1) servizi aerei di linea e predisposizione delle
relative convenzioni;
2) servizi aerei non di linea e rilascio dei
disciplinari;
3) servizi aerei stranieri;
b) provvede all'espletamento della vigilanza sugli
enti ed aziende che operano nel settore aereo;
c) provvede all'approvazione delle tariffe relative
ai servizi di competenza;
d) provvede all'approvazione della programmazione
operativa in merito ai trasporti aerei con riguardo agli
orari, alle frequenze ed alle tariffe dei voli;
e) provvede alla formulazione di proposte sulla
base degli elementi tecnicoeconomici predisposti dall'Ente
nazionale delle costruzioni e delle gestioni aeroportuali di
cui all'articolo 7, per la determinazione dei diritti
aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324;
f) attua ogni altro provvedimento previsto da leggi
o regolamenti inerenti al trasporto aereo non attribuito ad
enti o aziende operanti nel settore.
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