| 1. Il servizio degli affari generali e del personale:
a) cura la fornitura dei beni e dei servizi
occorrenti per il funzionamento dell'attività del Ministero
dei trasporti, compresa l'attività degli uffici del Gabinetto
e delle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di
Stato;
b) amministra il personale del Ministero;
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c) provvede ad amministrare il bilancio del
Ministero;
d) controlla i flussi finanziari e le spese che
fanno capo al Ministero;
e) cura i problemi legislativi.
2. Il consiglio di amministrazione del servizio di cui al
comma 1 è costituito nelle forme e nelle modalità di cui
all'articolo 146 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3
gennaio 1957, n. 3, e ad esso sono attribuiti i compiti ivi
previsti. Il consiglio di amministrazione delibera nei modi
previsti dall'articolo 147 del testo unico medesimo, come
sostituito dall'articolo 9 della legge 22 ottobre 1961, n.
1143.
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