| 1. E' istituito il Comitato per la sicurezza del volo,
quale organo indipendente inserito nel Ministero dei
trasporti. Esso è composto dal presidente e da sei membri,
nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dei trasporti.
2. Il presidente ed i membri del Comitato durano in carica
cinque anni, non possono essere nuovamente nominati, e possono
essere revocati, per gravi motivi, con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri.
3. I componenti del Comitato devono essere scelti tra
persone che abbiano specifiche competenze in materia di
aviazione civile con particolare riguardo ai settori operativi
dell'assistenza al volo e a quelli investigativi preposti alla
sicurezza del volo.
4. Gli emolumenti del presidente e degli altri membri del
Comitato sono determinati con decreto del Ministro dei
trasporti di concerto con il Ministro del tesoro.
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5. Il Comitato, per l'assolvimento dei suoi compiti, è
dotato di un bilancio autonomo.
6. Il Comitato:
a) provvede alle richieste tecnico-formali di cui
al titolo VIII, libro I, parte II, del codice della
navigazione e alle indagini sui mancati incidenti
aeronautici;
b) svolge, a richiesta della magistratura ordinaria
ed amministrativa, funzioni di consulenza tecnica e fornisce
chiarimenti nei procedimenti civili, penali ed
amministrativi;
c) formula raccomandazioni in materia di sicurezza
del volo al Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro dei trasporti;
d) predispone annualmente una relazione, sullo
stato della sicurezza del volo in Italia, che il Ministro dei
trasporti invia al Parlamento;
e) propone al Ministro l'adozione di idonee misure
per la prevenzione degli incidenti;
f) mantiene i rapporti con amministrazioni ed
organizzazioni internazionali per una proficua collaborazione
nei settori delle indagini per incidenti aeronautici e della
relativa prevenzione.
7. Con decreto del Ministro dei trasporti è stabilita la
dotazione organica del personale e sono individuati i mezzi
necessari all'assolvimento dei compiti del Comitato. Con lo
stesso decreto si provvede a stabilire il regolamento
dell'attività del Comitato e del personale addetto.
8. Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con
il Ministro del tesoro sono previste le norme di contabilità,
secondo i princìpi dell'autonomia di bilancio e della
snellezza delle procedure di spesa, anche in deroga alle norme
di contabilità dello Stato vigenti.
9. Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alle
occorrenti variazioni di bilancio.
10. Il controllo della Corte dei conti sugli atti del
Comitato è successivo.
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11. Oltre a quanto stabilito dal comma 6, il Comitato:
a) può richiedere atti, documenti e informazioni ai
soggetti pubblici e privati operanti nel settore del trasporto
aereo e dispone l'audizione personale anche dei passeggeri;
b) può provvedere a dirette verifiche su aeromobili
ed impianti, anche se sottoposti a sequestro da parte
dell'autorità giudiziaria, previo nulla osta di quest'ultima,
e su luoghi comunque interessati a vicende inerenti alla
sicurezza del volo nonché sulle scuole di volo.
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