| 1. E' istituito l'Ente nazionale delle costruzioni e delle
gestioni aeroportuali.
2. L'ente ha personalità giuridica ed autonomia
patrimoniale, contabile e finanziaria entro i limiti stabiliti
dalla presente legge. Esso è posto sotto la vigilanza del
Ministro dei trasporti ed esercita la sua attività con
l'obiettivo di organizzare la costruzione e la gestione di
tutte le strutture aeroportuali civili.
3. L'ente subentra in tutti i rapporti patrimoniali attivi
e passivi delle società di gestione aeroportuali esistenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, in tutti
i rapporti finanziari ed economici, e succede alle stesse
società nei beni patrimoniali ceduti dallo Stato ovvero
acquisiti o da acquisire a seguito di procedure di esproprio a
termini di legge per fini di pubblica utilità, nonché dei beni
del demanio trasporti di pertinenza degli aeroporti, nonché in
tutti gli apparati civili al volo e negli impianti di
assistenza radio e visuale al volo di proprietà dell'Azienda
autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo
generale.
4. Le modalità per il trasferimento dei beni di cui al
comma 3 saranno fissate con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e delle
finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 1992.
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